Ai comuni
Alle direzioni regionali delle
entrate
e, per conoscenza:
All'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI)
A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (soggetto passivo).
Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta e' il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti
nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi
dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta
medesima.
Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti
costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per
effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al
versamento e' unicamente il titolare di detto diritto reale di
godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario
completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il
diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere
dell'obbligazione tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e'
quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base
di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il
locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli
effetti dell'ICI.
Si ricorda che e' un diritto reale di abitazione quello spettante
al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al
coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonche' quello del
socio della cooperativa edilizia (non a proprieta' indivisa)
sull'alloggio assegnatogli, ancorche' in via provvisoria, e quello
dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica
concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto
(vedasi, in proposito, anche la circolare n. 35 del 26 novembre 1993,
riportata in "Appendice/1").
In caso di contitolarita' dei predetti diritti sul medesimo
immobile (ad esempio: comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena
per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare
e' obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta
limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di
titolarita'.
Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).
a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta:
vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in
"Appendice/2", relativamente ai terreni, diversi da quelli
edificabili, inutilizzati od adibiti ad attivita' non agricole; la
circolare n. 4 del 9 giugno 1993, riportata in "Appendice/3",
relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito
di costituzione di diritto di superficie.
b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del
decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504,
riportato in "Appendice/4", nonche', relativamente ai terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato
alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993, successivamente integrato con l'inserimento anche del comune di
Santa Maria la Carita' - parzialmente delimitato - e del comune di
Aglientu.
c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
agricolo, vedasi "Appendice/5".
d) Per le modalita' di tassazione in caso di utilizzazione
edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".
e) Per le modalita' di tassazione in caso di costituzione del
diritto di superficie, vedasi "Appendice/3".
B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.
L'imposta dovuta per l'anno 1995 e' determinata applicando al
valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo
(cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel
comune nell'ambito del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a
tassazione (nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo
immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se
esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la
prevalenza della sua superficie).
Per conoscere l'aliquota, la quale non puo' comunque essere
inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille, nonche' per
conoscere se il comune ha deliberato la maggiore detrazione per
l'abitazione principale ed i corrispondenti requisiti richiesti (di
cui sara' trattato in prosieguo) il contribuente dovra' interpellare
il comune competente.
Avvertenza: Per le aliquote vedasi la successiva lettera F).
a) Il valore dei fabbricati e' costituito dall'intera rendita
catastale moltiplicata:
per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi
catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini,
depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e
C/1;
per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo
catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella
categoria A/10 (uffici e studi privati);
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria
C/1 (negozi e botteghe).
Se il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo
tempo attribuita non e' piu' adeguata in quanto sono intervenute
variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad accorpamenti di piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra'
far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a
fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti
dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera'
successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della
rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con
conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle
somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza
irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20
per cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'ufficio
tecnico erariale superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata
dal contribuente.
Le rendite da assumere per l'anno 1995 sono quelle determinate a
seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro
delle finanze del 20 gennaio 1990, eccezion fatta per i comuni che
hanno avuto modifiche degli estimi e di cui si dira' qui di seguito.
Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno
operate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno
alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli
effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito ne' il reddito
effettivo. Cosi', ad esempio, se la rendita catastale di una
abitazione e' di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota
ICI per determinare l'imposta dovuta sara' sempre di 200.000.000 sia
che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti
di unita' immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di
abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda
che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro
destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o
meno).
Attenzione (modifiche agli estimi).
In alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in
diminuzione, le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite (si
ricorda che la rendita dei fabbricati appartenenti ai gruppi
catastali A, B, C, e' data dalla tariffa d'estimo moltiplicata per la
consistenza dell'immobile e, cioe', per il numero dei vani catastali
in caso di abitazione o uffici; per i metri cubi, in caso di
fabbricati appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati, in caso di
fabbricati appartenenti al gruppo C). Le variazioni possono aver
riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e
classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.
Per i fabbricati che hanno avuto la variazione di rendita, il
valore, agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1995, deve essere
determinato sulla base della rendita variata.
Ovviamente, per i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli
interessati alle variazioni, nonche' per i fabbricati ubicati nei
comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure
appartenenti a categorie o classi che non hanno avuto modifiche, la
rendita da assumere per la determinazione del valore rimane quella
derivante dalla revisione generale disposta con il predetto decreto
del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.
