IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito testo unico) che impone l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco - tenuto dal Ministro del tesoro che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi - ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; Visto l'art. 106, comma 3, lettera a), del testo unico che richiede agli intermediari finanziari l'assunzione della forma di societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata ovvero di societa' cooperativa; Visto l'art. 106, comma 4, lettera a), del testo unico che prevede che il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico, anche quando sia limitato all'ambito dei soci; Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di consentire agli intermediari finanziari che svolgono particolari tipi di attivita', l'assunzione di forme giuridiche diverse da quelle di cui all'art. 106, comma 3, lettera a), del testo unico nonche' di stabilire requisiti patrimoniali minimi diversi da quelli previsti in via generale dal comma 3, lettera c), del medesimo articolo; Visto l'art. 2 del proprio decreto del 29 marzo 1995, che ha disciplinato la raccolta del risparmio tra i soci di organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica e che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal predetto decreto; Ravvisata l'opportunita' di attivare per gli organismi di cui sopra il potere del Ministro del tesoro di cui all'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico, in considerazione della finalita' dell'attivita' svolta dagli stessi; Considerato che gli organismi in questione sono tenuti all'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico; Decreta: Art. 1. Nei confronti degli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lettera c), del testo unico. Detti organismi continuano a svolgere la propria attivita' nell'attuale forma giuridica.