IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83; Visto il proprio atto 12 aprile 1995, recante disposizioni per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui votazione e' fissata la data del giorno 11 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 1995; Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1995, n. 161, che annulla la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nella parte in cui si applica alle campagne referendarie; Considerata la conseguente possibilita' dell'offerta di spazi pubblicitari per le campagne referendarie relativi a periodo successivo al giorno 11 maggio 1995, gia' indicato nel richiamato atto 12 aprile 1995, come limite temporale dell'effettuazione della pubblicita' referendaria in applicazione del caducato art. 3, comma 6, del ripetuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83; Considerata l'esigenza di salvaguardare la possibilita' dell'effettuazione di pubblicita' per tutti i quesiti referendari per i quali sono stati convocati i relativi comizi, confermando la precedente limitazione numerica di spot per ogni quesito referendario gia' stabilita in ragione dell'elevato numero complessivo dei quesiti medesimi e della necessita' di concentrazione degli spot nelle fasce orarie di maggior ascolto; Ritenuta l'esigenza di fissare i nuovi limiti temporali e le connesse modalita' per la presentazione dell'offerta di spazi pubblicitari per la campagna referendaria e di rivedere i limiti delle relative tariffe per favorire per quanto possibile l'accesso a tale forma di comunicazione, ritenuta dalla Corte costituzionale inerente all'esercizio di un diritto politico fondamentale; Ritenuta l'urgenza di provvedere; Dispone: Art. 1. 1. L'art. 4 e l'art. 12 del proprio atto 12 aprile 1995 sono soppressi.