Ai comuni
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
entrate
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI)
 A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (soggetto passivo).
  Obbligato   ad   effettuare   il   versamento  dell'imposta  e'  il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti
nel  territorio  dello  Stato  i quali non siano, ovviamente, esclusi
dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta
medesima.
  Soltanto   qualora  sull'immobile  soggetto  a  tassazione  risulti
costituito  un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per
effetto  di  atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al
versamento  e'  unicamente  il  titolare  di  detto  diritto reale di
godimento,   restando   quindi   il   cosiddetto   nudo  proprietario
completamente  estraneo  al  prelievo  fiscale.  Si sottolinea che il
diritto   di   uso   od   abitazione,   che   determina   l'insorgere
dell'obbligazione  tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e'
quindi  ben  diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base
di  un  contratto  di  locazione  od  affitto  ovvero di comodato; il
locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli
effetti dell'ICI.
  Si  ricorda  che e' un diritto reale di abitazione quello spettante
al  coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al
coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonche' quello del
socio   della   cooperativa  edilizia  (non  a  proprieta'  indivisa)
sull'alloggio  assegnatogli,  ancorche'  in via provvisoria, e quello
dell'assegnatario  dell'alloggio  di  edilizia  residenziale pubblica
concessogli  in  locazione  con  patto  di  futura vendita e riscatto
(vedasi, in proposito, anche la circolare n. 35 del 26 novembre 1993,
riportata in "Appendice/1").
  In  caso  di  contitolarita'  dei  predetti  diritti  sul  medesimo
immobile  (ad  esempio:  comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena
per  una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare
e'  obbligato  ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta
limitatamente   alla  parte  corrispondente  alla  propria  quota  di
titolarita'.
Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).
   a)  Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta:
vedasi   la   circolare  n.  9  del  14  giugno  1993,  riportata  in
"Appendice/2",   relativamente   ai   terreni,   diversi   da  quelli
edificabili,  inutilizzati  od  adibiti ad attivita' non agricole; la
circolare  n.  4  del  9  giugno  1993,  riportata  in "Appendice/3",
relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito
di costituzione di diritto di superficie.
   b)  Per  le  cause  di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del
decreto  legislativo  istitutivo  dell'ICI  30 dicembre 1992, n. 504,
riportato   in   "Appendice/4",  nonche',  relativamente  ai  terreni
agricoli  ricadenti  in  aree montane o di collina, l'elenco allegato
alla  predetta  circolare  n.  9  del  14 giugno 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993, successivamente integrato con l'inserimento anche del comune di
Santa  Maria  la  Carita' - parzialmente delimitato - e del comune di
Aglientu.
   c)  Per  la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
agricolo, vedasi "Appendice/5".
   d)  Per  le  modalita'  di  tassazione  in  caso  di utilizzazione
edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".
   e)  Per  le  modalita'  di  tassazione in caso di costituzione del
diritto di superficie, vedasi "Appendice/3".
 B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.
  L'imposta  dovuta  per  l'anno  1995  e'  determinata applicando al
valore  del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo
(cosiddetta  base  imponibile)  l'aliquota  vigente per tale anno nel
comune  nell'ambito  del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a
tassazione  (nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo
immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se
esso  fosse  sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la
prevalenza della sua superficie).
  Per  conoscere  l'aliquota,  la  quale  non  puo'  comunque  essere
inferiore  al  4  per mille ne' superiore al 7 per mille, nonche' per
conoscere  se  il  comune  ha  deliberato  la maggiore detrazione per
l'abitazione  principale  ed i corrispondenti requisiti richiesti (di
cui  sara' trattato in prosieguo) il contribuente dovra' interpellare
il comune competente.
  Avvertenza: Per le aliquote vedasi la successiva lettera F).
  a)  Il  valore  dei  fabbricati  e'  costituito dall'intera rendita
catastale moltiplicata:
   per  100,  se  si  tratta  di  fabbricati  classificati nei gruppi
catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini,
depositi,  laboratori,  ecc.),  con esclusione delle categorie A/10 e
C/1;
   per  50,  se  si  tratta  di  fabbricati  classificati  nel gruppo
catastale  D  (opifici,  alberghi,  teatri,  banche,  ecc.)  e  nella
categoria A/10 (uffici e studi privati);
   per  34,  se  si tratta di fabbricati classificati nella categoria
