IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.   385,   che  definisce  la  nozione  di  credito  fondiario  come
concessione, da parte di banche, di finanziamenti  a  medio  e  lungo
termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili;
  Visto  il  comma  2  del medesimo articolo, il quale prevede che la
Banca  d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni   del   CICR,
determini l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario,
individuandolo  in  rapporto  al valore dei beni ipotecati o al costo
delle opere da eseguire sugli stessi nonche' le  ipotesi  in  cui  la
presenza   di  precedenti  iscrizioni  ipotecarie  non  impedisce  la
concessione dei finanziamenti;
  Visti gli articoli 42, comma 4, e 44, comma 3, del  citato  decreto
legislativo, i quali dispongono che quando i finanziamenti di credito
alle  opere  pubbliche  e,  rispettivamente, di credito agrario siano
garantiti da ipoteca su immobili si applica  la  disciplina  prevista
per le operazioni di credito fondiario;
  Visto  l'art.  153  del medesimo decreto, il quale prevede che fino
all'emanazione  delle  disposizioni  della  Banca  d'Italia  previste
dall'art.   38,  comma  2,  continua  ad  applicarsi  in  materia  la
disciplina dettata dalle norme previgenti;
  Ravvisata l'esigenza che, per quanto concerne  l'ammontare  massimo
dei  finanziamenti  in rapporto al valore della garanzia, sia fissato
un limite unico per tutte le particolari operazioni  di  credito,  in
coerenza con la razionalizzazione normativa compiuta dal testo unico;
  Considerata  l'opportunita'  che,  in  ordine  ai  finanziamenti su
immobili gravati  da  ipoteca  con  grado  successivo  al  primo,  la
normativa  venga  adeguata  al  principio di piena concorrenza tra le
banche,   rimettendo   a   esse   la   valutazione    della    misura
dell'affidamento in relazione alla capienza dell'ipoteca;
  Su proposta della Banca d'Italia;
                              Delibera:
  1.  L'ammontare  massimo  dei finanziamenti di credito fondiario e'
pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle
opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale puo' essere  elevata
fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative,
rappresentate  da  fidejussioni  bancarie  e assicurative, polizze di
compagnie di assicurazione, cessioni di  annualita'  o  contributi  a
carico  dello  Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre
idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.
  2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un  immobile,
ai   fini   della   determinazione   dell'ammontare   massimo  di  un
finanziamento di credito fondiario, al relativo importo  va  aggiunto
il capitale residuo del finanziamento pregresso.
  3.  Le  disposizioni  sub  1.  e  sub  2.  si  applicano anche alle
operazioni di credito alle opere  pubbliche  e  di  credito  agrario,
qualora siano garantite da ipoteca su immobili.
  La  Banca  d'Italia  emanera' istruzioni applicative della presente
delibera.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 1995
                                                  Il Presidente: DINI