IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che demanda a questo Comitato la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la fissazione dei relativi canoni; Visti l'art. 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e l'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernenti - rispettivamente - l'istituzione della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la devoluzione, alla Conferenza medesima, delle attribuzioni della Commissione interregionale per la programmazione economica; Visto l'art. 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifiche, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427; Vista la propria delibera del 19 novembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981, concernente la determinazione dei criteri generali previsti dal citato art. 2 della legge n. 457/1978; Viste le proprie delibere 12 giugno 1984, 13 febbraio 1986, 30 marzo 1989 e 30 luglio 1991 - pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, n. 53 del 5 marzo 1986, n. 92 del 20 aprile 1989 e n. 190 del 14 agosto 1991 - con le quali sono stati aggiornati i limiti di reddito per l'assegnazione degli alloggi predetti; Vista la delibera adottata il 20 luglio 1994, con la quale il CER propone nuovi criteri generali in sostituzione di quelli dettati dalla richiamata delibera del 19 novembre 1981; Visto il parere reso dalla citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 gennaio 1995; Condivisa l'opportunita' di ridefinire i contenuti della delibera del 19 novembre 1981 e, in tale contesto, di prevedere una piu' stretta correlazione tra reddito e composizione del nucleo familiare ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, allo scopo di favorire lo sviluppo della famiglia nella lata eccezione recepita da questo Comitato; Ritenuto di apportare talune modifiche intese, tra l'altro, ad assicurare una maggiore coerenza con le indicazioni recate dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di individuazione delle fasce protette degli utenti dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, nonche' a semplificare la procedura mediante l'adozione di piu' univoci valori di riferimento; Preso atto della rilevanza della realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica ai fini di una corretta gestione del patrimonio abitativo pubblico; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, che evidenzia, tra l'altro, la grave situazione finanziaria in cui versano gli istituti autonomi delle case popolari anche a causa della mancata attuazione, da parte di molte regioni, del disposto del citato art. 66, comma 9, del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993; Delibera: Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni si applicano i criteri generali di cui al testo allegato, che forma parte integrante della presente delibera e che sostituisce il testo annesso alla delibera del 19 novembre 1981, meglio specificata in premessa. Ai fini della verifica sull'applicazione dei criteri di cui sopra le regioni trasmettono al Segretariato del CER i provvedimenti attuativi della presente delibera, anche in vista della predisposizione, da parte del Segretariato medesimo, di apposita relazione da trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro sei mesi dalla scadenza del termine indicato al punto 1, comma 2, del testo allegato. Sulla base degli elementi contenuti al riguardo nella suddetta relazione questo Comitato verifica gli effetti socio-economici della presente delibera e valuta l'opportunita' di eventuali modifiche. Raccomanda al Ministro dei lavori pubblici di farsi promotore di un provvedimento normativo che, in relazione ai tempi previsti per l'attuazione della presente delibera ed al fine di evitare un ulteriore aggravamento dei deficit di gestione degli istituti autonomi delle case popolari e di consentire una graduazione nel tempo dell'aumento dei canoni, disponga l'applicazione immediata di una maggiorazione percentuale predeterminata dei canoni stessi nelle regioni in cui non sia stata data ancora attuazione al citato art. 66, comma 9, del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, ed inoltre preveda la decadenza di diritto degli amministratori degli enti gestori che non abbiano provveduto ai tempestivi adempimenti in materia. Invita il suddetto Ministro dei lavori pubblici a riferire a questo Comitato stesso in ordine allo stato di attuazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato, nonche' sulle iniziative intese a consentirne la completa realizzazione. Roma, 13 marzo 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56