I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con
la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi
interessate, nonche' con la determinazione dei nuovi estimi, sono
indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e
successive modificazioni.
Per agevolare il contribuente il Ministero delle finanze ha
pubblicato un "FAI DA TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe
d'estimo - Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati"
consultabile presso le sezioni staccate delle direzioni regionali
delle entrate (ex intendenze di finanza), gli uffici tecnici erariali
e gli uffici tributari dei comuni.
Conclusivamente, le rendite 1995 sono uguali a quelle in base alle
quali e' stata calcolata l'ICI dovuta per l'anno 1994.
Fabbricati di interesse storico o artistico.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi
dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, si assume la rendita determinata mediante
l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito
il fabbricato.
Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per
100, anche se il fabbricato catastalmente e' classificato nel
categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Cio', in quanto con il
sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato e'
stato assimilato ad una abitazione.
Fabbricati appartenenti alle imprese.
Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del
valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che
presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore e'
determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati
coefficienti.
In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti
precisazioni:
1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi
contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato
posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di
rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Cio',
essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa,
di cui si e' fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione
del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati
delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge
stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che
prescinde completamente dalla rendita catastale;
2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati,
agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1995,
sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 5
maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1995;
3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel
corso dell'anno 1994, od anni precedenti, il valore sul quale
calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1995 e' dato dalla capitalizzazione
della rendita (rendita catastale moltiplicata per 50);
4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso
dell'anno 1995, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno
1995 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione
dei costi contabilizzati;
5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione,
contabilizzati nel corso dell'anno 1994, influiscono sull'ammontare
del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1995;
6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione,
contabilizzati nel corso dell'anno 1995, non influiscono
sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno
1995;
7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna
assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di
acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.
b) Il valore delle aree fabbricabili e' costituito dal valore
venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
c) Il valore dei terreni agricoli e' costituito dal reddito
dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per
l'anno 1995 e' quello derivante dall'applicazione delle tariffe
d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che
hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.
C) PERIODO DI POSSESSO.
Una volta determinata l'imposta su base annua (applicando
l'aliquota al valore intero dell'immobile soggetto a tassazione,
ovverosia all'intera rendita catastale o reddito dominicale
capitalizzati con i summenzionati moltiplicatori, oppure al valore
venale dell'area fabbricabile, oppure al valore contabile di taluni
fabbricati di impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato -
oltre che alla quota di titolarita', come gia' anticipato sub A) - al
periodo di possesso.
L'ICI (che e' un'imposta annuale) e' dovuta, infatti,
proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si e'
protratta la titolarita' dei diritti reali indicati alla precedente
lettera A); il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in
parte e' computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto
per piu' di 14 giorni, mentre non e' computato in capo al soggetto
che ha posseduto per meno di 15 giorni.
La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata
anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.
Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano
nel corso del mese, bisogna assumere come protraentisi per l'intero
mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono
prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
Cio' stante, l'imposta da versare per il corrente anno 1995 dovra'
essere quantificata al contribuente sulla base dell'evolversi della
situazione di possesso e delle caratteristiche dell'immobile nel
corso dello stesso anno 1995.
Valgano, in proposito, i seguenti esempi:
1) un fabbricato acquistato il 10 marzo 1995 ed il cui possesso si
protragga per la restante parte dell'anno stesso. L'imposta,
calcolata su base annua, deve essere versata dall'acquirente nella
misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso a titolo di
proprieta';
2) un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1995 il
quale sia venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su
base annua, deve essere versata dal venditore nella misura
ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprieta';
3) un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente
soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1995 (precisamente fino al 20
maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno
medesimo. La detrazione, di cui sara' trattato in prosieguo, dovra'
essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si e' verificata la
destinazione a dimora abituale;
4) un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1995 ed
ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua
calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata
alla edificazione dovra' essere ragguagliata ai 9 mesi in cui
l'immobile ha avuto siffatta caratteristica, mentre l'imposta annua
calcolata sul valore dell'edificio dovra' essere ragguagliata a 3
mesi.
