IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni  rela-
tive all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
   Vista  la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per
ampliare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
potenziare l'attivita' di accertamento;
   Visto,  in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f) della
suddetta legge, che prevede, per i soggetti indicati nell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
l'obbligo  di  trasmettere  all'anagrafe  tributaria  gli elenchi dei
percipienti ai quali sono stati  corrisposti  compensi  o  emolumenti
assoggettati a ritenute d'acconto;
   Visto  l'art.  78  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, che tra
l'altro istituisce  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  per
lavoratori dipendenti e pensionati;
   Visto  in  particolare  l'art.  78, commi da 10 a 12, della citata
legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la  possibilita',  per  i
lavoratori  dipendenti  e  pensionati,  di  adempiere  all'obbligo di
dichiarazione dei redditi  con  l'assistenza  fiscale  dei  sostituti
d'imposta;
   Visto  il  titolo  I del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre  1992,  n.  395,  che   reca   disposizioni   regolamentari
concernenti   l'assistenza   fiscale   ai   lavoratori  dipendenti  e
assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri  autorizzati
di assistenza fiscale;
   Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 15
dicembre  1992, come integrato dal successivo decreto 5 gennaio 1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  6  del  9  gennaio  1993,
concernente l'approvazione del modello 730/93;
   Visto  l'art  4  del decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio
1993 che consente, ai  lavoratori  dipendenti  e  pensionati  che  si
avvalgono  dell'assistenza  fiscale  di  cui  al citato art. 78 della
legge 30 dicembre 1991, n.  413,  di  conferire  apposita  delega  al
sostituto  d'imposta per la redazione della dichiarazione dei terreni
e dei fabbricati agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
   Visto il decreto del Ministro delle finanze 28  aprile  1993,  che
stabilisce  il  contenuto  e le caratteristiche tecniche dei supporti
magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni  dei  terreni  e  dei
fabbricati   delle   persone   fisiche,   nonche'   le  modalita'  di
presentazione degli stessi all'amministrazione finanziaria;
   Visto l'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 13  dicembre
1993, concernente l'approvazione del modello 730/94;
   Considerata  la  necessita'  che  all'Anagrafe  tributaria vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui agli articoli 3, quinto e nono comma, e 16,  secondo  comma,  del
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n.
395, come modificato dall'art.  5,  comma  2,  del  decreto-legge  31
maggio  1994,  n. 330, effettuati con le ritenute d'acconto applicate
sulle retribuzioni corrisposte a  dipendenti  che  si  siano  avvalsi
dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
   Considerato  che  l'art.  20,  comma 2, lettera f), della legge 30
dicembre 1991, n. 413,  prevede  la  emanazione  di  un  decreto  del
Ministro  delle  finanze al fine di stabilire, per le amministrazioni
di cui al quarto comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.  600/1973  e  previa  intesa  con  le  rispettive
presidenze,   il  contenuto,  i  termini  e  le  modalita'  di  dette
comunicazioni;
   Visto  l'assenso  espresso  dalla  Presidenza  della  Camera   dei
deputati con lettera n. 95011300030/TES del 13 gennaio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'anagrafe
tributaria,  gli  elenchi  nominativi  del  percipienti ai quali sono
stati  corrisposti  nell'anno  precedente   compensi   o   emolumenti
assoggettati  a  ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   Gli elenchi di cui al primo  comma  devono  essere  registrati  su
supporti  magnetici  secondo  le  caratteristiche  tecniche  indicate
nell'allegato A al presente  decreto,  relativamente  ai  compensi  o
emolumenti   corrisposti  nel  1992,  e  secondo  le  caratteristiche
tecniche indicate nell'allegato B al presente decreto,  relativamente
ai compensi o emolumenti corrisposti nell'anno 1993.
   I  dati  relativi  alle indennita' di cui all'art. 47, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
597,  possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le
stesse modalita' stabilite nel presente comma.