IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,  n.  645,  che
prevede  l'inoltro  da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da  pensione,
dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il
certificato  di  cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo
dei dati necessari;
  Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo  1981,  n.
119,  nel  testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981,
n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze
al fine di stabilire le modalita',  i  termini  e  le  procedure  per
l'inoltro  del  suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso
deve contenere;
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  15  febbraio  1994,
concernente l'approvazione dei modelli 770;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 11 luglio 1994, che
stabilisce le modalita' ed i termini per la presentazione su supporti
magnetici  delle  dichiarazioni  mod.  770,  nonche'   delle   buste,
contenenti  il  mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati
che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  11  luglio  1994  che
stabilisce  le modalita' e i termini per la presentazione su supporto
magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti d'imposta che si
sono  avvalsi  dell'assistenza  fiscale  dei  centri  autorizzati  di
assistenza fiscale alle imprese;
  Considerato   che  e'  necessario  stabilire,  in  armonia  con  le
disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze  del
15  febbraio  1994 nonche' dei decreti 11 luglio 1994, il contenuto e
le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che  gli  enti  di
cui  al  citato  art.  4  della  legge  n.  645/1981  devono  inviare
all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni effettuate  nel
1993;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito  o  a  debito
effettuati,  secondo  le  disposizioni  regolamentari contenute negli
articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,  n.  395,  in  sede  di
ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che
si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi
da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  e gli altri enti
pubblici che erogano pensioni  sono  tenuti  a  formare,  per  l'anno
d'imposta   1993,   mediante  registrazione  su  supporto  magnetico,
l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi  i
dati identificativi e contabili.
  I  dati  da  registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche
tecniche dei supporti  stessi  sono  stabiliti  nell'allegato  A  del
presente decreto.
  Ove  non  risulti  possibile  la  fornitura dei predetti elenchi su
supporto magnetico, gli enti interessati devono fornire gli  elenchi,
completi dei relativi dati, su supporto cartaceo.