C/1 (negozi e botteghe).
  Se  il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo
tempo  attribuita  non  e'  piu'  adeguata in quanto sono intervenute
variazioni  strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad  accorpamenti  di  piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra'
far   riferimento   alla  categoria  ed  alla  rendita  attribuite  a
fabbricati  similari.  In  proposito  si  ricorda  che  agli  effetti
dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera'
successivamente  alla  riliquidazione  dell'imposta  sulla base della
rendita   effettiva  attribuita  dall'ufficio  tecnico  erariale  con
conseguente  recupero  della maggiore imposta dovuta o rimborso delle
somme   versate   in  eccedenza,  unitamente  agli  interessi,  senza
irrogazione  di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20
per  cento)  laddove  la  predetta  rendita  attribuita  dall'ufficio
tecnico  erariale  superi  di oltre il 30 per cento quella utilizzata
dal contribuente.
  Le  rendite  da  assumere per l'anno 1995 sono quelle determinate a
seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro
delle  finanze  del  20 gennaio 1990, eccezion fatta per i comuni che
hanno avuto modifiche degli estimi e di cui si dira' qui di seguito.
  Si  avverte  che  ai  fini  ICI  le  predette moltiplicazioni vanno
operate  sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno
alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli
effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito ne' il reddito
effettivo.  Cosi',  ad  esempio,  se  la  rendita  catastale  di  una
abitazione  e' di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota
ICI  per determinare l'imposta dovuta sara' sempre di 200.000.000 sia
che  si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti
di  unita'  immobiliare  tenuta  a disposizione, sia che si tratti di
abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda
che  i  fabbricati  sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro
destinazione  ed  indipendentemente  dal fatto che siano utilizzati o
meno).
 Attenzione (modifiche agli estimi).
  In  alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in
diminuzione,  le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite (si
ricorda   che  la  rendita  dei  fabbricati  appartenenti  ai  gruppi
catastali A, B, C, e' data dalla tariffa d'estimo moltiplicata per la
consistenza  dell'immobile e, cioe', per il numero dei vani catastali
in  caso  di  abitazione  o  uffici;  per  i  metri  cubi, in caso di
fabbricati appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati, in caso di
fabbricati  appartenenti  al  gruppo  C).  Le variazioni possono aver
riguardato  tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e
classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.
  Per  i  fabbricati  che  hanno  avuto  la variazione di rendita, il
valore,  agli  effetti  dell'ICI  dovuta per l'anno 1995, deve essere
determinato sulla base della rendita variata.
  Ovviamente,  per  i  fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli
interessati  alle  variazioni,  nonche'  per i fabbricati ubicati nei
comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure
appartenenti  a  categorie o classi che non hanno avuto modifiche, la
rendita  da  assumere  per la determinazione del valore rimane quella
derivante  dalla  revisione generale disposta con il predetto decreto
del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.
  I  comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con
la  individuazione  delle  zone  censuarie e delle categorie e classi
interessate,  nonche'  con  la  determinazione dei nuovi estimi, sono
indicati  nel  decreto  legislativo  28  dicembre  1993,  n.  568,  e
successive modificazioni.
  Per  agevolare  il  contribuente  il  Ministero  delle  finanze  ha
pubblicato  un  "FAI  DA  TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe
d'estimo  -  Guida  al  calcolo  delle  nuove rendite dei fabbricati"
consultabile  presso  le  sezioni  staccate delle direzioni regionali
delle entrate (ex intendenze di finanza), gli uffici tecnici erariali
e gli uffici tributari dei comuni.
  Conclusivamente,  le rendite 1995 sono uguali a quelle in base alle
quali e' stata calcolata l'ICI dovuta per l'anno 1994.
Fabbricati di interesse storico o artistico.
  Per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  e successive
modificazioni,    si   assume   la   rendita   determinata   mediante
l'applicazione  della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
previste  per  le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito
il fabbricato.
  Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per
100,  anche  se  il  fabbricato  catastalmente  e'  classificato  nel
categoria  A/10  o  C/1  oppure  nel gruppo D. Cio', in quanto con il
sistema  suddetto  di  determinazione della rendita, il fabbricato e'
stato assimilato ad una abitazione.
Fabbricati appartenenti alle imprese.
  Fanno  eccezione  agli  illustrati  criteri  di  determinazione del
valore  sulla  base  della  rendita catastale, sia essa effettiva che
