AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'atticita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  15  novembre  1993,  n.
454,  14  gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994,
n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione  dell'articolo  6,  17
settembre  1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995,
n. 9". I DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente  decreto,  non sono stati convertiti in legge per decorrenza
dei  termini  costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati
pubblicati,   rispettivamente,   nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994, n. 114
del 18 maggio 1994, n.  166  del  18  luglio  1994,  n.  218  del  17
settembre  1994,  n.  269  del 17 novembre 1994, n. 12 del 16 gennaio
1995 e n. 65 del 18 marzo 1995.
   L'art. 6 del D.L. 15 luglio 1994, n. 449, del quale  la  legge  di
conversione  del  presente  decreto  non  ha  provveduto a sanare gli
effetti, riguardava norme in materia di riorganizzazione degli organi
collegiali del Ministero dell'ambiente. Il testo di detto articolo e'
confluito nel D.L. 19 settembre 1994, n. 541, non convertito in legge
per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo  comunicato
e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
240 del 13 ottobre 1994).
   Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno  1995  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319, cosi' come sostituito dall'articolo 17 della legge  24  dicembre
1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:
  "La  disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o
meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti
civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite  dalle
regioni  con  i  rispettivi  piani  di risanamento delle acque di cui
all'articolo  4.  Le   regioni,   nel   definire   tale   disciplina,
nell'esercizio  della  loro  autonomia,  tengono  conto dei limiti di
accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, ((
conformandosi ai principi e ai criteri )) della direttiva  91/271/CEE
del  Consiglio,  del  21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni
contenute   nella   delibera   30   dicembre   1980   del    Comitato
interministeriale  previsto  dall'articolo  3  della  presente legge,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio  1981,  fatti
comunque   salvi  i  limiti  di  accettabilita'  inderogabili  per  i
parametri di natura tossica,  persistente  e  bioaccumulabile.  ((  I
suddetti   piani  di  risanamento  sono  redatti  in  funzione  degli
obiettivi di qualita' dei singoli corpi idrici in cui recapitano  gli
scarichi  di  cui  al  presente  comma,  nei  casi ed alle condizioni
stabiliti, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano )) ".
  2.  Dopo  il  secondo  comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Sono fatti salvi le competenze,  i  divieti  di  immissione  ed  i
limiti  di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano materie
specifiche.".
  3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui  al
comma  1  da  parte  delle  regioni,  restano  ferme  le prescrizioni
adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  in  materia  di  scarichi  civili  che  non  recapitano  in
pubbliche fognature e di scarichi delle  pubbliche  fognature  ed  in
particolare  quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del
Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3  della  legge  10
maggio  1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10
gennaio 1981.
  4. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  in  attesa
dell'attuazione  della  direttiva  91/271/CEE  del  Consiglio, del 21
maggio 1991.