AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.  Limitatamente  al  turno  di  elezioni regionali, provinciali e
comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle
candidature per  le  elezioni  provinciali  e  comunali  deve  essere
effettuata  dalle  ore  otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici
del venticinquesimo giorno antecedenti la  data  delle  elezioni,  in
deroga  a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge
8 marzo 1951, n. 122, nonche' dagli articoli 28, penultimo  comma,  e
32,  penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
  2.   Limitatamente   al   turno  elettorale  di  cui  al  comma  1,
all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: ",
entro  il  ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione,"
sono sostituite dalle seguenti: ", entro il giorno successivo,".
 
          Riferimenti normativi:
             - L'ultimo comma dell'art. 14 della  legge  n.  122/1951
          (Norme  per  l'elezione  dei  consigli  provinciali),  come
          sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n.  271,
          prevede  che:  "La  presentazione  (delle candidature per i
          singoli collegi, n.d.r.) deve essere effettuata dalle ore 8
          del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo  giorno
          antecedenti   la   data   delle  elezioni  alla  segreteria
          dell'Ufficio  elettorale  centrale,   il   quale   provvede
          all'esame  delle candidature e si pronuncia sull'ammissione
          di  esse  secondo  le  norme  in  vigore  per  le  elezioni
          comunali".
             -  Il  penultimo  comma  dell'art.  28  del  testo unico
          approvato con D.P.R. n. 570/1960, come sostituito dall'art.
          4 della legge 11 agosto 1991,  n.  271,  prevede  che:  "La
          presentazione  delle  candidature  deve  essere  fatta alla
          segreteria  del  comune  dalle  ore 8 del trentesimo giorno
          alle ore 12 del ventinovesimo giorno  antecedenti  la  data
          della votazione".
             -  Il  penultimo  comma  dell'art. 32 del medesimo testo
          unico approvato con D.P.R.  n.  570/1960,  come  sostituito
          dall'art.  4  della  legge  11 agosto 1991, n. 271, prevede
          che: "La lista (dei candidati per ogni  comune,  n.d.r.)  e
          gli  allegati  devono essere presentati alla segreteria del
          comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle  ore  12  del
          ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".
             -  L'art. 33 del citato testo unico approvato con D.P.R.
          n.  570/1960, come modificato da ultimo,  limitatamente  al
          turno  elettorale del 23 aprile 1995, dalla presente legge,
          e' cosi' formulato:
             "Art. 33. -  La  commissione  elettorale  circondariale,
          entro  il  giorno  successivo  a  quello  stabilito  per la
          presentazione delle liste:
               a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero
          richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
               b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici e
          che si possano facilmente confondere con quelli  presentati
          in  precedenza  o  con  quelli  notoriamente usati da altri
          partiti  o  raggruppamenti  politici,  ovvero  riproducenti
          simboli  o  elementi  caratterizzanti  di  simboli che, per
          essere  usati  tradizionalmente  da  partiti  presenti   in
          Parlamento,  possono  trarre  in  errore l'elettore. Ricusa
          altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di
          natura religiosa;
               c) elimina dalle liste i nomi dei candidati  a  carico
          dei  quali  viene  accertata la sussistenza di alcuna delle
          condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19
          marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta
          la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2)  del  nono
          comma  dell'art.  32,  o manca il certificato di iscrizione
          nelle liste elettorali;
               d) cancella i nomi  dei  candidati  gia'  compresi  in
          altre liste presentate in precedenza;
               d-bis)  verifica che nelle liste dei candidati nessuno
          dei due sessi sia rappresentato in misure superiore ai  due
          terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i
          delegati   di   lista   a   ripristinare   detto   rapporto
          percentuale, entro le ventiquattro ore successive;
               e)  ricusa  le  liste  che  contengono  un  numero  di
          candidati  inferiore  al  minimo prescritto e riduce quelle
          che contengono un numero di candidati superiore al  massimo
          consentito, cancellando gli ultimi nomi;
               e-bis)  assegna un numero progressivo a ciascuna lista
          ammessa, mediante sorteggio da  effettuarsi  alla  presenza
          dei  delegati  di  lista, di cui al numero 4 del nono comma
          dell'art. 32, appositamente convocati.
             Il delegato di ciascuna lista puo' prendere  cognizione,
          entro  la  stessa  sera,  delle  contestazioni  fatte dalla
          commissione e delle modificazioni da questa apportate  alla
          lista.
             La  commissione, entro il giorno successivo, si riunisce
          per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o
          modificate, ammettere nuovi documenti  e  deliberare  sulle
          modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi'
          le  liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare
          il rapporto percentuale".