Al C.S.R.P.A.D. di Roma
Ai C.P.A.
Ai sigg. coordinatori M.C.T.C.
Agli uffici provinciali M.C.T.C.
e, p.c. :
Alla Direzione centrale III
All'assessore al turismo,
comunicazioni e trasporti di
Palermo
All'assessorato alla presidenza
della regione Sicilia
Al Ministero dell'industria,
commercio ed artigianato
Alla Direzione centrale ISPESL
Alla CONFAUTO
All'AICA
all'ANCI
Al Ministero dell'interno -
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Al Ministero dei lavori pubblici
Alle prefetture della Repubblica
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carabinieri
Al Comando generale della Guardia
di finanza
Alle questure della Repubblica
Alla CUNA
All'A.C.I.
All'A.N.F.I.A.
All'U.N.R.A.E.
Alla FEDERAICPA
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Alla FEDERTAAI
All'A.S.I.A.C.
CAPO I
PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE
PREMESSA
Con D.M. 4 ottobre 1994 n. 653 pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994, si e' data
attuazione all'art. 241 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada che prevede l'approvazione o
l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Cio' consentira' alle case
costruttrici delle attrezzature sopra citate di conseguire
l'omologazione del tipo o l'approvazione dei singoli esemplari e di
conseguenza di permettere alle imprese di autoriparazione di
acquisire il possesso di attrezzature idonee alla esecuzione delle
attivita' di verifica e di controllo del parco circolante che
rientrera' nel loro ambito di attivita'.
Il decreto in parola stabilisce i seguenti principi.
a) Le omologazioni e le approvazioni delle attrezzature di cui ai
punti a), b), c), d), e), f), g) del D.M. 653/94, relative cioe' a
banco prova freni, opacimetro, analizzatore gas di scarico, banco
prova giochi, fonometro, contagiri, provafari, sono effettuate dal
Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma
sulla base delle Specifiche tecniche contenute nel citato D.M. 653/94
ai punti a), b), c), d), g), nell'appendice X del titolo III del
Regolamento di esecuzione ai punti e), f) e nella presente normativa.
b) Le omologazioni e le approvazioni delle attrezzature di cui ai
punti h) ed l), (ponte sollevatore e pesa) sono effettuate
rispettivamente dall'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del
Lavoro e dal Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato, sulla base delle specifiche tecniche contenute al
punto h del citato D.M. 653/94, nonche' ai punti h) ed l) dell'art.
241, comma 2 del D.P.R. n.495/92 e della relativa appendice X del
titolo III.
Ne consegue quindi che la prova della avvenuta approvazione delle
attrezzature in esame discendera' dal rilascio del certificato di
omologazione o del verbale di approvazione del singolo esemplare, da
parte degli Enti sopra richiamati, ciascuno per la parte di
competenza.
Le specifiche tecniche contenute nell'allegato tecnico al D.M. in
parola saranno pertanto utilizzate si per l'approvazione dei vari
tipi o modelli di attrezzatura reperibili in commercio o gia'
impiegati presso officine di autoriparazione, sia per l'omologazione
e l'approvazione delle attrezzature che saranno prodotte dalla data
di entrata in vigore del citato D.M. 653/94.
Si chiarisce peraltro che nelle procedure di omologazione o di
approvazione delle apparecchiature, il C.S.R.P.A.D. potra' avvalersi,
previa autorizzazione di questa Sede, di altri C.P.A. per la
effettuazione di singole prove tecniche ovvero di verifiche di
idoneita' iniziale del processo produttivo atto a garantire la
conformita' della produzione, di controlli di conformita' della
produzione o di verifiche su singoli apparecchi gia' in esercizio,
mentre resta inteso che l'accensione del procedimento, il rilascio
dell'atto finale e l'archivio centrale delle prove sara' tenuto dal
C.S.R.P.A.D.
Le procedure di omologazione o di riconoscimento di idoneita' di
competenza di questa Amministrazione riguardano pertanto i seguenti
tipi di attrezzature:
a) - Banco prova freni
b) - Opacimetro
c) - Analizzatore gas di scarico
d) - Banco prova giochi
e) - Fonometro
f) - Contagiri
g) - Provafari
Ai sensi del citato C.d.S. e del D.M. 653/1994 ricorre l'obbligo, per
le apparecchiature di produzione nazionale ed estera prodotte in
serie, di procedere all'omologazione ogni qualvolta la produzione sia
impostata in modo da garantire l'uniformita' degli esemplari prodotti
e comunque quando si supera la produzione di 20 esemplari nel corso
dell'anno solare.
Se non ricorrono le condizioni per la produzione di serie si applica
la procedura dell'approvazione del tipo.
0. Definizioni
0.1 Omologazione del tipo di attrezzatura.
E' la procedura in base alla quale un tipo di attrezzatura, prodotta
in serie, viene riconosciuta conforme alle caratteristiche dichiarate
dal Costruttore ed alle prescrizioni di cui al D.M. 653/94, a seguito
di verifiche e prove eseguite su prototipo, e che autorizza il
Costruttore o persona da lui delegata ad emettere, sotto la sua
responsabilita' civile e penale, una dichiarazione di conformita' per
tutte le attrezzature di quel tipo, ai fini della loro utilizzazione
da parte delle imprese di autoriparazione.
