IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  536,  relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre  1991   concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto ministeriale  22  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre  1993   concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista la decisione della Commissione n. 93/423/CEE  del  22  giugno
1993  che  autorizza  gli  Stati membri a derogare talune norme della
direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il  legname  di
conifere  essiccato  in  forno  (kiln  dried)  originario degli Stati
Uniti,  e  che  stabilisce  le   caratteristiche   del   sistema   di
accertamento  da  utilizzare  per il legname essiccato in forno (kiln
dried);
  Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale
viene   confermata   la   validita'   della    decisione    anzidetta
successivamente  al  1  aprile 1995 a seguito del parere espresso dal
Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;
  Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  fissate
dal  presente  decreto  farebbe  escludere  i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga a quanto previsto dal decreto  ministeriale  22  dicembre
1993   il  legname  di  conifere  essiccato  in  forno  (kiln  dried)
originario degli Stati Uniti, puo' essere introdotto  nel  territorio
della Repubblica italiana.