IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto   il   decreto   ministeriale  639346  dell'11  maggio  1995,
registrato alla Ragioneria centrale il 15 maggio 1995, con  il  quale
si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative
del 40 anniversario della Conferenza di Messina;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
acquistare le monete  d'argento  da  L.  10.000  celebrative  del  40
anniversario  della Conferenza di Messina - entro il 31 agosto 1995 -
sia presso la Sezione Zecca sia tramite versamento sul c/c postale n.
59231001 - intestato all'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato
"Emissione  numismatica"  -  Piazza  G.  Verdi, 10 - 00198 Roma, alle
condizioni suddette:
    Prezzo di vendita al pubblico,
      IVA e spedizioni incluse,          Versione         Versione
      per acquisti unitari di             F.d.C.            Proof
         monete ordinaria
                  -                         -                 -
   a) da 1 a 100                       L. 37.000         L. 64.000
   b) da 101 a 2000                    L. 36.250         L. 62.750
   c) oltre 2000                       L. 35.150         L. 60.800
gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo  di  "cauta
custodia",   i   quantitativi   di   monete   richiesti  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.
  Con successivo provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' di versamento dei ricavi netti che all'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di
questo Ministero.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 maggio 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO