Con decreto ministeriale 16 marzo 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, della ditta S.p.a. Sicit, con sede in Roma e unita' di Ponte Messa di Pennabili (Pesaro). Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicit, con sede in Roma e unita' di Ponte Messa di Pennabili (Pesaro), per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1994 con decorrenza 25 luglio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16254/34 del 7 dicembre 1994; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1994 con decorrenza 27 giugno 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16254/37 del 7 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 marzo 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Borma, con sede in Milano e unita' di Livorno. Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994, favorevole. A seguito dell'approvazione di sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Borma, con sede in Milano e unita' di Livorno, per il periodo dal 17 ottobre 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 17 ottobre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decalift, con sede in Benevento e unita' presso cantiere di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 2 settembre 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 3 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.M.A.L., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) e unita' presso cantiere di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 3 settembre 1994 al 2 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1994 con decorrenza 3 settembre 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unita' nazionali con esclusione di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza 28 dicembre 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.V.R. Tecnologie Vetroresina, con sede in Roma, unita' di Pontinia (Latina) e uffici di Roma, per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Latterie cooperative riunite (in liquidazione), con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Diatekno, con sede in Mirandola (Modena) e unita' di Mirandola (Modena). Parere comitato tecnico del 6 luglio 1994, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Diatekno, con sede in Mirandola (Modena) e unita' di Mirandola (Modena), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15532 del 15 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 settembre 1993 al 26 settembre 1994, della ditta S.p.a. Mistel, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 27 luglio 1994, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale 1 ottobre 1994 con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Mistel, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 27 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 marzo 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Vitali & C., con sede in Lucca e unita' di Lucca. Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vitali & C., con sede in Lucca e unita' di Lucca, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vitali & C., con sede in Lucca e unita' di Lucca, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 marzo 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in S. Prisco (Caserta) e unita' di S. Prisco (Caserta), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.a.s. Italinox, con sede in Sorrento (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli). Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Italinox, con sede in Sorrento (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Italinox, con sede in Sorrento (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S.p.a. S.I.M. - Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' presso sede e servizi tecnici di Cagliari. Parere comitato tecnico del 29 luglio 1994, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.M. - Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unita' presso sede e servizi tecnici di Cagliari, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 marzo 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta S.r.l. CO.EL.MO., con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta). Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CO.EL.MO., con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 16 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unita' di Lucca, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 16 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini Industria, con sede in Roma e unita' di Ginosa (Taranto), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 16 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.F. - Industria chimica forlivese, con sede in Roma e unita' di Forli', e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 21 marzo 1995 e' annullato, per insussistenza del requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il decreto dirigenziale n. 16285 del 14 dicembre 1994, con il quale e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 13 ottobre 1993 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Itasa S.r.l. di Sabaudia (Latina). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato al recupero degli importi delle prestazioni previdenziali eventualmente erogate sulla base del decreto annullato di cui sopra.