LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata
legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge  2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994
e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visti, in particolare: l'art. 14, in cui sono indicati  gli  ordini
eseguibili in apertura; gli articoli 19 e 25, in cui sono indicate le
modalita'  di  esecuzione  delle proposte; l'art. 22, comma 4, in cui
viene regolato il passaggio di un titolo dalla  fase  di  preapertura
alla    fase    di    negoziazione    continua   in   condizioni   di
indeterminabilita' del prezzo di apertura; l'art.  25,  in  cui  sono
descritte le modalita' di esecuzione automatica delle negoziazioni da
parte del sistema;
  Ritenuto   opportuno   modificare   le  suddette  disposizioni  del
regolamento n. 8221/1994 al fine  di  agevolare  la  conclusione  dei
contratti  da  parte degli operatori e introdurre una nuova modalita'
di esecuzione delle proposte che consenta di specificare la  data  di
validita' delle stesse;
                              Delibera:
  Il  regolamento  per  il funzionamento del sistema telematico delle
borse valori approvato con delibera n. 8221 del  12  luglio  1994  e'
modificato ed integrato come segue:
  1. L'art. 14, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "   1.  Gli  ordini  per  esecuzione  in  apertura  possono  essere
impartiti:
    a) 'al prezzo di apertura' (ordini senza limite di prezzo);
    b) 'con limite di prezzo',  con  le  eventuali  altre  istruzioni
indicate dal committente.".
  2. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Durante  il  periodo  di  preapertura  gli operatori possono
immettere esclusivamente proposte riflettenti ordini:
    a) 'al prezzo di apertura'. Il sistema  assegna  dinamicamente  a
tali  proposte  il  prezzo  al  quale  queste  avrebbero  le maggiori
possibilita' di essere soddisfatte.
  E' consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione delle
proposte:
   'esegui  o  cancella';   la   proposta   viene   eseguita,   anche
parzialmente,  dal  sistema per la quantita' disponibile in apertura;
l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
   'valido fino a data specificata'; la proposta permane nel sistema,
mantenendo  la  priorita'  temporale  originaria,  per  la  quantita'
ineseguita,  fino  alla  data  di  scadenza  specificata  al  momento
dell'immissione che  non  puo'  comunque  eccedere  trenta  giorni  a
partire   dall'immissione  stessa.  Il  giorno  successivo  a  quello
dell'immissione la proposta viene  convertita  in  una  proposta  con
limite  di  prezzo pari a quello di apertura del giorno di immissione
ovvero, nel caso di cui all'art. 22, comma 4, con il limite di prezzo
di  cui  all'art.  22,  comma  5.   Le   proposte   sono   cancellate
automaticamente  dal  sistema  qualora il loro prezzo ecceda i limiti
percentuali   stabiliti   dalla   Consob    ovvero    in    occasione
dell'esecuzione  di  operazioni sul capitale della societa' emittente
il titolo cui le stesse sono riferite;
    b) 'con limite di prezzo'; e' consentito specificare, oltre  alla
modalita'  'esegui  o cancella' prevista alla lettera a), le seguenti
modalita' di esecuzione delle proposte:
    'valido sino a orario ..'; la  proposta  resta  visualizzata  nel
sistema fino all'orario indicato;
    'valido  fino  a  data  specificata':  la  proposta  permane  nel
sistema,  mantenendo  la  priorita'  temporale  originaria,  per   la
quantita'  ineseguita,  fino  alla  data  di  scadenza specificata al
momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere trenta  giorni
a   partire  dall'immissione  stessa.  Le  proposte  sono  cancellate
automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo  ecceda  i  limiti
percentuali    stabiliti    dalla    Consob   ovvero   in   occasione
dell'esecuzione di operazioni sul capitale della  societa'  emittente
il titolo cui le stesse sono riferite;".
  3. L'art. 22, comma 4, e' sostituito dal seguente:
  "  4. Qualora le proposte di negoziazione presenti in domanda ed in
offerta non consentano  la  conclusione  dei  contratti,  il  sistema
provvedera' a trasferire le proposte stesse direttamente alla fase di
negoziazione continua.".
  4. All'art. 25, comma 1, lettera a), dopo il numero 5),
e' aggiunto il seguente:
   "6)  'valido  fino  a  data  specificata': la proposta permane nel
sistema,  mantenendo  la  priorita'  temporale  originaria,  per   la
quantita'  ineseguita,  fino  alla  data  di  scadenza specificata al
momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere trenta  giorni
a   partire  dall'immissione  stessa.  Le  proposte  sono  cancellate
automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo  ecceda  i  limiti
percentuali    stabiliti    dalla    Consob   ovvero   in   occasione
dell'esecuzione di operazioni sul capitale della  societa'  emittente
il titolo cui le stesse sono riferite;".
  5. All'art. 25, comma 1, lettera b), dopo il numero 2),
e' aggiunto il seguente:
   "3)  valido  fino  a  data  specificata':  la proposta permane nel
sistema,  mantenendo  la  priorita'  temporale  originaria,  per   la
quantita'  ineseguita,  fino  alla  data  di  scadenza specificata al
momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere trenta  giorni
a  partire  dall'immissione  stessa.  Il  giorno  successivo a quello
dell'immissione la proposta viene  convertita  in  una  proposta  con
limite  di  prezzo  pari  a  quello  che  essa aveva al termine delle
contrattazioni del giorno precedente.  Le  proposte  sono  cancellate
automaticamente  dal  sistema  qualora il loro prezzo ecceda i limiti
percentuali   stabiliti   dalla   Consob    ovvero    in    occasione
dell'esecuzione  di  operazioni sul capitale della societa' emittente
il titolo cui le stesse sono riferite;".
  6. All'art. 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  " 4. Tramite apposita funzione di 'cross order' il sistema consente
ad  uno  stesso  operatore  di  immettere una proposta e di abbinarla
automaticamente ad un'altra proposta o ad  un'applicazione  di  segno
contrario  di  pari  quantita'  da  lui  immessa contestualmente alla
prima, alle seguenti condizioni:
    a) le proposte e le applicazioni devono riflettere esclusivamente
ordini di committenti;
    b) il prezzo di esecuzione deve  essere  specificato  al  momento
dell'immissione  ed  essere  compreso  tra  il  prezzo della migliore
proposta in compera e quello  della  migliore  proposta  in  vendita,
estremi esclusi.".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel bollettino della Consob ed entrera' in  vigore
il 29 maggio 1995.
  Essa sara' altresi' inviata al consiglio di borsa che ne curera' la
diffusione nei modi d'uso.
   Milano, 15 maggio 1995
                                            p. Il presidente: ZURZOLO