IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;
  Visto  il  proprio atto 12 aprile 1995, recante disposizioni per la
disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla  radiotelevisione
relativa  ai referendum abrogativi per la cui votazione e' fissata la
data del giorno 11 giugno 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 1995;
  Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale 10 maggio 1995, n.
161, che annulla la disposizione di cui  all'art.  3,  comma  6,  del
citato  decreto-legge  20  marzo  1995,  n. 83, nella parte in cui si
applica alle campagne referendarie;
  Considerata  la  conseguente  possibilita'  dell'offerta  di  spazi
pubblicitari   per   le  campagne  referendarie  relativi  a  periodo
successivo al giorno 11 maggio 1995,  gia'  indicato  nel  richiamato
atto  12  aprile 1995, come limite temporale dell'effettuazione della
pubblicita' referendaria in applicazione del caducato art.  3,  comma
6, del ripetuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;
  Considerata    l'esigenza    di   salvaguardare   la   possibilita'
dell'effettuazione di pubblicita' per tutti i quesiti referendari per
i quali sono  stati  convocati  i  relativi  comizi,  confermando  la
precedente limitazione numerica di spot per ogni quesito referendario
gia' stabilita in ragione dell'elevato numero complessivo dei quesiti
medesimi  e della necessita' di concentrazione degli spot nelle fasce
orarie di maggior ascolto;
  Ritenuta l'esigenza di  fissare  i  nuovi  limiti  temporali  e  le
connesse   modalita'  per  la  presentazione  dell'offerta  di  spazi
pubblicitari per la campagna referendaria  e  di  rivedere  i  limiti
delle  relative tariffe per favorire per quanto possibile l'accesso a
tale forma di  comunicazione,  ritenuta  dalla  Corte  costituzionale
inerente all'esercizio di un diritto politico fondamentale;
  Ritenuta l'urgenza di provvedere;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  4  e  l'art.  12  del  proprio atto 12 aprile 1995 sono
soppressi.