L'omologazione concessa ad un tipo di attrezzatura decade con
l'entrata in vigore di norme non congruenti con quelle sulla cui base
si e' rilasciata l'omologazione in parola.
0.2 Requisiti del Costruttore per il rilascio dell'omologazione.
Lo sviluppo tecnologico del settore ha determinato la nascita di
aziende dedicate alla costruzione di specifici componenti che possono
costituire anche una parte essenziale della attrezzatura.
Alla originaria figura del Costruttore che produceva tutti i
componenti dell'attrezzatura si e' affiancata quella
dell'assemblatore che utilizza componentistica prodotta da terzi, ne
coordina opportunamente l'utilizzo e persegue l'obiettivo della
realizzazione del prodotto finale.
Nella accezione corrente la figura del Costruttore si identifica con
la persona fisica o giuridica che assume la piena responsabilita'
della produzione e che dimostra di avere i mezzi per assicurarne la
conformita' ai requisiti di legge.
Pertanto l'istituto dell'omologazione si applica solo se la
produzione e' impostata in modo da garantire l'uniformita' degli
esemplari prodotti.
Condizione necessaria e' che il costruttore nazionale od estero
richiedente l'omologazione dimostri di poter disporre, pienamente e
liberamente, dei componenti impiegati e che essi siano univocamente
identificati dal marchio di fabbrica e dal tipo; all'uopo e'
necessario che venga prodotta una dichiarazione esplicita e formale
di disponibilita' di tali componenti rilasciata dalla casa
costruttrice originaria.
Sono escluse dichiarazioni rilasciate da intermediari e/o
rappresentanti commerciali.
Sono da escludere forme di reperimento di tali componenti che
utilizzino concessionari, agenti o affiliazioni della stessa casa
costruttrice e tanto meno forme che facciano ricorso al libero
mercato.
La disponibilita' della fornitura potra' riguardare un periodo di
tempo determinato o esteso fino alla cessazione della produzione.
Tale dichiarazione non e' necessaria nel caso in cui la fabbrica
costruttrice sia certificata secondo la norma UNI-EN 29002.
L'efficacia dell'omologazione sara' limitata al periodo coperto dalla
dichiarazione o dal numero degli elementi previsti nella
dichiarazione e sara' comunque non superiore a tre anni, con
possibilita' di proroga per due anni.
Il Costruttore che intende presentare domanda di omologazione o di
approvazione del tipo di attrezzatura tecnica, dovra' preventivamente
proporre la documentazione prevista negli allegati alla presente
circolare da 1 a 6, relativamente ai casi che ricorrono.
In particolare dovra' essere identificato, mediante deposito di
firma, il legale rappresentante della Societa', e da questi dovra'
essere nominato il personale addetto a svolgere le funzioni di
responsabile tecnico, di sottoscrittore della dichiarazione di
conformita' e del certificato di origine, di addetto alla trattazione
di pratiche presso il C.S.R.P.A.D. e la Direzione Generale.
Ciascun documento dovra' essere prodotto in tre copie di cui
l'originale in bollo ed una sua copia saranno trattenute presso il
C.S.R.P.A.D., mentre la terza copia sara' trasmessa alla Direzione
Generale M.C.T.C. - Direzione Centrale IV - Div. 44 a cura del
C.S.R.P.A.D. citato.
0.3 Approvazione del tipo di attrezzatura.
L'approvazione del tipo di attrezzatura verra' utilizzata nel caso di
piccola serie, inferiore alle 20 unita' prodotte nell'anno, ovvero
nel caso che la fabbrica non dimostri di possedere l'organizzazione
per una produzione in serie a seguito dei controlli del sistema
produttivo di cui alla tabella CUNA NC 090.16 o alle norme UNI-EN
29002.
In occasione della richiesta di accesso alla procedura di
approvazione del tipo per un numero di esemplari previsto ed
indicato, e del certificato di idoneita' tecnica per il primo
esemplare, saranno effettuate dal C.S.R.P.A.D. o dal C.P.A.
autorizzato le verifiche e prove previste dalle disposizioni in
vigore e sara' redatto un verbale di prova complessivo da parte del
C.S.R.P.A.D., che utilizzera' all'uopo le eventuali prove eseguite
dai C.P.A. autorizzati.
Per i successivi esemplari, la copia del verbale, autenticata o
vistata dal CSRPAD per copia conforme, accompagnata da un certificato
di origine, costituira' la documentazione prodotta dalla fabbrica.
0.4 Tipo di attrezzatura.
Per tipo di attrezzatura, ai fini dell'omologazione o
dell'approvazione del tipo, si intende un'apparecchiatura prodotta in
piu' esemplari, individuata dalle prescrizioni tecniche di cui
all'appendice X art. 241 del Regolamento di esecuzione al C. d. S. ed
al D.M. 653/1994.
0.5 Caratteristiche costruttive.
Il Costruttore ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che intende
apportare alla produzione e che si rifletta sui dati relativi al tipo
omologato.
