AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'atticita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'articolo 6, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995, n. 9". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994, n. 114 del 18 maggio 1994, n. 166 del 18 luglio 1994, n. 218 del 17 settembre 1994, n. 269 del 17 novembre 1994, n. 12 del 16 gennaio 1995 e n. 65 del 18 marzo 1995. L'art. 6 del D.L. 15 luglio 1994, n. 449, del quale la legge di conversione del presente decreto non ha provveduto a sanare gli effetti, riguardava norme in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente. Il testo di detto articolo e' confluito nel D.L. 19 settembre 1994, n. 541, non convertito in legge per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1994). Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' sostituito dal seguente: "La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, (( conformandosi ai principi e ai criteri )) della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. (( I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualita' dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) ". 2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.". 3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.