AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato, il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 luglio 1994, n. 469, 27 settembre 1994, n. 552, 25 novembre 1994, n. 650, e 26 gennaio 1995, n. 25". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1994, n. 277 del 26 novembre 1994, n. 21 del 26 gennaio 1995 e n. 73 del 28 marzo 1995. Art. 1. 1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.
Riferimenti normativi: - Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1994 reca: "Autorizzazione alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 del protocollo d'intesa contratto quadro sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative nonche' sui presupposti per l'indennita' di vacanza contrattuale, concordato tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in data 20 aprile 1994".