IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale le universita' sono autorizzate a istituire i diplomi universitari ivi elencati; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XIII-quater; Vista la delibera del consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 2 giugno 1993, con la quale e' stata proposta la modifica di statuto riguardante l'istituzione del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali; Vista la conforme delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1993; Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1993; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 26 ottobre 1994; Preso atto del parere favorevole comunicato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 novembre 1994, protocollo n. 2726 in merito all'istituzione del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che tale modifica statutaria costituisce atto dovuto, in quanto l'istituzione del diploma in oggetto e' prevista da disposizioni quadro del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. Nella parte II, ordinamento degli studi, facolta', lauree e diplomi, titolo I, all'art. 10, nella facolta' di lettere e filosofia, dopo la laurea in lingue e letterature straniere aggiungere: "e il diploma universitario di operatore dei beni culturali".