Da quanto sopra detto emerge, altresi', che non puo' esistere alcun
collegamento fra l'imposta da versare per l'anno 1995 e la
dichiarazione ICI da presentare nel 1995 per l'anno 1994. La prima,
infatti, e' dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso
dell'anno 1995, mentre la seconda, nei casi in cui deve essere
presentata, si riferisce all'evolversi della situazione nel corso
dell'anno 1994.
D) VERSAMENTO IN DUE RATE.
L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima e' in acconto e
la seconda e' a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 1 al
30 giugno 1995, e' pari al 90 per cento dell'imposta relativa al
primo semestre del 1995; la seconda, da versare dal 1 al 20 dicembre
1995, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1995.
Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la
propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno
1995, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed
ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento
a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria
situazione imponibile in relazione all'intero anno 1995, ragguagliare
l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso
nel corso dell'intero anno 1995 e versarla, previa deduzione di
quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto.
Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di
possesso e la qualificazione dell'immobile non cambi nel corso
dell'anno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria
A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprieta' di un
determinato contribuente per l'intero primo semestre del 1995,
ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota
del 6 per mille. La prima rata da versare sara' pari a lire 540.000
(2.000.000 x 100 = 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille =
imposta su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di
100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000
al 90% = 540.000). Protraendosi la situazione di possesso, con le
medesime caratteristiche impositive, anche nel corso del restante
periodo dell'anno, la seconda rata da versare a saldo sara' pari a
lire 660.000 (imposta su base annua di lire 1.200.000: 12 = imposta
di 100.000 al mese; 100.000 x 12 mesi di possesso = 1.200.000;
1.200.000 XX 540.000 gia' versate = 660.000).
Per il caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera C),
ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella
categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune
nel quale l'aliquota vigente e' del 5 per mille, la prima rata da
versare sara' pari a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di
valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di
lire 1.500.000; 1.500.000: 12 = imposta di 125.000 lire al mese;
125.000 x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000;
500.000 al 90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari a lire 800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000: 12 =
impostadi 125.000 lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel
corso dell'anno 1995 = 1.250.000; 1.250.000 XX 450.000 gia' versate =
800.000).
Per il caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera C),
ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e
con una rendita pari a 10.000.000, ubicato in un comune con
l'aliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sara' pari a
lire 612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x
aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000;
1.360.000: 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di
possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% =
611.998). La seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire
295.000 (imposta su base annua di lire 1.360.000: 12 = imposta di
113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso
dell'anno 1995 = 906.664; 906.664 XX 612.000 gia' versate =
294.664).
Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C),
ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che l'abitazione sia
ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille e che tale comune
non si sia avvalso della facolta' di aumentare la detrazione per
l'abitazione principale, la prima rata da versare sara' pari a lire
418.000 (1.800.000 x 100 = 180.000.000 di valore; 180.000.000 x
aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.080.000;
1.080.000: 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di
possesso nel corso del primo semestre = 540.000;540.000 XX 75.000 che
rappresentano la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000;
465.000 al 90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari a lire 587.000 (imposta su base annua di lire 1.080.000: 12 =
imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 12 mesi di possesso =
1.080.000; 1.080.000 XX 75.000 di detrazione spettante = 1.005.000;
1.005.000 XX 418.000 gia' versate = 587.000).
Per il caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera C),
ipotizzando che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio
di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la
prima rata da versare sara' pari a lire 2.250.000 (un miliardo x
aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 5.000.000;
5.000.000: 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 x 6 mesi di
possesso dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000
al 90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando
che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione
delle rendite catastali delle singole unita' immobiliari che lo
compongono, sia di 20 miliardi, sara' pari a lire 26.500.000 (416.666
x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000
lire di imposta relativa all'area; 20 miliardi x aliquota 5 per mille
= 100 milioni di imposta su base annua per l'edificio, ovverosia
8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come
edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000;
28.750.000 XX 2.250.000 gia' versate = 26.500.000).
Attenzione (versamento in unica soluzione).
Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '95 puo' essere
effettuato, anziche' in due rate, in unica soluzione nel mese di
giugno 1995. Vedasi anche quanto precisato nella parte finale della
lettera F).
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
avvalersi dell'ulteriore facolta' di effettuare il versamento
dell'imposta dovuta per l'intero anno 1995 in unica soluzione nel
periodo dal 1 al 20 dicembre 1995, con applicazione di interessi.