Le modifiche introdotte dalla fabbrica per diversificare o aggiornare
la produzione rispondente al tipo omologato o che ha conseguito
l'approvazione del tipo, saranno identificabili per confronto con i
documenti, disegni, schemi, fotografie, allegati alla domanda di
omologazione o di approvazione del tipo.
Le caratteristiche costruttive possono essere essenziali e non
essenziali e danno luogo, a seconda dei casi, ad una nuova
omologazione ovvero ad una nuova serie del tipo omologato.
0.5.1 Caratteristiche costruttive essenziali.
Sono annoverabili fra le caratteristiche costruttive essenziali tutte
le specifiche indicate nei documenti, disegni, schemi, fotografie,
depositati presso il C.S.R.P.A.D. la cui modifica comporta la
ripetizione, in tutto o in parte, di verifiche e prove. In tal caso
la nuova attrezzatura dovra' essere identificata con un nuovo tipo.
0.5.2 Caratteristiche costruttive non essenziali.
Sono caratteristiche costruttive non essenziali quelle la cui
modifica non comporta la ripetizione di verifiche e prove, come ad
esempio quelle che consentono di utilizzare l'attrezzatura come parte
integrante di un piu' complesso sistema di controllo in una stazione
di diagnosi, o che si concretano nella richiesta di adozione di parti
montabili in alternativa, anche se in conseguenza gli apparecchi sono
soggetti a prove.
0.6 Nuova omologazione o approvazione del tipo.
Nel caso in cui le modifiche si riferiscano a caratteristiche
costruttive essenziali, si fara' luogo al rilascio di una nuova
omologazione del tipo o di nuova approvazione del tipo.
0.7 Serie del tipo omologato non differenziata da quella precedente.
Se la modifica riguarda caratteristiche costruttive non essenziali si
procedera', a domanda del Costruttore, ad identificare una nuova
serie del tipo omologato identificabile con una lettera di versione.
1. Norme di riferimento per l'omologazione del tipo di attrezzatura.
Le norme tecniche da applicare sono quelle contenute nell'art. 241
ed appendice X del Regolamento di esecuzione al nuovo codice della
strada e nel D.M. 653/94.
Qualora le norme del Regolamento e quelle del decreto citato
facessero riferimento a disposizioni oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche da applicare sono quelle
contenute in tali direttive; e' fatta salva la facolta' per gli
interessati di richiedere per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e
nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio Europeo per le Nazioni
Unite - Commissione Economica per l'Europa -, cui il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione abbia aderito.
Possono anche essere prese in considerazione le prove effettuate da
laboratori esteri, ufficialmente accreditati dalle Autorita'
competenti dei vari Stati membri, equivalenti alle verifiche e prove
vigenti in italia. E' necessario che risulti chiaramente e
univocamente indicata, su tutti i documenti prodotti, la norma di
riferimento ovvero la procedura di prova eseguita nonche' la marca e
il tipo di attrezzatura oggetto dell'omologazione. La documentazione
esibita sara' resa assieme alla sua traduzione ufficiale in lingua
italiana.
2. Campo di applicazione.
Le disposizioni indicate nella presente circolare si applicano sia
alle attrezzature per le quali la produzione e' impostata in modo da
garantire l'uniformita' degli esemplari prodotti sia a quelle da
sottoporre a riconoscimento di idoneita'.
Il verificarsi della prima circostanza dovra' risultare dalla domanda
avanzata dalla fabbrica o dal suo legale rappresentante in nome e per
conto della stessa; inoltre il CSRPAD o il C.P.A. autorizzato
accertera', quando venga avanzata una domanda di omologazione per un
tipo di attrezzatura, se la fabbrica sia dotata di equipaggiamenti
tali da poter realizzare il controllo di qualita' e il controllo del
sistema produttivo atto ad assicurare la conformita' del prodotto fi-
nale secondo la tabella CUNA NC 090-16 o normativa equivalente quale
quella contenuta nella norma UNI EN 29002.
La fabbrica costruttrice dovra' quindi sottoscrivere un atto di
sottomissione con il quale si impegna a consentire, a funzionari a
cio' delegati, il libero accesso agli impianti sia prima che durante
l'omologazione sia, in qualunque altro momento, nel suo corso di
validita'.
3. Procedura amministrativa per l'omologazione.
Per ottenere l'omologazione di un tipo di apparecchiatura dovra'
essere presentata al
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e T.C.
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi.
Via di Settebagni 333
00138 Roma
apposita domanda in triplice copia unitamente alle attestazioni dei
versamenti per l'importo in vigore al momento della domanda.
Copia della domanda, a cura del CSRPAD sara' invitata alla Direzione
Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione -
IV Direzione Centrale - Divisione 44 assieme all'eventuale richiesta
di eseguire le prove presso C.P.A. diverso dal CSRPAD che proporra'
relazione con proprie osservazioni in ordine alla domanda proposta.
