AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del testo  del  presente  decreto,
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione   delle   leggi,   sulla  emanazione  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato, il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 27 luglio 1994, n. 469,
27 settembre 1994, n. 552, 25 novembre 1994, n.  650,  e  26  gennaio
1995,  n.  25". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale - n. 226 del 27 settembre 1994, n. 277 del 26 novembre 1994,
n. 21 del 26 gennaio 1995 e n. 73 del 28 marzo 1995.
                               Art. 1.
  1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  143  del  21  giugno
1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  provvedimento  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  28  aprile  1994   reca:   "Autorizzazione   alla
          sottoscrizione   ai   sensi   dell'art.   51   del  decreto
          legislativo del 3  febbraio  1993,  n.  29  del  protocollo
          d'intesa  contratto quadro sulla struttura e sulle sequenze
          tematiche  per  l'avvio  delle   trattative   nonche'   sui
          presupposti   per  l'indennita'  di  vacanza  contrattuale,
          concordato  tra  l'ARAN  e  le   Confederazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale in data 20
          aprile 1994".