IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 53, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ove e' previsto che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; Visto l'art. 67, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, al fine di realizzare la vigilanza consolidata ha la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; Visto il decreto 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 il quale, nell'individuare i criteri volti a contenere i rischi connessi alla trasformazione delle scadenze, stabilisce che a tal fine gli investimenti in immobili e partecipazioni devono essere contenuti entro l'ammontare dei fondi patrimoniali; Visto il decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 il quale, nell'ambito della definizione dei criteri di individuazione delle partecipazioni detenibili, prevede, tra l'altro, che l'ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni e immobili non puo' comunque superare il limite del patrimonio di vigilanza cosi' come definito in sede comunitaria in materia di fondi propri; Ravvisata la necessita' di adeguare la disciplina in tema di investimenti immobiliari delle banche al nuovo quadro normativo; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Delibera: 1. Investimenti immobiliari delle banche. Le banche possono effettuare investimenti in immobili nel rispetto della tipicita' dell'oggetto sociale bancario. La Banca d'Italia disciplina le possibilita' operative delle banche e dei gruppi bancari in materia avendo presente che l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non puo' comunque superare il patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia, ove la situazione tecnica lo richieda, puo' fissare limiti piu' stringenti all'assunzione o al mantenimento degli investimenti immobiliari. In caso di investimenti immobiliari effettuati per tutelare le ragioni di credito, e' consentito il superamento del limite del patrimonio di vigilanza, nel rispetto delle regole prudenziali fissate dalla Banca d'Italia. 2. Disposizioni revocate. Con la presente delibera si intendono revocate le seguenti disposizioni: delibera CICR del 4 giugno 1952 relativa agli investimenti immobiliari dei fondi di previdenza del personale dipendente delle banche; delibera CICR del 20 marzo 1962 che ha elevato l'aliquota dei fondi di previdenza da investire in beni immobili al 50% dei fondi stessi; delibera CICR del 9 dicembre 1964 concernente gli investimenti in immobili dei fondi di liquidazione del personale delle aziende di credito; ogni altra disposizione che risulti incompatibile con la presente delibera. 3. Istruzioni applicative. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulla materia regolamentata dalla presente delibera. In via transitoria, in attesa di una definitiva sistemazione della normativa in materia di fondi pensione, la Banca d'Italia puo' continuare ad applicare la speciale disciplina relativa agli investimenti immobiliari dei fondi di previdenza del personale. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 1995 Il Presidente: DINI