E) ABITAZIONE PRINCIPALE.
Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
(anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprieta'
ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una
detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a lire
180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta
destinazione. Condizione essenziale affinche' possa spettare tale
detrazione e', quindi, che ci sia identita' tra soggetto obbligato al
pagamento dell'ICI per l'unita' immobiliare e soggetto dimorante
abitualmente nell'unita' immobiliare medesima; pertanto la detrazione
non compete per l'unita' immobiliare data in locazione, ancorche' il
proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario,
ne' per l'unita' immobiliare concessa dal proprietario in uso
gratuito ad un proprio familiare.
La detrazione - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di
destinazione - deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti
dimoranti, in parti uguali tra loro.
La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI,
relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi
dimora, senza possibilita' di portare l'eventuale parte di detrazione
eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento
della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo
anch'esso dimorante.
A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti
esempi, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per
l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire
1.800.000.
Esempio n. 1.
Abitazione di proprieta' di un solo soggetto che vi dimora
abitualmente per l'intero anno 1995.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' pari a
lire 1.620.000. Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate
lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno
essere versate lire 891.000 (1.620.000 XX 729.000).
Esempio n. 2.
Abitazione di proprieta' di due coniugi (il marito e' proprietario
per l'80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero
anno 1995.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito sara' pari a lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000 XX 90.000 = 1.350.000) mentre quella da versare da parte
della moglie sara' pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000;
360.000 XX 90.000 = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito
versera' lire 607.000 (1.350.000: 2 = 675.000; 675.000 al 90% =
607.500) mentre la moglie, distintamente, versera' lire 121.000
(270.000: 2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda
rata, a saldo, il marito versera' lire 743.000 (1.350.000 XX 607.000)
mentre la moglie versera' lire 149.000 (270.000 XX 121.000).
Esempio n. 3.
Abitazione di proprieta' di 3 fratelli (il fratello A e'
proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C,
per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per
l'intero anno 1995.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: lire
900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete
la detrazione in quanto non dimorante) lire 738.000, da parte di B
(46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 XX 90.000 = 738.000) lire zero,
da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 XX 72.000 = zero).
Per la prima rata d'acconto: A versera' lire 405.000 (450.000 al
90%); B versera' lire 332.000 (738.000: 2 = 369.000; 369.000 al 90% =
332.000); C non versera' nulla. Per la seconda rata, a saldo: A
versera' lire 495.000 (900.000 XX 405.000); B versera' lire 406.000
(738.000 XX 332.000); C non versera' nulla.
Esempio n. 4.
Abitazione acquistata il 10 marzo 1995 da due coniugi (dal marito,
per l'80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti
dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1995.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito sara' pari a lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000 x 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 XX 75.000, che sono pari a
10/12 di 90.000 = 1.125.000)mentre quella da versare da parte della
moglie sara' pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000
x 10/12 = 300.000; 300.000 XX 75.000 = 225.000). Per la prima rata
d'acconto il marito versera' lire 405.000 (1.440.000: 12 = 120.000 al
mese; 120.000 x 4 mesi di possesso nel 1 semestre = 480.000; 480.000
XX 30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito
per i 4 mesi di dimora abituale =450.000; 450.000 al 90% = 405.000)
mentre la moglie versera' lire 81.000 (360.000: 12 = 30.000 al mese;
30.000 x 4 = 120.000; 120.000 XX 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% =
81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito versera' lire
720.000 (1.125.000 XX 405.000), mentre la moglie versera' lire
144.000 (225.000 XX 81.000).
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata.
Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova
applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione
principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente,
dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'.
Attenzione (maggiore detrazione abitazione principale).
A decorrere dall'anno 1994 e' stato attribuito al comune il potere
di stabilire, con delibera adottata dal proprio consiglio, per le
abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della
predetta detrazione. La detrazione puo' essere fissata dal comune
fino ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari
situazioni di carattere sociale. La maggiore detrazione deliberata
dal comune soggiace alle stesse regole sovraenunciate previste per
l'ordinaria detrazione di 180.000 lire.
Ovviamente, se il comune non ha adottato per l'anno 1995 alcuna
delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in
cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter
beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale
detrazione di 180.000 lire.
Per conoscere se e' stata deliberata la maggiore detrazione e quali
sono i requisiti richiesti per poterne beneficiare, il contribuente
dovra' interpellare il comune competente.
