IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Vista la circolare 25 febbraio 1993, n.  159258,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;
  Vista l'istanza con la quale la societa' Novicon S.a.s. di Castelli
Roberto  e  C., con sede in Abbadia Lariana (Lecco), via Nazionale n.
128/ bis, ha chiesto di essere autorizzata,  in  via  provvisoria,  a
rilasciare  la  certificazione  CEE  ai  sensi delle direttive CEE n.
89/392 e 91/368;
  Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici  interessati
di  poter  ottenere  la  certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV
alle direttive 89/392 e 91/368; che la predisposizione del  fascicolo
tecnico  di  cui  all'allegato  V,  comma  3,  lettera a), qualora il
costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente  le  verifiche
di conformita', della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;
  Rilevato  che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto
nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993,  n.
159258;
  Considerato che la societa Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C.,
ha  dichiarato  di  possedere  i requisiti previsti dall'allegato VII
della direttiva n. 89/392/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  societa'  Novicon  S.a.s.  di  Castelli  Roberto  e  C.,  e'
autorizzata   al  rilascio  della  certificazione  CEE  di  cui  alle
direttive in premessa, per i prodotti di  seguito  elencati  compresi
nell'allegato  IV  delle  direttive stesse, secondo la numerazione di
classificazione stabilita nello stesso e  sottoposti  volontariamente
alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:
   1)  seghe  circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del
legno e della carne;
   1.1)  seghe  ad  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con
dispositivo di trascinamento amovibile;
   1.2)  seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso   della
lavorazione,  a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a
spostamento manuale;
   1.3)  seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso   della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;
   1.4) seghe a  utensile  mobile  nel  corso  della  lavorazione,  a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
   2)  spianatrici  ad  avanzamento  manuale  per  la lavorazione del
legno;
   3) piallatrici su una faccia a  carico  e/o  scarico  manuale  per
lavorazione del legno;
   4)  seghe  a  nastro,  a  tavola  o carrello mobile e a carico e/o
scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne;
   5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto
7 e per la lavorazione del legno;
   9)  presse, comprese le piegatrici per la lavorazione a freddo dei
metalli, a carico e/o scarico  manuale,  i  cui  elementi  mobili  di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s;
   10) formatrici di materie plastiche per iniezione e compressione a
carico o scarico manuale.
  2. La certificazione CEE di cui al  comma  precedente  deve  essere
effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  n.  89/392/CEE  ed  in particolare in conformita' a quanto
previsto nell'allegato VI della stessa.