In base alle tariffe attualmente in vigore, ai sensi della legge
870/86, dovra' essere corrisposto :
- per l'omologazione l'importo di L. 80.000 (tariffa 6) sul c/c 9001
e l'imposta di bollo L. 30.000 sul c/c 4028 per la domanda e per la
certificazione da rilasciare relativa alle prove effettuate.
- per l'approvazione del tipo e per gli esemplari successivi al
primo, L.50.000 sul c/c 9001 (tariffa 4) e L. 30.000 sul c/c 4028 per
la domanda e per la certificazione da rilasciare, relativa alle prove
effettuate.
Le attestazioni di versamento dovranno essere apposte sulla prima
copia della domanda.
Se le prove sono effettuate presso il C.S.R.P.A.D. o C.P.A.
autorizzato, dovra' essere allegata anche l'attestazione dei diritti
aggiuntivi previsti dal D.M. 20/06/92 (G.U. n. 179 del 31/07/92) ai
sensi dell'articolo 18 comma 3 della legge 1.12.1986, n 870.
In detta domanda il Costruttore o il legale rappresentante dovra'
precisare:
a) il tipo di apparecchio;
b) quanti apparecchi prevede di costruire nel corso di un anno;
c) in quale stabilimento viene prodotto l'apparecchio;
d) eventuali prove gia' effettuate di cui si vuole avvalere;
e) dichiarazioni rilasciate dai fabbricanti di componenti impiegati,
identificati con marchio di fabbrica e tipo.
All'atto dell'accettazione, la domanda di omologazione deve essere
corredata della documentazione prevista al successivo punto 3.1.
Entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di accettazione deve
essere comunicata la data a partire dalla quale saranno disponibili i
prototipi dell'apparecchiatura da sottoporre alle prove di
omologazione.
Trascorso detto termine senza che la domanda sia stata completata con
la indicazione citata, la sua validita' deve intendersi decaduta a
tutti gli effetti e pertanto verra' archiviata in via definitiva.
Il Costruttore puo' chiedere inoltre di effettuare le verifiche e
prove presso la propria sede o presso laboratori esterni. In tal caso
dovra' inoltrare apposita richiesta e saranno applicate le procedure
previste dall'art. 19 della legge 870/86.
3.1 Documentazione preliminare tecnico-descrittiva.
Come gia' detto al punto 0.2 la fabbrica costruttrice, in occasione
della prima domanda di omologazione, deve presentare i documenti
tecnico-descrittivi sulla ubicazione e consistenza degli impianti di
produzione, nonche' la documentazione che permetta di individuare le
varie figure rappresentative della societa' che richiede
l'omologazione.
Al fine di chiarire in modo univoco, in termini di contenuti,
l'insieme delle dichiarazioni, deleghe, mandati, ecc. che e'
necessario acquisire agli atti, si allega un elenco di documentazione
per l'accreditamento della fabbrica presso l'Amministrazione con gli
allegati dall'1 al 6.
3.2 Allegati alla domanda di omologazione.
Alla domanda di omologazione dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
- relazione tecnica relativa all'attrezzatura e in particolare sui
principi su cui si basa la misurazione dei parametri. La relazione
deve essere compilata secondo le prescrizioni tecniche costruttive
contenute nelle norme in vigore e le caratteristiche tecniche che ne
discendono debbono essere riassunte in una scheda tecnica da allegare
alla relazione tecnica;
- elenco dei componenti essenziali, con le rispettive
caratteristiche, completo di disegni, diagrammi, schemi, ecc.;
- informazioni generali sul software richiesto, se lo strumento di
misurazione e' munito di microprocessore;
- fac-simile del libretto metrologico e della dichiarazione di
conformita', o del certificato di origine nel caso di approvazione
del tipo;
- libretto per l'uso e manutenzione che sara' fornito all'utente;
- manuale di servizio;
- fotografie esterne ed interne dello strumento.
- eventuali certificazioni in possesso della fabbrica che la stessa
chiede che vengano riconosciute valide.
Le certificazioni debbono essere firmate per copia conforme.
Al Costruttore potra' essere richiesta ulteriore documentazione utile
o necessaria per stabilire che lo strumento e' conforme ai requisiti
richiesti dalle norme in vigore.
Tutti i documenti previsti nel presente paragrafo debbono essere
sottoscritti dal funzionario tecnico responsabile dell'ufficio
tecnico della casa costruttrice.
Tutti i documenti debbono essere in lingua italiana ed a cura della
fabbrica costruttrice, al termine delle prove, dovranno essere
riuniti in un unico fascicolo rilegato unitamente al verbale di
prova.
L'autenticita' del fascicolo sara' certificata dalla apposizione di
un sigillo applicato dal C.S.R.P.A.D. atto a garantire la
impossibilita' di alterazione dei dati contenuti nel fascicolo.
Ciascun documento dovra' essere prodotto in quattro copie di cui una
in bollo (un bollo da L. 15.000 sul documento).
3.3 Adempimenti del C.S.R.P.A.D. di Roma o del C.P.A. autorizzato.
3.3.0 Accertata la validita' e la completezza della documentazione di
cui ai punti precedenti, il C.S.R.P.A.D. o il C.P.A. autorizzato
fissa il luogo e la data di inizio delle prove con tempestivita' in
rapporto alle disponibilita' operative e comunque entro 120 giorni
dalla data di presentazione della domanda.
