Con  decreto  ministeriale  27  febbraio  1995  la riscossione del
carico tributario  di  L.  196.242.451,  dovuto  dalla  Veneta  scavi
S.r.l.,  con  sede  in  San Martino Buon Albergo, e' stata sospesa ai
sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del  decreto  stesso.  La  sezione  staccata  di
Verona,  nel  provvedimento  di  esecuzione, determinera' l'ammontare
degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per  l'eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con sucessivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.