IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che definisce la nozione di credito fondiario come concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; Visto il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determini l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonche' le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti; Visti gli articoli 42, comma 4, e 44, comma 3, del citato decreto legislativo, i quali dispongono che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche e, rispettivamente, di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario; Visto l'art. 153 del medesimo decreto, il quale prevede che fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti; Ravvisata l'esigenza che, per quanto concerne l'ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore della garanzia, sia fissato un limite unico per tutte le particolari operazioni di credito, in coerenza con la razionalizzazione normativa compiuta dal testo unico; Considerata l'opportunita' che, in ordine ai finanziamenti su immobili gravati da ipoteca con grado successivo al primo, la normativa venga adeguata al principio di piena concorrenza tra le banche, rimettendo a esse la valutazione della misura dell'affidamento in relazione alla capienza dell'ipoteca; Su proposta della Banca d'Italia; Delibera: 1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario e' pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale puo' essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualita' o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia. 2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso. 3. Le disposizioni sub 1. e sub 2. si applicano anche alle operazioni di credito alle opere pubbliche e di credito agrario, qualora siano garantite da ipoteca su immobili. La Banca d'Italia emanera' istruzioni applicative della presente delibera. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 1995 Il Presidente: DINI