presunta,   i   fabbricati   interamente   posseduti   da  impresa  e
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti  di  rendita  catastale.  Per  tali  fabbricati il valore e'
determinato  sulla  base  dei costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati,  attualizzati  mediante l'applicazione di determinati
coefficienti.
  In   ordine   a  siffatti  fabbricati  si  forniscono  le  seguenti
precisazioni:
   1)  il  criterio di determinazione del valore sulla base dei costi
contabilizzati  si  applica  anche  nel  caso  in  cui  il fabbricato
posseduto  dall'impresa,  classificabile  nel  gruppo D e sfornito di
rendita,  sia  di  interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Cio',
essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa,
di  cui si e' fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione
del  valore  debba  farsi  riferimento alla rendita; per i fabbricati
delle  imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge
stabilisce  invece  un  sistema  di  determinazione  del  valore  che
prescinde completamente dalla rendita catastale;
   2)  i  coefficienti  di attualizzazione dei valori contabilizzati,
agli  effetti  della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1995,
sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 5
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1995;
   3)  per  i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel
corso  dell'anno  1994,  od  anni  precedenti,  il  valore  sul quale
calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1995 e' dato dalla capitalizzazione
della rendita (rendita catastale moltiplicata per 50);
   4)  per  i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso
dell'anno 1995, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno
1995  continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione
dei costi contabilizzati;
   5)  i  costi  incrementativi  aggiuntivi a quello di acquisizione,
contabilizzati  nel  corso dell'anno 1994, influiscono sull'ammontare
del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1995;
   6)  i  costi  incrementativi  aggiuntivi a quello di acquisizione,
contabilizzati    nel   corso   dell'anno   1995,   non   influiscono
sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno
1995;
   7)  per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna
assumere  quello  relativo  all'anno  nel corso del quale il costo di
acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.
  b)  Il  valore  delle  aree  fabbricabili  e' costituito dal valore
venale  in  comune  commercio  determinato  avendo riguardo alla zona
territoriale   di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilita',  alla
destinazione  d'uso  consentita,  agli  oneri per eventuali lavori di
adattamento  del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati   sul   mercato   dalla  vendita  di  aree  aventi  analoghe
caratteristiche.
  c)  Il  valore  dei  terreni  agricoli  e'  costituito  dal reddito
dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per
l'anno  1995  e'  quello  derivante  dall'applicazione  delle tariffe
d'estimo  approvate  con  decreto  ministeriale 7 febbraio 1984 e che
hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.
 C) PERIODO DI POSSESSO.
  Una   volta   determinata   l'imposta  su  base  annua  (applicando
l'aliquota  al  valore  intero  dell'immobile  soggetto a tassazione,
ovverosia   all'intera   rendita   catastale   o  reddito  dominicale
capitalizzati  con  i  summenzionati moltiplicatori, oppure al valore
venale  dell'area  fabbricabile, oppure al valore contabile di taluni
fabbricati  di impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato -
oltre che alla quota di titolarita', come gia' anticipato sub A) - al
periodo di possesso.
  L'ICI   (che   e'   un'imposta   annuale)   e'   dovuta,   infatti,
proporzionalmente  ai  mesi  dell'anno  solare  durante i quali si e'
protratta  la  titolarita' dei diritti reali indicati alla precedente
lettera  A); il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in
parte  e'  computato  per intero in capo al soggetto che ha posseduto
per  piu'  di  14 giorni, mentre non e' computato in capo al soggetto
che ha posseduto per meno di 15 giorni.
  La  quantificazione  dell'imposta  in ragione di mesi va effettuata
anche   con  riferimento  alla  situazione  oggettiva  dell'immobile.
Conseguentemente,  se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano
nel  corso  del mese, bisogna assumere come protraentisi per l'intero
mese  quei  caratteri  distintivi  agli  effetti dell'ICI che si sono
prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
  Cio'  stante, l'imposta da versare per il corrente anno 1995 dovra'
essere  quantificata  al contribuente sulla base dell'evolversi della
situazione  di  possesso  e  delle  caratteristiche dell'immobile nel
corso dello stesso anno 1995.
  Valgano, in proposito, i seguenti esempi:
   1) un fabbricato acquistato il 10 marzo 1995 ed il cui possesso si
protragga   per   la  restante  parte  dell'anno  stesso.  L'imposta,
calcolata  su  base  annua, deve essere versata dall'acquirente nella
