IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Vista l'istanza con la quale la societa' Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C., con sede in Abbadia Lariana (Lecco), via Nazionale n. 128/ bis, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e 91/368; Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive 89/392 e 91/368; che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformita', della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che la societa Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C., ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE; Decreta: Art. 1. 1. La societa' Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C., e' autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive stesse, secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: 1) seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne; 1.1) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale; 1.4) seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale; 2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno; 4) seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne; 5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno; 9) presse, comprese le piegatrici per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s; 10) formatrici di materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.