IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il decreto ministeriale 639346 dell'11 maggio 1995, registrato alla Ragioneria centrale il 15 maggio 1995, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 40 anniversario della Conferenza di Messina; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 9 del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 40 anniversario della Conferenza di Messina - entro il 31 agosto 1995 - sia presso la Sezione Zecca sia tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 - intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette: Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, Versione Versione per acquisti unitari di F.d.C. Proof monete ordinaria - - - a) da 1 a 100 L. 37.000 L. 64.000 b) da 101 a 2000 L. 36.250 L. 62.750 c) oltre 2000 L. 35.150 L. 60.800 gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato. La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero. Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 1995 p. Il direttore generale: PAOLILLO