misura   ragguagliata  ai  10  mesi  di  suo  possesso  a  titolo  di
proprieta';
   2)  un  fabbricato  posseduto  alla data del primo gennaio 1995 il
quale  sia  venduto  il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su
base   annua,   deve   essere  versata  dal  venditore  nella  misura
ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprieta';
   3) un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente
soltanto  per  i primi 5 mesi dell'anno 1995 (precisamente fino al 20
maggio)  e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno
medesimo.  La  detrazione, di cui sara' trattato in prosieguo, dovra'
essere  ragguagliata  ai  5  mesi durante i quali si e' verificata la
destinazione a dimora abituale;
   4)  un  edificio  in corso di costruzione al primo gennaio 1995 ed
ultimato  alla  fine  di settembre dello stesso anno. L'imposta annua
calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata
alla  edificazione  dovra'  essere  ragguagliata  ai  9  mesi  in cui
l'immobile  ha  avuto siffatta caratteristica, mentre l'imposta annua
calcolata  sul  valore  dell'edificio  dovra' essere ragguagliata a 3
mesi.
  Da quanto sopra detto emerge, altresi', che non puo' esistere alcun
collegamento   fra   l'imposta  da  versare  per  l'anno  1995  e  la
dichiarazione  ICI  da presentare nel 1995 per l'anno 1994. La prima,
infatti,  e'  dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso
dell'anno  1995,  mentre  la  seconda,  nei  casi  in cui deve essere
presentata,  si  riferisce  all'evolversi  della situazione nel corso
dell'anno 1994.
 D) VERSAMENTO IN DUE RATE.
  L'ICI  va versata in due rate, delle quali la prima e' in acconto e
la seconda e' a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 1 al
30  giugno  1995,  e'  pari  al 90 per cento dell'imposta relativa al
primo  semestre del 1995; la seconda, da versare dal 1 al 20 dicembre
1995, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1995.
  Per  la  prima  rata,  quindi,  il  contribuente deve verificare la
propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno
1995,  ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed
ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento
a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.
  Per  la  seconda  rata,  il contribuente deve verificare la propria
situazione imponibile in relazione all'intero anno 1995, ragguagliare
l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso
nel  corso  dell'intero  anno  1995  e  versarla, previa deduzione di
quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto.
  Si  ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di
possesso  e  la  qualificazione  dell'immobile  non  cambi  nel corso
dell'anno:  ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria
A/2  e  con  una  rendita  pari  a  2.000.000,  di  proprieta'  di un
determinato  contribuente  per  l'intero  primo  semestre  del  1995,
ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota
del  6  per mille. La prima rata da versare sara' pari a lire 540.000
(2.000.000  x 100 = 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille =
imposta  su  base annua di lire 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di
100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000
al  90%  =  540.000).  Protraendosi la situazione di possesso, con le
medesime  caratteristiche  impositive,  anche  nel corso del restante
periodo  dell'anno,  la  seconda rata da versare a saldo sara' pari a
lire  660.000  (imposta su base annua di lire 1.200.000: 12 = imposta
di  100.000  al  mese;  100.000  x  12  mesi di possesso = 1.200.000;
1.200.000 XX 540.000 gia' versate = 660.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 1) della precedente lettera C),
ipotizzando  che  si  tratti  di  un ufficio censito in catasto nella
categoria  A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune
nel  quale  l'aliquota  vigente  e' del 5 per mille, la prima rata da
versare  sara'  pari  a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di
valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di
lire  1.500.000;  1.500.000:  12  =  imposta di 125.000 lire al mese;
125.000  x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000;
500.000  al  90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari  a  lire  800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000: 12 =
impostadi  125.000  lire  al  mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel
corso dell'anno 1995 = 1.250.000; 1.250.000 XX 450.000 gia' versate =
800.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 2) della precedente lettera C),
ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e
con  una  rendita  pari  a  10.000.000,  ubicato  in  un  comune  con
l'aliquota  del  4  per  mille, la prima rata da versare sara' pari a
lire  612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x
aliquota  4  per  mille  =  imposta  su base annua di lire 1.360.000;
1.360.000:  12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di
possesso  nel  corso  del  primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% =
