AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonche' dagli articoli 28, penultimo comma, e 32, penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. 2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: ", entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il giorno successivo,".
Riferimenti normativi: - L'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 122/1951 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali), come sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, prevede che: "La presentazione (delle candidature per i singoli collegi, n.d.r.) deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali". - Il penultimo comma dell'art. 28 del testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, prevede che: "La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione". - Il penultimo comma dell'art. 32 del medesimo testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, prevede che: "La lista (dei candidati per ogni comune, n.d.r.) e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione". - L'art. 33 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato da ultimo, limitatamente al turno elettorale del 23 aprile 1995, dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 33. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici e che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misure superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale, entro le ventiquattro ore successive; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi; e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati. Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista. La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi' le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale".