IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  106,  comma  1,  del decreto legislativo 1 settembre
1993,  n.  385,  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia   (di   seguito  testo  unico)  che  impone  l'obbligo  di
iscrizione in un apposito elenco - tenuto dal Ministro del tesoro che
si  avvale  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi  -  ai  soggetti   che
esercitano,  tra  l'altro, nei confronti del pubblico, l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  Visto l'art. 106, comma 3, lettera a), del testo unico che richiede
agli intermediari finanziari l'assunzione della forma di societa' per
azioni,   societa'   in   accomandita   per   azioni,   societa'    a
responsabilita' limitata ovvero di societa' cooperativa;
 Visto  l'art.  106, comma 4, lettera a), del testo unico che prevede
che il credito  al  consumo  si  considera  comunque  esercitato  nei
confronti  del  pubblico,  anche  quando  sia limitato all'ambito dei
soci;
  Visto l'art.  106,  comma  4,  lettera  b),  del  testo  unico  che
attribuisce  al  Ministro  del  tesoro la facolta' di consentire agli
intermediari finanziari che svolgono particolari tipi  di  attivita',
l'assunzione  di  forme  giuridiche diverse da quelle di cui all'art.
106, comma 3, lettera  a),  del  testo  unico  nonche'  di  stabilire
requisiti  patrimoniali  minimi  diversi  da  quelli  previsti in via
generale dal comma 3, lettera c), del medesimo articolo;
  Visto l'art. 2 del proprio  decreto  del  29  marzo  1995,  che  ha
disciplinato  la  raccolta  del  risparmio  tra  i  soci di organismi
costituiti  esclusivamente  tra  i  dipendenti  in  servizio  di  una
medesima  amministrazione  pubblica  e  che  siano  in possesso degli
ulteriori requisiti richiesti dal predetto decreto;
  Ravvisata l'opportunita' di attivare per gli organismi di cui sopra
il potere del Ministro del tesoro  di  cui  all'art.  106,  comma  4,
lettera  b),  del  testo  unico,  in  considerazione  della finalita'
dell'attivita' svolta dagli stessi;
  Considerato  che   gli   organismi   in   questione   sono   tenuti
all'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106, comma 1, del
testo unico;
  Sentiti  la  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi ai sensi
dell'art. 106, comma 4, del testo unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nei confronti degli organismi di cui all'art.  2  del  decreto  del
Ministro  del  tesoro  del 29 marzo 1995 non si applicano i requisiti
minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lettera  c),
del testo unico.
  Detti   organismi   continuano  a  svolgere  la  propria  attivita'
nell'attuale forma giuridica.