611.998).  La  seconda  rata  da  versare  a  saldo sara' pari a lire
295.000  (imposta  su  base  annua di lire 1.360.000: 12 = imposta di
113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso
  dell'anno  1995  =  906.664;  906.664  XX  612.000  gia'  versate =
  294.664).
Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C),
ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che l'abitazione sia
ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille e che tale comune
non  si  sia  avvalso  della  facolta' di aumentare la detrazione per
l'abitazione  principale,  la prima rata da versare sara' pari a lire
418.000  (1.800.000  x  100  =  180.000.000  di valore; 180.000.000 x
aliquota  6  per  mille  =  imposta  su base annua di lire 1.080.000;
1.080.000:  12  =  imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di
possesso nel corso del primo semestre = 540.000;540.000 XX 75.000 che
rappresentano  la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000;
465.000  al  90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari  a  lire  587.000 (imposta su base annua di lire 1.080.000: 12 =
imposta  di  90.000  lire  al  mese;  90.000  x 12 mesi di possesso =
1.080.000;  1.080.000  XX 75.000 di detrazione spettante = 1.005.000;
1.005.000 XX 418.000 gia' versate = 587.000).
  Per  il  caso  illustrato sub punto 4) della precedente lettera C),
ipotizzando  che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio
di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la
prima  rata  da  versare  sara'  pari a lire 2.250.000 (un miliardo x
aliquota  5  per  mille  =  imposta  su base annua di lire 5.000.000;
5.000.000:  12  =  imposta  di  416.666  al mese; 416.666 x 6 mesi di
possesso  dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000
al  90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando
che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione
delle  rendite  catastali  delle  singole  unita'  immobiliari che lo
compongono, sia di 20 miliardi, sara' pari a lire 26.500.000 (416.666
x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000
lire di imposta relativa all'area; 20 miliardi x aliquota 5 per mille
=  100  milioni  di  imposta  su base annua per l'edificio, ovverosia
8.333.333  al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come
edificio  =  25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000;
28.750.000 XX 2.250.000 gia' versate = 26.500.000).
Attenzione (versamento in unica soluzione).
 Il  versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '95 puo' essere
effettuato,  anziche'  in  due  rate,  in unica soluzione nel mese di
giugno  1995.  Vedasi anche quanto precisato nella parte finale della
lettera F).
  Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
avvalersi   dell'ulteriore   facolta'  di  effettuare  il  versamento
dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno 1995 in unica soluzione nel
periodo dal 1 al 20 dicembre 1995, con applicazione di interessi.
 E) ABITAZIONE PRINCIPALE.
  Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
(anche  se  unico  dimorante)  che la possieda a titolo di proprieta'
ovvero  di  diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una
detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  medesima pari a lire
180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta
destinazione.  Condizione  essenziale  affinche'  possa spettare tale
detrazione e', quindi, che ci sia identita' tra soggetto obbligato al
pagamento  dell'ICI  per  l'unita'  immobiliare  e soggetto dimorante
abitualmente nell'unita' immobiliare medesima; pertanto la detrazione
non  compete per l'unita' immobiliare data in locazione, ancorche' il
proprietario  a  sua volta dimori in una diversa casa come locatario,
ne'  per  l'unita'  immobiliare  concessa  dal  proprietario  in  uso
gratuito ad un proprio familiare.
  La  detrazione  - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di
destinazione  -  deve  essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti
dimoranti, in parti uguali tra loro.
  La  detrazione,  inoltre,  compete  fino  a  concorrenza  dell'ICI,
relativa  all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi
dimora, senza possibilita' di portare l'eventuale parte di detrazione
eccedente  l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento
della  parte  di  detrazione  spettante  ad  altro  soggetto  passivo
anch'esso dimorante.
  A  migliore  illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti
esempi,   ipotizzando   che   l'imposta  su  base  annua  dovuta  per
l'abitazione  principale,  al lordo della detrazione, sia pari a lire
1.800.000.
Esempio n. 1.
  Abitazione  di  proprieta'  di  un  solo  soggetto  che  vi  dimora
abitualmente per l'intero anno 1995.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno sara' pari a
lire  1.620.000.  Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate
lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno
essere versate lire 891.000 (1.620.000 XX 729.000).
Esempio n. 2.
  Abitazione  di proprieta' di due coniugi (il marito e' proprietario