Il C.S.R.P.A.D. o il C.P.A. autorizzato informeranno la D.G.M.C.T.C.
- Divisione 44, della data di inizio delle prove onde predisporre la
eventuale presenza di propri funzionari.
Qualora della prova o delle prove sia incaricato altro C.P.A., il
C.S.R.P.A.D. trasmette la documentazione e le prescrizioni necessarie
alla loro effettuazione e attende di riceverne l'esito.
Qualora l'apparecchio non venga presentato alla data fissata o in
caso di esito sfavorevole di una o piu' prove, il C.S.R.P.A.D., o il
C.P.A. autorizzato, fissera', d'intesa con la ditta, una seconda data
di inizio o di completamento delle prove medesime.
La mancata definizione della seconda visita determinera' la
trasmissione agli atti della domanda di omologazione.
In ogni caso le visite e prove gia' effettuate dovranno formare
oggetto di verbalizzazione.
Nell'istruttoria di quest'ultima domanda potranno essere omesse le
verifiche e prove gia' effettuate e verbalizzate a seguito della
precedente domanda.
Qualora venga prodotta la certificazione di prove effettuate presso
uno Stato estero, questa dev'essere esibita in lingua italiana ovvero
corredata da traduzione ufficiale.
I risultati delle verifiche e prove devono essere verbalizzati subito
dopo l'espletamento delle medesime ed in ogni caso entro trenta
giorni dalla data di ultimazione di tutte le verifiche e prove.
3.3.1 Completate le verifiche e prove di omologazione dovra' essere
redatto verbale in quattro copie di cui una in bollo (un bollo ogni
quattro pagine).
Il verbale dovra' riportare l'esito delle verifiche e prove.
3.3.2 Il Direttore del C.S.R.P.A.D., constatato l'esito favorevole
degli accertamenti, emettera' il certificato di omologazione
provvisto del relativo numero e trasmettera' una copia in bollo di
tutto il fascicolo rilegato, come indicato al punto 3.1, alla
fabbrica Costruttrice ed una copia autentica in carta libera alla
Direzione Generale M.C.T.C. - Divisione 44.
La numerazione da attribuire al prototipo omologato sara' fornita
come indicato nell'allegato numero 9.
3.3.3 Il C.S.R.P.A.D. provvedera' anche a diramare agli Uffici
Provinciali, con l'eventuale apporto della Societa' interessata,
copia del deposito della firma del rappresentante legale all'uopo
delegato a sottoscrivere le dichiarazioni di conformita' e, per
facilitare la consultazione, trasmettera' anche fac-simile della
dichiarazione di conformita'.
3.3.4 Con cadenze non superiori a 6 mesi la Direzione Generale della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, avvalendosi del
C.S.R.P.A.D., curera' la redazione aggiornata di un elenco per tipo
di apparecchiatura e per societa', degli apparecchi omologati che
sara' inviato a tutti gli Uffici Provinciali e sara' reso disponibile
per le associazioni di categoria e per tutti coloro che ne facessero
richiesta.
4. Adempimenti della fabbrica.
L'omologazione comporta da parte del Costruttore il rilascio di una
dichiarazione di conformita' al tipo sottoposto a prove.
Ciascuna attrezzatura, per essere utilizzata, deve essere corredata
dalla dichiarazione di conformita' sottoscritta dalla persona fisica
che ha la rappresentanza della fabbrica costruttrice o da questa
delegata.
In caso di apparecchi fabbricati all'estero, la dichiarazione di
conformita' sara' sottoscritta dal rappresentante legale in Italia o
da persona fisica da questi all'uopo delegata.
La firma suddetta dev'essere autenticata e depositata con la
documentazione amministrativa della fabbrica presso il C.S.R.P.A.D.
Le case costruttrici dovranno, per ciascun tipo di attrezzatura,
annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con la
indicazione del numero progressivo e della relativa data, le
dichiarazioni di conformita' rilasciate per tipo di attrezzatura.
Tale registro dovra' essere posto a disposizione della Direzione
Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione o
del C.S.R.P.A.D. per essere consultato in qualsiasi momento.
In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento
della dichiarazione di conformita' originale gia' emessa per un
apparecchio, la fabbrica ovvero il suo rappresentante legale, ne
emette il duplicato che unitamente alla relativa denuncia debitamente
vistata dall'Organo di Polizia che l'ha ricevuta, verra' presentata
agli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile in occasione
della predisposizione della concessione ad effettuare le revisioni
dei veicoli o dei controlli periodici.
Copia della stessa denuncia vistata sara' trattenuta in atti dalla
fabbrica a giustificazione dell'avvenuto rilascio del duplicato della
dichiarazione di conformita' e ne sara' data menzione nel registro.
