IL MINISTRO DEL TESORO
                            D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, art. 5,
comma 5, cosi' come risulta modificato ed integrato dall'art.  6  del
decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n. 517, il quale prevede la
predisposizione di un apposito  schema-tipo  per  conferire  uniforme
struttura  alle  voci  dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti
consuntivi  annuali  delle  aziende   sanitarie   e   delle   aziende
ospedaliere;
  Tenuto  conto dell'esigenza del consolidamento dei conti pubblici e
dell'informatizzazione da finalizzare anche agli adempimenti  di  cui
all'art.  30  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che detto schema di bilancio, a norma del citato art. 5
del decreto legislativo n. 502/1992, deve essere di tipo economico;
  Ritenuto che lo schema  di  bilancio  debba  essere  uniformato  ai
principi  di  cui al codice civile, cosi' come integrato e modificato
con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
  Acquisita, a norma del ripetuto decreto  legislativo  n.  502/1992,
art. 5, comma 5, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  del  comma  6 del citato art. 5 del
decreto legislativo n. 502/1992, viene mantenuta in  via  provvisoria
la vigente contabilita' finanziaria;
                              Decreta:
  I  bilanci  pluriennali  ed  annuali  ed i conti consuntivi annuali
delle aziende sanitarie e delle aziende  ospedaliere  debbono  essere
redatti  secondo  lo schema allegato che costituisce parte integrante
del presente decreto. La nuova disciplina  contabile  decorre  dal  1
gennaio 1995.
  Viene  mantenuta,  in  via  provvisoria,  la  vigente  contabilita'
finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come  risulta  modificato  ed  integrato
dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 ottobre 1994
                                         Il Ministro del tesoro
                                                 DINI
Il Ministro della sanita'
        COSTA
Registrato con riserva il 2 maggio 1995
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 20, a seguito della deliberazione
   delle sezioni riunite n. 93/E in data 13 aprile 1995