per  l'80%;  la  moglie,  per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero
anno 1995.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito  sara'  pari  a  lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000  XX  90.000  = 1.350.000) mentre quella da versare da parte
della  moglie  sara' pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000;
360.000  XX  90.000 = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito
versera'  lire  607.000  (1.350.000:  2  =  675.000; 675.000 al 90% =
607.500)  mentre  la  moglie,  distintamente,  versera'  lire 121.000
(270.000:  2  =  135.000;  135.000  al 90% = 121.500); per la seconda
rata, a saldo, il marito versera' lire 743.000 (1.350.000 XX 607.000)
mentre la moglie versera' lire 149.000 (270.000 XX 121.000).
Esempio n. 3.
  Abitazione   di   proprieta'  di  3  fratelli  (il  fratello  A  e'
proprietario  per  il  50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C,
per  il  4%)  dei  quali  soltanto  i  fratelli B e C vi dimorano per
l'intero anno 1995.
  In  tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: lire
900.000,  da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete
la  detrazione  in  quanto non dimorante) lire 738.000, da parte di B
(46%  di 1.800.000 = 828.000; 828.000 XX 90.000 = 738.000) lire zero,
da  parte  di  C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 XX 72.000 = zero).
Per  la  prima  rata  d'acconto:  A versera' lire 405.000 (450.000 al
90%); B versera' lire 332.000 (738.000: 2 = 369.000; 369.000 al 90% =
332.000);  C  non  versera'  nulla.  Per  la seconda rata, a saldo: A
versera'  lire  495.000 (900.000 XX 405.000); B versera' lire 406.000
(738.000 XX 332.000); C non versera' nulla.
Esempio n. 4.
  Abitazione  acquistata il 10 marzo 1995 da due coniugi (dal marito,
per   l'80%;  dalla  moglie,  per  il  20%)  entrambi  ivi  dimoranti
dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1995.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito  sara'  pari  a  lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000  x  10/12 = 1.200.000; 1.200.000 XX 75.000, che sono pari a
10/12  di  90.000 = 1.125.000)mentre quella da versare da parte della
moglie sara' pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000
x  10/12  =  300.000; 300.000 XX 75.000 = 225.000). Per la prima rata
d'acconto il marito versera' lire 405.000 (1.440.000: 12 = 120.000 al
mese;  120.000 x 4 mesi di possesso nel 1 semestre = 480.000; 480.000
XX  30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito
per  i  4 mesi di dimora abituale =450.000; 450.000 al 90% = 405.000)
mentre  la moglie versera' lire 81.000 (360.000: 12 = 30.000 al mese;
30.000  x  4  =  120.000; 120.000 XX 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% =
81.000).  Per  la  seconda  rata,  a  saldo,  il marito versera' lire
720.000  (1.125.000  XX  405.000),  mentre  la  moglie  versera' lire
144.000 (225.000 XX 81.000).
  Si   ricorda  che  per  i  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio   dello   Stato   si  considera  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  in Italia, a condizione che non risulti
locata.
  Si   evidenzia,   infine,  che  la  detrazione  in  discorso  trova
applicazione  anche  per  ogni  unita' immobiliare, appartenente alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibita ad abitazione
principale  del  socio  assegnatario,  entro  il  limite, ovviamente,
dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'.
Attenzione (maggiore detrazione abitazione principale).
  A  decorrere dall'anno 1994 e' stato attribuito al comune il potere
di  stabilire,  con  delibera  adottata dal proprio consiglio, per le
abitazioni  principali  site  sul  suo  territorio,  un aumento della
predetta  detrazione.  La  detrazione  puo' essere fissata dal comune
fino  ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari
situazioni  di  carattere  sociale. La maggiore detrazione deliberata
dal  comune  soggiace  alle stesse regole sovraenunciate previste per
l'ordinaria detrazione di 180.000 lire.
  Ovviamente,  se  il  comune  non ha adottato per l'anno 1995 alcuna
delibera  in  proposito  nei prescritti termini, oppure per i casi in
cui  non  sussistono  le  condizioni  richieste in delibera per poter
beneficiare   della   maggiore  detrazione,  si  applica  la  normale
detrazione di 180.000 lire.
  Per conoscere se e' stata deliberata la maggiore detrazione e quali
sono  i  requisiti richiesti per poterne beneficiare, il contribuente
dovra' interpellare il comune competente.
 F) ALIQUOTE.
  E'  stata  attribuita al comune la facolta' di rendere operanti sul
proprio  territorio  due aliquote ICI. L'una, ordinaria (comunque non
eccedente  il  6  per mille, oppure il 7 per mille laddove sussistano
straordinarie  esigenze  di  bilancio);  l'altra,  ridotta rispetto a
quella  ordinaria  (comunque  non  inferiore  al  4  per  mille),  da
applicare  sul valore dell'abitazione principale, intesa nel senso di
dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il
contribuente  medesimo  abbia  la  residenza  anagrafica nello stesso
comune ove abitualmente dimora.
