IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  2,  comma  2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n.
457, che demanda a questo  Comitato  la  determinazione  dei  criteri
generali  per  l'assegnazione  degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la fissazione dei relativi canoni;
  Visti l'art. 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e  l'art.  3  del
decreto   legislativo   16  dicembre  1989,  n.  418,  concernenti  -
rispettivamente  -  l'istituzione  della  Conferenza  permanente  per
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  e  la   devoluzione,   alla   Conferenza   medesima,   delle
attribuzioni  della  Commissione interregionale per la programmazione
economica;
  Visto l'art. 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modifiche, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427;
  Vista la propria delibera del 19 novembre  1981,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  348  del  19  dicembre  1981, concernente la
determinazione dei criteri generali previsti dal citato art. 2  della
legge n. 457/1978;
  Viste  le  proprie  delibere  12  giugno 1984, 13 febbraio 1986, 30
marzo 1989 e 30 luglio  1991  -  pubblicate,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, n. 53 del 5 marzo 1986,
n.  92  del 20 aprile 1989 e n. 190 del 14 agosto 1991 - con le quali
sono stati aggiornati i limiti di reddito  per  l'assegnazione  degli
alloggi predetti;
  Vista  la  delibera adottata il 20 luglio 1994, con la quale il CER
propone nuovi criteri generali  in  sostituzione  di  quelli  dettati
dalla richiamata delibera del 19 novembre 1981;
  Visto  il  parere  reso  dalla  citata  Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 12 gennaio 1995;
  Condivisa  l'opportunita'  di ridefinire i contenuti della delibera
del 19 novembre 1981 e, in  tale  contesto,  di  prevedere  una  piu'
stretta  correlazione tra reddito e composizione del nucleo familiare
ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica,  allo  scopo
di  favorire lo sviluppo della famiglia nella lata eccezione recepita
da questo Comitato;
  Ritenuto di apportare talune  modifiche  intese,  tra  l'altro,  ad
assicurare  una  maggiore  coerenza  con  le indicazioni recate dalla
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di individuazione delle fasce
protette degli utenti dei beni patrimoniali e demaniali  dello  Stato
destinati  ad  uso  abitativo,  nonche'  a  semplificare la procedura
mediante l'adozione di piu' univoci valori di riferimento;
  Preso atto della rilevanza della realizzazione dell'anagrafe  degli
assegnatari  di  abitazioni di edilizia residenziale pubblica ai fini
di una corretta gestione del patrimonio abitativo pubblico;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici,
che evidenzia, tra l'altro, la grave situazione  finanziaria  in  cui
versano gli istituti autonomi delle case popolari anche a causa della
mancata  attuazione,  da  parte  di  molte  regioni, del disposto del
citato art. 66, comma 9, del decreto-legge  n.  331/1993,  convertito
dalla legge n. 427/1993;
                              Delibera:
  Per  l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e per la determinazione dei relativi canoni si  applicano  i  criteri
generali  di  cui al testo allegato, che forma parte integrante della
presente delibera e che sostituisce il testo  annesso  alla  delibera
del 19 novembre 1981, meglio specificata in premessa.
  Ai  fini  della verifica sull'applicazione dei criteri di cui sopra
le regioni  trasmettono  al  Segretariato  del  CER  i  provvedimenti
attuativi   della   presente   delibera,   anche   in   vista   della
predisposizione, da parte  del  Segretariato  medesimo,  di  apposita
relazione   da   trasmettere   al  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica entro sei mesi dalla  scadenza  del  termine
indicato al punto 1, comma 2, del testo allegato.
  Sulla  base  degli  elementi  contenuti  al riguardo nella suddetta
relazione questo Comitato verifica gli effetti socio-economici  della
presente delibera e valuta l'opportunita' di eventuali modifiche.
                             Raccomanda
al   Ministro   dei   lavori   pubblici  di  farsi  promotore  di  un
provvedimento normativo che,  in  relazione  ai  tempi  previsti  per
l'attuazione  della  presente  delibera  ed  al  fine  di  evitare un
ulteriore  aggravamento  dei  deficit  di  gestione  degli   istituti
autonomi  delle  case  popolari  e  di consentire una graduazione nel
tempo dell'aumento dei canoni, disponga l'applicazione  immediata  di
una  maggiorazione percentuale predeterminata dei canoni stessi nelle
regioni in cui non sia stata data ancora attuazione  al  citato  art.
66, comma 9, del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n.
427/1993,   ed   inoltre   preveda  la  decadenza  di  diritto  degli
amministratori degli enti  gestori  che  non  abbiano  provveduto  ai
tempestivi adempimenti in materia.
                               Invita
il suddetto Ministro dei lavori pubblici a riferire a questo Comitato
stesso  in  ordine  allo  stato  di  attuazione  dell'anagrafe  degli
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale  comunque  fruenti
del  contributo  dello  Stato,  nonche'  sulle  iniziative  intese  a
consentirne la completa realizzazione.
   Roma, 13 marzo 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56