F) ALIQUOTE.
E' stata attribuita al comune la facolta' di rendere operanti sul
proprio territorio due aliquote ICI. L'una, ordinaria (comunque non
eccedente il 6 per mille, oppure il 7 per mille laddove sussistano
straordinarie esigenze di bilancio); l'altra, ridotta rispetto a
quella ordinaria (comunque non inferiore al 4 per mille), da
applicare sul valore dell'abitazione principale, intesa nel senso di
dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il
contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso
comune ove abitualmente dimora.
La stessa agevolazione si rende applicabile per le abitazioni
utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
come loro dimora abituale purche', anche per essi, sussista la
predetta condizione della identita' di comune di dimora e di
residenza anagrafica.
Si chiarisce che:
1) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso
dell'anno di imposizione per il quale e' stata deliberata dal comune
l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi
durante i quali c'e' stata siffatta residenza, assumendo come intero
il mese in cui la residenza medesima si e' protratta per almeno 15
giorni;
2) in caso di contitolarita' di possesso dell'abitazione
principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata sulla quota di
valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza
anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.
La descritta facolta' e' stata riconosciuta negli ultimi giorni del
1994 (28 dicembre) e, cioe', in prossimita' della scadenza del
termine (31 dicembre) entro il quale il comune poteva deliberare in
materia di aliquote per l'anno l995.
Al fine di rendere concretamente operante la particolare
disposizione fin dal corrente anno e' stato consentito ai comuni di
rideliberare la aliquota ICI 1995 entro il prossimo 30 giugno.
Le condizioni per rideliberare sono state illustrate ai comuni con
la circolare n. 139/E del 15 maggio 1995 riportata in "Appendice/7".
*
* *
Per conoscere se il comune ha inteso esercitare la facolta'
concessagli, rideliberando le aliquote per l'anno 1995, e quali sono
le loro misure, il contribuente deve interpellare il comune
competente.
Qualora il contribuente intenda versare, in unica soluzione, entro
il 30 giugno, l'intera imposta dovuta per l'anno 1995 e sia a
conoscenza che il comune ha gia' deliberato le nuove due aliquote ICI
per il predetto anno, puo' versare l'imposta commisurandola alla
nuova aliquota cui ha diritto.
Se il contribuente decide, invece, di versare nel mese di giugno il
solo acconto, l'ICI da versare in acconto per l'anno 1995, dovra'
essere calcolata in relazione all'aliquota vigente al 1 gennaio 1995,
gia' deliberata entro il 31 dicembre 1994. In sede di versamento del
saldo, poi, regolarizzera' la propria posizione tenendo conto
dell'eventuale delibera adottata dal comune entro il 30 giugno 1995 a
modifica dell'aliquota precedentemente deliberata.
G) MODALITA' DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.
Il versamento dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito
modulo, gia' utilizzato per versare l'ICI relativa al 1993 e di cui
e' riprodotta qui di seguito la parte dedicata al "certificato di
accreditamento". I moduli, con caratteri in colore rosso, sono in
distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei
concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i
concessionari medesimi. Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura
dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver gia'
versato l'ICI.
Per i fabbricati che hanno perso il carattere di ruralita', ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (legge
di conversione 26 febbraio 1994, n. 133), il versamento dell'ICI 1995
va effettuato utilizzando, come per gli altri immobili, il predetto
modulo di colore rosso e non piu', quindi, il bollettino di colore
verde; quest'ultimo deve essere adoperato soltanto se si intende
versare, per i precitati fabbricati ex rurali, tardivamente l'ICI
relativa all'anno 1994.
Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu'
immobili ubicati nello stesso comune il contribuente e' tenuto ad
effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo
modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in
cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente
dovra' fare separati versamenti per ogni comune.
In caso di contitolarita' devono essere effettuati tanti versamenti
quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria
quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del
portiere) il versamento puo' essere effettuato dall'amministratore
del condominio a nome del condominio stesso.
Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del
concessionario competente, e cioe' di quello nella cui circoscrizione
provinciale e' compreso il comune ove sono ubicati gli immobili,
oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il
contribuente, per effettuare il versamento, puo' avvalersi delle
aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando,
in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del
giorno in cui esso e' stato eseguito sono date dal timbro per
quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio
postale.
