Si rende noto che il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza
adottata nella camera di consiglio del 14 marzo 1995, ha accolto,  in
riforma  dell'ordinanza  del  tribunale  amministrativo regionale del
Lazio, sezione I-bis, n. 1596/94, l'istanza di  sospensione  proposta
dalla  regione  Emilia-Romagna nei confronti del decreto del Ministro
della  sanita'  18  febbraio   1994   recante:   "Integrazione   allo
schema-tipo  di  convenzione  tra  unita'  sanitarie  locali ed enti,
societa' cooperative o associazioni che gestiscono strutture  per  la
riabilitazione  di  soggetti  dipendenti  da  sostanze stupefacenti o
psicostrope (art. 12)".
   Si precisa pertanto che il predetto decreto e' sospeso  fino  alla
pronuncia  di  merito e che lo schema-tipo di convenzione attualmente
applicabile dai soggetti interessati e' quello approvato con  decreto
ministeriale   19  febbraio  1993,  come  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 67  del  22
marzo 1993, alle pagine 59, 60 e 61.
   Il  Ministero  della sanita' si riserva di adottare, nella materia
in questione, gli opportuni provvedimenti.