IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la  richiesta  del  25  febbraio  1994 dell'unita' sanitaria
locale n. 5 di Urbino,  relativa  alla  fotoriproduzione  sostitutiva
delle  lastre radiografiche dall'ospedale S. Maria della Misericordia
di Urbino;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sesnsi dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'ospedale  S. Maria della Misericordia di Urbino e' autorizzato ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 25  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  per  le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1
gennaio 1973.
  Le modalita' di riproduzione  e  i  procedimenti  tecnici  dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo  1979 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli  originali  dei  documenti,  di  cui  e'  stata  effettuata  la
fotoriproduzionesostitutiva,   possono   essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 maggio 1995
                                                Il Ministro: PAOLUCCI