IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto l'art. 53, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  1
settembre  1993,  n.  385,  ove e' previsto che la Banca d'Italia, in
conformita' delle  deliberazioni  del  CICR,  emana  disposizioni  di
carattere  generale  aventi  ad  oggetto  il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni;
  Visto l'art. 67, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  1
settembre  1993,  n.  385,  che  prevede  che  la  Banca d'Italia, in
conformita' delle deliberazioni del CICR, al fine  di  realizzare  la
vigilanza  consolidata  ha  la facolta' di impartire alla capogruppo,
con provvedimenti di carattere generale o  particolare,  disposizioni
concernenti   il  gruppo  complessivamente  considerato  ovvero  suoi
componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio  nelle  sue
diverse configurazioni;
  Visto  il  decreto  242630  emanato  dal  Ministro del tesoro il 22
giugno 1993 il quale, nell'individuare i criteri volti a contenere  i
rischi  connessi alla trasformazione delle scadenze, stabilisce che a
tal fine gli investimenti in immobili e partecipazioni devono  essere
contenuti entro l'ammontare dei fondi patrimoniali;
  Visto  il  decreto  n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22
giugno 1993 il quale, nell'ambito della definizione  dei  criteri  di
individuazione delle partecipazioni detenibili, prevede, tra l'altro,
che  l'ammontare  complessivo  degli investimenti in partecipazioni e
immobili non puo' comunque  superare  il  limite  del  patrimonio  di
vigilanza cosi' come definito in sede comunitaria in materia di fondi
propri;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguare  la  disciplina  in tema di
investimenti immobiliari delle banche al nuovo quadro normativo;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
1. Investimenti immobiliari delle banche.
  Le banche possono effettuare investimenti in immobili nel  rispetto
della  tipicita'  dell'oggetto  sociale  bancario.  La Banca d'Italia
disciplina le  possibilita'  operative  delle  banche  e  dei  gruppi
bancari  in materia avendo presente che l'ammontare complessivo degli
investimenti in immobili e partecipazioni non puo' comunque  superare
il patrimonio di vigilanza.
  La  Banca  d'Italia,  ove  la  situazione tecnica lo richieda, puo'
fissare limiti piu' stringenti all'assunzione o al mantenimento degli
investimenti immobiliari.
  In caso di investimenti  immobiliari  effettuati  per  tutelare  le
ragioni  di  credito,  e'  consentito  il  superamento del limite del
patrimonio  di  vigilanza,  nel  rispetto  delle  regole  prudenziali
fissate dalla Banca d'Italia.
2. Disposizioni revocate.
  Con   la  presente  delibera  si  intendono  revocate  le  seguenti
disposizioni:
   delibera  CICR  del  4  giugno  1952  relativa  agli  investimenti
immobiliari  dei  fondi  di previdenza del personale dipendente delle
banche;
   delibera  CICR  del  20  marzo  1962 che ha elevato l'aliquota dei
fondi di previdenza da investire in beni immobili al  50%  dei  fondi
stessi;
   delibera  CICR del 9 dicembre 1964 concernente gli investimenti in
immobili dei fondi di liquidazione del  personale  delle  aziende  di
credito;
   ogni  altra disposizione che risulti incompatibile con la presente
delibera.
3. Istruzioni applicative.
  La  Banca  d'Italia  emana  istruzioni  applicative  sulla  materia
regolamentata dalla presente delibera.
  In  via transitoria, in attesa di una definitiva sistemazione della
normativa in materia  di  fondi  pensione,  la  Banca  d'Italia  puo'
continuare   ad   applicare  la  speciale  disciplina  relativa  agli
investimenti immobiliari dei fondi di previdenza del personale.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 1995
                                                  Il Presidente: DINI