----> Vedere Modello pag. 40 della G.U. <----
Il contribuente deve conservare la "ricevuta di versamento"
debitamente quietanzata.
Il modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile indifferentemente
sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei
concessionari e delle aziende di credito convenzionate.
Si avverte che non si fa luogo al versamento se l'imposta da
versare e' uguale od inferiore a lire quattromila.
Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento
deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.
Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per
l'intero anno e' pari a lire 10.000; in sede di acconto bisognerebbe
versare lire 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per
effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve
essere effettuato; in sede di saldo bisognera' versare L. 10.000
(imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che e' pari a zero).
Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di
versamento" che sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che
nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo
dedicata al "certificato di accreditamento"), attenendosi alle
"modalita' di compilazione" riportate sul retro del modulo.
In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:
1) il "comune di ubicazione degli immobili" non puo' che essere
uno soltanto;
2) gli importi da indicare come riferiti a: "terreni agricoli"
"aree fabbricabili" "abitazione principale" "altri fabbricati"
rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato.
Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie
di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha
complessivamente versato; e' possibile un piccolo scostamento
(intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono
indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente
versato e' arrotondato alle mille lire;
3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui
il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro
categorie di immobili sovraenunciate. Cosi', ad esempio, se sono
versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione
principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente
essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione
principale"; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle
altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;
4) il "numero dei fabbricati" deve riferirsi alle unita'
immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa
l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte
nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita
catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la
cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora
avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita
catastale;
5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle
apposite caselline, e' quello effettivamente versato per tale
abitazione e, quindi, al netto della detrazione cosi' come e' stata
calcolata dal contribuente;
6) l'importo da indicare come "detrazione per l'abitazione
principale" nelle apposite caselline e' quello che il contribuente si
e' calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per
l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato
se non e' versato alcun importo per l'abitazione principale (ad
esempio nel caso in cui l'ammontare della detrazione e' uguale od
eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima);
7) se il versamento e' effettuato in unica soluzione, vanno
barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il
saldo.
Attenzione (numeri di c/c postale).
Per molti comuni, a decorrere dal corrente anno, sono cambiati i
concessionari nonche' i loro numeri di conto corrente postale
dedicati alla riscossione dell'ICI. La competenza dei concessionari
e', ora, delimitata in corrispondenza dei comuni appartenenti alla
provincia, ivi comprese le province di nuova istituzione.
La denominazione di ciascun concessionario, con la indicazione
della provincia per la quale e' competente e del numero di conto
corrente postale del concessionario medesimo sul quale effettuare il
versamento dell'ICI, e' adeguatamente pubblicizzata a cura del
consorzio tra i concessionari e dell'ASCOTRIBUTI.
H) DIVIETO DI COMPENSAZIONE.
Per i fabbricati che hanno avuto una diminuzione degli estimi
catastali, per effetto del decreto legislativo 28 dicembre l993, n.
568, e successive modificazioni, i contribuenti non possono detrarre
dall'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 1995 la differenza di
imposta, versata per l'anno 1993, scaturente dall'applicazione dei
predetti minori estimi.
Parimenti non puo' essere portata in diminuzione dall'ammontare
dell'ICI dovuta per l'anno 1995 l'ICI o la maggiore ICI che il
contribuente ritiene, per qualsivoglia motivo, di avere indebitamente
versato per il medesimo anno 1993.
Allo stato della legislazione vigente e', infatti, necessaria
l'emanazione di appositi provvedimenti normativi che disciplinino gli
effetti dei predetti, minori estimi sull'ICI versata per l'anno 1993,
nonche' stabiliscano i termini e le modalita' di rimborso dell'ICI o
maggiore ICI indebitamente versata per l'anno 1993 e di cui una parte
(quella corrispondente all'aliquota minima del 4 per mille) e' stata
incassata dallo Stato e la restante parte (quella corrispondente
all'eventuale, maggiore aliquota deliberata) e' stata attribuita al
comune.
A partire dai versamenti effettuati per l'anno 1994, l'ICI o la
maggiore ICI indebitamente versata potra' essere recuperata mediante
richiesta di rimborso da presentare ai competenti comuni.
*
* *
La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
Roma, 24 maggio 1995
Il direttore generale: ROXAS