  La  stessa  agevolazione  si  rende  applicabile  per le abitazioni
utilizzate  dai  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa
come  loro  dimora  abituale  purche',  anche  per  essi, sussista la
predetta  condizione  della  identita'  di  comune  di  dimora  e  di
residenza anagrafica.
  Si chiarisce che:
   1)  in  caso  di  variazione  della residenza anagrafica nel corso
dell'anno  di imposizione per il quale e' stata deliberata dal comune
l'aliquota  ridotta,  tale  aliquota si applica limitatamente ai mesi
durante  i quali c'e' stata siffatta residenza, assumendo come intero
il  mese  in  cui la residenza medesima si e' protratta per almeno 15
giorni;
   2)   in   caso   di  contitolarita'  di  possesso  dell'abitazione
principale,  l'aliquota  ridotta deve essere applicata sulla quota di
valore  spettante  al  possessore  che  dimora  ed  ha  la  residenza
anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.
  La descritta facolta' e' stata riconosciuta negli ultimi giorni del
1994  (28  dicembre)  e,  cioe',  in  prossimita'  della scadenza del
termine  (31  dicembre) entro il quale il comune poteva deliberare in
materia di aliquote per l'anno l995.
  Al   fine   di   rendere   concretamente  operante  la  particolare
disposizione  fin  dal corrente anno e' stato consentito ai comuni di
rideliberare la aliquota ICI 1995 entro il prossimo 30 giugno.
  Le  condizioni per rideliberare sono state illustrate ai comuni con
la circolare n. 139/E del 15 maggio 1995 riportata in "Appendice/7".
                                  *
                                 * *
  Per  conoscere  se  il  comune  ha  inteso  esercitare  la facolta'
concessagli,  rideliberando le aliquote per l'anno 1995, e quali sono
le   loro   misure,  il  contribuente  deve  interpellare  il  comune
competente.
  Qualora  il contribuente intenda versare, in unica soluzione, entro
il  30  giugno,  l'intera  imposta  dovuta  per  l'anno  1995 e sia a
conoscenza che il comune ha gia' deliberato le nuove due aliquote ICI
per  il  predetto  anno,  puo'  versare l'imposta commisurandola alla
nuova aliquota cui ha diritto.
  Se il contribuente decide, invece, di versare nel mese di giugno il
solo  acconto,  l'ICI  da  versare in acconto per l'anno 1995, dovra'
essere calcolata in relazione all'aliquota vigente al 1 gennaio 1995,
gia'  deliberata entro il 31 dicembre 1994. In sede di versamento del
saldo,   poi,  regolarizzera'  la  propria  posizione  tenendo  conto
dell'eventuale delibera adottata dal comune entro il 30 giugno 1995 a
modifica dell'aliquota precedentemente deliberata.
 G) MODALITA' DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.
  Il  versamento  dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito
modulo,  gia'  utilizzato per versare l'ICI relativa al 1993 e di cui
e'  riprodotta  qui  di  seguito la parte dedicata al "certificato di
accreditamento".  I  moduli,  con  caratteri in colore rosso, sono in
distribuzione  gratuita  presso gli uffici postali, gli sportelli dei
concessionari  della  riscossione  e delle banche convenzionate con i
concessionari  medesimi.  Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura
dei  concessionari,  al domicilio dei contribuenti noti per aver gia'
versato l'ICI.
  Per  i  fabbricati  che  hanno  perso il carattere di ruralita', ai
sensi  dell'art.  9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (legge
di conversione 26 febbraio 1994, n. 133), il versamento dell'ICI 1995
va  effettuato  utilizzando, come per gli altri immobili, il predetto
modulo  di  colore  rosso e non piu', quindi, il bollettino di colore
verde;  quest'ultimo  deve  essere  adoperato  soltanto se si intende
versare,  per  i  precitati  fabbricati ex rurali, tardivamente l'ICI
relativa all'anno 1994.
  Va  precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu'
immobili  ubicati  nello  stesso  comune il contribuente e' tenuto ad
effettuare  un  unico  versamento,  e  quindi  ad  utilizzare un solo
modulo,  per  l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in
cui  gli  immobili  siano  ubicati  in comuni diversi il contribuente
dovra' fare separati versamenti per ogni comune.
  In caso di contitolarita' devono essere effettuati tanti versamenti
quanti  sono  i  contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria
quota.  Per  le  parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del
portiere)  il  versamento  puo' essere effettuato dall'amministratore
del condominio a nome del condominio stesso.
  Il  versamento  deve essere eseguito sul conto corrente postale del
concessionario competente, e cioe' di quello nella cui circoscrizione
provinciale  e'  compreso  il  comune  ove sono ubicati gli immobili,
oppure   presso   gli   sportelli  del  predetto  concessionario.  Il
contribuente,  per  effettuare  il  versamento,  puo' avvalersi delle
aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando,
in  tal  caso,  che  la  prova  del pagamento e la determinazione del
giorno  in  cui  esso  e'  stato  eseguito  sono  date dal timbro per
quietanza  apposto  dal  concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio
postale.