Inoltre la fabbrica applichera' su ogni apparecchio conforme al tipo
omologato una targhetta con le seguenti informazioni:
- marchio o ragione sociale del Costruttore;
- tipo o modello;
- anno di costruzione;
- n. di omologazione (nel caso di approvazione del tipo, relativo
n. del verbale del C.S.R.P.A.D.);
- numero di serie dello strumento;
- condizioni eventuali d'impiego;
- campo delle condizioni ambientali entro il quale lo strumento puo'
essere correttamente impiegato.
La targhetta deve essere metallica e stabilmente fissata al telaio
dell'apparecchiatura con rivetti.
Tutte le scritte debbono essere indelebili, inalterabili nel tempo e
applicate in posizione facilmente individuabile;
La dimensione dei caratteri dev'essere (maggiore o uguale a) 3 mm;
Dal manuale di uso e manutenzione deve essere indicata la posizione
della targhetta anche con l'ausilio di un disegno.
L'eventuale targhetta aggiuntiva di aggiornamento deve avere le
stesse caratteristiche della targhetta principale.
5. Verifica del processo produttivo e conformita' del prodotto
Come riportato al punto 2, nella fase preliminare o in via
eccezionale contestualmente a quella dello svolgimento delle
verifiche e prove per l'omologazione, da parte del C.S.R.P.A.D. o
del C.P.A. autorizzato dovra' essere effettuato un sopralluogo per la
ricognizione degli impianti di produzione con la finalita' di
accertare che l'organizzazione della fabbrica offra sufficienti
garanzie in termini di controllo del processo di produzione e che
siano stabilmente in atto procedure finalizzate alla verifica della
conformita' dell'attrezzatura all'esemplare omologato.
Le procedure da seguire nel controllo dovranno essere conformi a
quanto previsto nella tabella CUNA NC 090-16; il controllo
sopraddetto non sara' necessario se la casa costruttrice e'
certificata secondo le norme UNI-EN 29002 per la parte delle
verifiche della conformita' del prodotto alle caratteristiche
soggette a regolamentazione.
6. Tariffe.
Come gia' riferito al precedente paragrafo 3, se le prove sono
effettuate presso il C.S.R.P.A.D. o il C.P.A. autorizzato con
l'impiego di apparecchiature e laboratori dell'Amministrazione, oltre
alle tariffe previste dalla legge 870/86 per l'omologazione e l'unico
esemplare, si applicheranno le tariffe previste nel D.M. 20/06/92
(G.U. n. 178 del 31/07/92), secondo quanto disposto dall'art. 18, 3
comma della citata legge 870/86.
7. Controlli di conformita'.
I controlli sono disposti dalla Direzione Generale della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, Direzione
Centrale IV, Div. 44 - autonomamente o su proposta del C.S.R.P.A.D. -
e possono essere effettuati ai sensi e nei modi stabiliti dall'art.
77 del C.d.S. sia in fabbrica che presso le imprese di
autoriparazione, ivi comprendendo quelli sulla corretta tenuta del
registro delle dichiarazioni di conformita'. I relativi oneri sono a
carico del titolare dell'omologazione.
8. Procedure transitorie.
8.1 Al fine di procedere rapidamente all'approvazione dei vari tipi
di attrezzatura e in particolare degli opacimetri e degli
analizzatori di gas di scarico, viene istituita la seguente procedura
valida per attrezzature gia' commercializzate, anche se non ancora
vendute, ma gia' approvate secondo la precedente normativa.
Le fabbriche in possesso di una comunicazione di rispondenza alla
precedente normativa (DPR n. 323/71, Direttiva 72/306/CEE, CUNA
005.11, 005.04, 005.05 ecc.) debbono inoltrare domanda d'omologazione
corredata con i relativi allegati come precisato al punto 3.1 e
possono chiedere di considerare valide le prove contenute nei
relativi verbali.
Il C.S.R.P.A.D., accertato che non sussistano modifiche essenziali,
integrera' i verbali soltanto con le verifiche e prove per le quali
non si puo' fare riferimento a quelle gia' effettuate riservandosi,
nei casi dubbi, la possibilita' di ripetere qualsiasi prova prevista
nelle nuove disposizioni per l'omologazione.
Analogamente si fara' anche per prove contenute nei verbali del
C.S.R.P.A.D. relative alla rispondenza al progetto OIML R99 edizione
1991. (Autorizzazione con lettere ministeriali n. 832.4049 del
3/10/1992 e 2088.4103.8-L del 18.2.1993).
La procedura semplificata sopraindicata sara' attuabile per le
domande presentate sino al 31/12/1996.
Per le altre attrezzature, non soggette ad accertamento di idoneita'
sino alla data di entrata in vigore del D.M. 653/94, dovra' essere
presentata domanda di omologazione secondo quanto disposto al
paragrafo 3.
8.2 La fabbrica puo' emettere dichiarazione di conformita' ovvero
certificato di origine anche per apparecchi che siano stati gia'
consegnati agli utilizzatori. In tal caso dovra' procedere
all'applicazione di una nuova targhetta di identificazione e ad
apportare tutte le modifiche rese necessarie per adeguare l'esemplare
alle caratteristiche previste per il corrispondente modello
omologato.
