IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il punto 14 della tabella A allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il g.p.l. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalita' stabiliti con lo stesso decreto; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale, abrogando le norme contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni, e facendo altresi' salve le ammissioni al suddetto beneficio fiscale effettuate con i decreti emanati fino alla data di entrata in vigore del citato decreto 31 dicembre 1993; Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel Direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale; Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza; Ritenuta altresi' l'opportunita' di conservare la numerazione progressiva adottata per l'elenco degli enti beneficiari allegato al citato decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 14 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al g.p.l. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti: 974) Pubblica assistenza croce verde Isoverde 1910, con sede in Isoverde di Campomorone (Genova); 975) Gruppo volontari ambulanza del Vergante, con sede in Massino Visconti (Novara); 976) Associazione mani amiche, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno); 977) Moniga soccorso, con sede in Moniga del Garda (Brescia); 978) Confraternita di misericordia di Crispiano, con sede in Crispiano (Taranto); 979) Pubblica assistenza croce bianca S. Desiderio Genova, con sede in Genova; 980) Confraternita di misericordia di Castel Giubileo, con sede in Roma; 981) Confraternita di misericordia di Scafa, con sede in Scafa (Pescara); 982) Ente premio Sele d'Oro, con sede in Oliveto Citra (Salerno); 983) A.V.A.P. Polinago, con sede in Polinago (Modena); 984) Volontari del soccorso Merate, con sede in Merate (Lecco); 985) Croce verde associazione di assistenza volontaria, con sede in Montebelluna (Treviso); 986) Associazione di solidarieta' Falisca, con sede in Montefiascone (Viterbo); 987) Pubblica assistenza S. Agata Rivergaro, con sede in Rivergaro (Piacenza); 988) Associazione di pubblica assistenza croce bianca Noli, con sede in Noli (Savona); 989) Associazione pubblica assistenza croce bianca di Garessio, con sede in Garessio (Cuneo); 990) Alba, con sede in Cagliari; 991) Associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza croce Italia, con sede in Monopoli (Bari).