Si rende noto che il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 14 marzo 1995, ha accolto, in riforma dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis, n. 1596/94, l'istanza di sospensione proposta dalla regione Emilia-Romagna nei confronti del decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unita' sanitarie locali ed enti, societa' cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicostrope (art. 12)". Si precisa pertanto che il predetto decreto e' sospeso fino alla pronuncia di merito e che lo schema-tipo di convenzione attualmente applicabile dai soggetti interessati e' quello approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1993, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993, alle pagine 59, 60 e 61. Il Ministero della sanita' si riserva di adottare, nella materia in questione, gli opportuni provvedimenti.