Nella dichiarazione di conformita' o nel certificato di origine
dovra' risultare l'anno di messa in servizio e l'annotazione:
"USATO PRIMA DEL RILASCIO DEL PRESENTE DOCUMENTO"
L'adeguamento all'attuale normativa, con conseguente rilascio della
dichiarazione di conformita', puo' essere effettuato solo per
apparecchi per i quali la fabbrica ha ancora in produzione il modello
il cui prototipo sia stato gia' omologato secondo le nuove norme.
Negli altri casi si adottera' la procedura prevista per il caso
dell'approvazione del tipo, ma senza limite per il numero degli
esemplari.
9. Chiarimenti alle prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento e
nel D.M. 653/94.
Il C.S.R.P.A.D. o i C.P.A. autorizzati procederanno a svolgere le
prove di omologazione o di approvazione del tipo di attrezzatura,
riscontrandone la rispondenza alle prescrizioni di cui all'allegato
tecnico al D.M. 653/94.
Le prescrizioni di cui all'allegato tecnico citato saranno tenute a
riferimento in sede di verifica della persistenza dei requisiti di
idoneita', dal C.S.R.P.A.D. o dai C.P.A. autorizzati, nonche' dagli
Uffici Provinciali che operano nell'ambito dei controlli da
effettuare ai sensi dell'art. 80 C.d.S., al fine di accertare lo
stato di efficienza e funzionalita' delle attrezzature in dotazione
alle officine di autoriparazione titolari di concessione per il
controllo periodico dei veicoli in circolazione.
In ordine al citato allegato tecnico, si forniscono i chiarimenti e
le modalita' interpretative di seguito riportate, tenendo presente
che le numerazioni indicate per i diversi paragrafi sono le stesse
utilizzate nell'allegato in questione.
Si chiarisce preventivamente che le norme richiamate nei paragrafi
destinati alla "SICUREZZA" relative ai vari apparecchi, sono quelle
riportate nelle tabelle UNI-EN 282-1 e UNI-EN 292-2 per la sicurezza
d'esercizio e della UNI-EN 60204-1 per la parte elettrica.
9.1 BANCO PROVA FRENI
1.1.3 - EFFICIENZA FRENANTE
Il valore dell'efficienza frenante e' riferita alla somma delle forze
frenanti di tutte le ruote, alla soglia di slittamento, sempre che
esso si verifichi.
Altrimenti ci si riferisce semplicemente alla somma dei valori delle
forze frenanti massime misurate, anche se una sola o nessuna ruota
dell'asse arriva allo slittamento.
Per "peso a vuoto" del veicolo deve intendersi la tara, intesa come
somma della massa del veicolo in ordina di marcia e della massa del
conducente posta pari a 70 Kg.
1.2.2 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI RULLI
Le condizioni ivi espresse (carreggiata minima di almeno 800 mm. e
massima non inferiore a 2200 mm.; lunghezza rulli (maggiore o uguale
a) 600 mm.) per le caratteristiche dimensionali dei rulli, sono
riferite alla carreggiata del veicolo menzionato, in modo atipico,
rispetto al bordo interno del pneumatico.
Con tale assunto deriva che, mentre la carreggiata minima di 800 mm.
coincide con la distanza fra bordi interni dei rulli, la carreggiata
massima, coerentemente, risulta pari a 800+2x600=2.000 mm., essendo
600 mm. la lunghezza minima dei rulli stessi. La dimensione massima
non inferiore a 2.200 mm. va intesa quale quella necessaria per
tenere conto anche dell'ingombro della sezione media dei pneumatici.
Poiche' tuttavia la definizione riportata nel D.M. 653/94 potrebbe
dare luogo ad equivoci interpretativi, si chiarisce che essa va
intesa nel senso che:
"la distanza tra i bordi interni dei rulli deve essere minore o
uguale a 800 mm. e la distanza tra i loro bordi esterni deve essere
maggiore o uguale a 2000 mm."
1.3.3 - PRECISIONE DI MISURA
Si allega la fig. 1 di cui al D.M. 653/94, quale allegato n. 8.
1.3.9 - 1.3.10 - 2.3.10 - 2.3.10.1 - TARATURA DI SOGLIE DI ALLARME
- La taratura della soglia di slittamento ordinariamente realizzata
per via hardware, potra' essere ottenuta anche con opportuno soft-
ware, purche' in ogni caso l'accesso alla variazione dei dati sia
consentito solo con chiave di ingresso riservata.
- Come gia' chiarito con circolare n. 270/93 del 30.11.1993, il tasso
di frenatura del freno di servizio deve essere (maggiore o uguale al)
25% se conglobato con il freno di soccorso, e (maggiore o uguale al)
15% se non conglobato con il freno di soccorso.
- Anche se sara' sufficiente il sistema di pesatura del singolo asse,
per misurare l'efficienza frenante, e' comunque utile, ai fini di
piu' puntuali indagini, avere la possibilita' di determinare anche la
pesatura sulla singola ruota.
1.3.10 - SOGLIE DI ALLARME
Nel punto in esame si stabiliscono, tra l'altro, limiti
dell'efficienza frenante e dello squilibrio di frenatura, in
corrispondenza dei quali deve essere possibile tarare una soglia di
allarme ottico ed acustico, che avverta l'operatore che non si e'
raggiunto il valore minimo prescritto.