           ---->  Vedere Modello pag. 40 della G.U.  <----




Il   contribuente  deve  conservare  la  "ricevuta  di  versamento"
debitamente quietanzata.

Il modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile  indifferentemente
sia   presso   gli  uffici  postali  che  presso  gli  sportelli  dei
concessionari e delle aziende di credito convenzionate.

Si avverte che non si  fa  luogo  al  versamento  se  l'imposta  da
versare e' uguale od inferiore a lire quattromila.

Se  l'importo  da versare supera le quattromila lire, il versamento
deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Valga, in  proposito,  il  seguente  esempio:  imposta  dovuta  per
l'intero  anno e' pari a lire 10.000; in sede di acconto bisognerebbe
versare lire 4.000 (90% di 5.000 =  4.500  che  diventano  4.000  per
effetto  dell'arrotondamento);  il  versamento  dell'acconto non deve
essere effettuato; in sede di  saldo  bisognera'  versare  L.  10.000

(imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che e' pari a zero).

Il  modulo  va  compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di

versamento" che sul "certificato di accreditamento" (si  ricorda  che
nella  presente  circolare  viene riprodotta solo la parte del modulo
dedicata  al  "certificato  di  accreditamento"),  attenendosi   alle
"modalita' di compilazione" riportate sul retro del modulo.


In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

1)  il  "comune  di ubicazione degli immobili" non puo' che essere
uno soltanto;

2) gli importi da indicare come  riferiti  a:  "terreni  agricoli"
"aree   fabbricabili"   "abitazione  principale"  "altri  fabbricati"
rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato.
Pertanto la somma degli importi riferiti a queste  quattro  categorie
di  immobili  deve  corrispondere  all'importo che il contribuente ha
complessivamente  versato;  e'  possibile  un   piccolo   scostamento
(intorno  alle  500  lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono
indicati  senza  arrotondamenti  mentre  l'importo   complessivamente
versato e' arrotondato alle mille lire;

3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui
il  versamento  eseguito  si  riferisca ad una soltanto delle quattro
categorie di immobili sovraenunciate.  Cosi',  ad  esempio,  se  sono
versate  430.000  lire  e siffatto importo riguarda solo l'abitazione
principale, lo  stesso  importo,  non  arrotondato,  deve  ugualmente
essere  indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione
principale"; ovviamente, in tal  caso,  le  caselline  relative  alle
altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;

4)   il   "numero  dei  fabbricati"  deve  riferirsi  alle  unita'
immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa
l'abitazione principale, che sono iscritte o devono  essere  iscritte
nel  catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita
catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche  la
cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora
avvenuta  iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita
catastale;

5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle
apposite  caselline,  e'  quello  effettivamente  versato  per   tale
abitazione  e,  quindi, al netto della detrazione cosi' come e' stata
calcolata dal contribuente;

6)  l'importo  da  indicare  come  "detrazione  per   l'abitazione
principale" nelle apposite caselline e' quello che il contribuente si
e'   calcolato   per   quantificare  l'imposta  da  lui  versata  per
l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato
se non e' versato  alcun  importo  per  l'abitazione  principale  (ad
esempio  nel  caso  in  cui l'ammontare della detrazione e' uguale od
eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima);

7) se il  versamento  e'  effettuato  in  unica  soluzione,  vanno
barrate  entrambe  le  caselle,  quella per l'acconto e quella per il
saldo.

Attenzione (numeri di c/c postale).


Per  molti  comuni,  a decorrere dal corrente anno, sono cambiati i
concessionari  nonche'  i  loro  numeri  di  conto  corrente  postale
dedicati  alla  riscossione dell'ICI. La competenza dei concessionari
e', ora, delimitata in corrispondenza dei  comuni  appartenenti  alla
provincia, ivi comprese le province di nuova istituzione.

La  denominazione  di  ciascun  concessionario,  con la indicazione
della provincia per la quale e' competente  e  del  numero  di  conto
corrente  postale del concessionario medesimo sul quale effettuare il
versamento  dell'ICI,  e'  adeguatamente  pubblicizzata  a  cura  del
consorzio tra i concessionari e dell'ASCOTRIBUTI.

H) DIVIETO DI COMPENSAZIONE.

Per  i  fabbricati  che  hanno  avuto  una diminuzione degli estimi
catastali, per effetto del decreto legislativo 28 dicembre  l993,  n.
568,  e successive modificazioni, i contribuenti non possono detrarre
dall'ammontare dell'ICI dovuta  per  l'anno  1995  la  differenza  di
imposta,  versata  per  l'anno 1993, scaturente dall'applicazione dei
predetti minori estimi.

Parimenti non puo' essere  portata  in  diminuzione  dall'ammontare
dell'ICI  dovuta  per  l'anno  1995  l'ICI  o  la maggiore ICI che il
contribuente ritiene, per qualsivoglia motivo, di avere indebitamente
versato per il medesimo anno 1993.

Allo stato  della  legislazione  vigente  e',  infatti,  necessaria
l'emanazione di appositi provvedimenti normativi che disciplinino gli
effetti dei predetti, minori estimi sull'ICI versata per l'anno 1993,
nonche'  stabiliscano i termini e le modalita' di rimborso dell'ICI o
maggiore ICI indebitamente versata per l'anno 1993 e di cui una parte
(quella corrispondente all'aliquota minima del 4 per mille) e'  stata
incassata  dallo  Stato  e  la  restante parte (quella corrispondente
all'eventuale, maggiore aliquota deliberata) e' stata  attribuita  al
comune.

A  partire  dai  versamenti  effettuati per l'anno 1994, l'ICI o la
maggiore ICI indebitamente versata potra' essere recuperata  mediante
richiesta di rimborso da presentare ai competenti comuni.
                                  *
                                 * *

La  pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: ROXAS