IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari; Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994, concernente l'approvazione dei modelli 770; Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1994, che stabilisce le modalita' ed i termini per la presentazione su supporti magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonche' delle buste, contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti; Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1994 che stabilisce le modalita' e i termini per la presentazione su supporto magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti d'imposta che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese; Considerato che e' necessario stabilire, in armonia con le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1994 nonche' dei decreti 11 luglio 1994, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 645/1981 devono inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni effettuate nel 1993; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito effettuati, secondo le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, in sede di ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Decreta: Art. 1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a formare, per l'anno d'imposta 1993, mediante registrazione su supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi i dati identificativi e contabili. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato A del presente decreto. Ove non risulti possibile la fornitura dei predetti elenchi su supporto magnetico, gli enti interessati devono fornire gli elenchi, completi dei relativi dati, su supporto cartaceo.