IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, come risulta modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea; Visto il regolamento del Consiglio della Comunita' europea n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale e' stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 51.698 miliardi; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i "certificati", al tasso d'interesse del 7,50% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di tre anni con inizio il 29 maggio 1995 e scadenza il 29 maggio 1998. I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.