Il frenometro deve essere in grado di apprezzare e segnalare i valori
medi di efficienza frenante riportati al punto a), 1.3.10,
dell'allegato tecnico al D.M. 653/94 per tutti i veicoli che, ai
sensi dell'art. 80 comma 8 del C.d.S., possono essere oggetto di
verifica da parte di officine di autoriparazione munite di
concessione ministeriale; tali veicoli, oltreche' quelli appartenenti
alla categoria internazionale M1, sono anche quelli delle categorie
M2 ed N1, rispettivamente entro i 16 posti complessivi ovvero entro
le 3,5 tonnellate.
Peraltro, con circolare D.G. 270-D.C. IV A126 del 30 novembre 1993,
questa Direzione Generale aveva gia' emanato disposizioni uniformi
per la misura dell'efficienza frenante dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi la cui validita' si riconferma anche alla luce delle
vigenti disposizioni, con la sola avvertenza che con i criteri di cui
al paragrafo 3 della predetta circolare si valutera' l'efficienza
frenante dei veicoli di cui al citato art. 80 comma 8, mentre con i
criteri di cui al paragrafo 4 si valuteranno tutti gli altri veicoli
riconducibili alle altre categorie internazionali, e pertanto anche
di quelli delle categorie M2 con piu' di 16 posti complessivi, e
della categoria N1 con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate.
Infatti per i veicoli della categoria M2 sino a 16 posti ed N1 sino a
3,5 tonnellate, il rapporto fra massa complessiva e tara, e' in
genere non superiore a 2, e pertanto e' ancora accettabile utilizzare
i limiti di efficienza frenante della categoria M1 (50% per il freno
di servizio, 25% per il freno di soccorso, 15% per il freno di
stazionamento), tenuto anche conto che la efficienza da misurare in
sede di verifica periodica con veicolo carico, e' pari al 80% di
quella accertata per il veicolo in sede di omologazione.
Anche se non pertinente inoltre con l'oggetto della presente
circolare, conviene qui chiarire che, ai fini della valutazione della
efficienza frenante dei veicoli di cui al paragrafo 4 della citata
circolare n. 270/93, (allegato n. 22) con le avvertenze sopra
riportate, deve intendersi che per il freno di soccorso e di
stazionamento di tali veicoli, valgono gli stessi criteri citati al
paragrafo 3 della circolare n. 270/93 (25% soccorso, 15%
stazionamento).
1.3.11 - STAMPA DATI RILEVATI
Si chiarisce che il frenometro deve essere in grado di rilevare e
stampare:
a) la massima forza frenante delle ruote di destra e sinistra di
ciascun asse e la loro differenza, all'istante di bloccaggio ruote;
b) il rapporto fra la differenza istantanea massima fra le forze di
frenatura delle ruote di un asse nel corso di tutta la frenatura, e
il valore piu' elevato fra le due forze frenanti delle medesime ruote
al momento del bloccaggio (dissimetria di frenatura);
c) il valore dell'efficienza di frenatura del veicolo, distintamente
per il freno di servizio, di soccorso e di stazionamento;
facoltativamente, il valore dell'efficienza di frenatura nelle tre
condizioni dette, per ogni singolo asse o per ogni singola ruota;
d) facoltativamente il valore dello sforzo al pedale per ciascuna
prova (punto 1.3.12).
La stampa dei risultati deve essere preceduta dalla stampa degli
estremi di identificazione del frenometro (nome della fabbrica,
modello, numero di identificazione). Ove il frenometro sia dotato di
tastiera, deve essere possibile la stampa dei dati di individuazione
del veicolo provato (targa, n. di telaio).
La stampante, ove esista, deve essere tale da impedire alterazioni o
difformita' dei dati stampati rispetto a quelli elaborati dal
frenometro.
1.3.12 - MISURATORE SFORZO AL PEDALE
Per il misuratore di sforzo al pedale del freno si chiarisce che e'
prevista la trasmissione dei dati a distanza senza cavi.
2.2.2 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI PIASTRE
Per i frenometri a piastra si chiarisce che la lunghezza massima
della piastra deve intendersi comprensiva delle zone dotate di
sensore e delle relative rampe di accesso.
Tuttavia la lunghezza della parte delle piastre, utile ai fini dello
sviluppo della fase frenante e della misura del relativo sforzo, deve
essere sufficiente a permettere l'arresto entro i confini di essa, a
partire da velocita' iniziale maggiore o uguale a 10 Km/h.
In assenza di specifiche definizioni normative ed in analogia a
quanto previsto per i frenometri a rulli, si precisa che la distanza
fra bordi esterni delle piastre deve essere maggiore o uguale di 2000
mm.
Si ribadiscono inoltre le osservazioni gia' effettuate per il
frenometro a rulli, ai punti 1.1.3, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12 valevoli
anche per i punti 2.1.3, 2.3.10, 2.3.11 e 2.3.12.
9.2 OPACIMETRO
1 - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.
La presenza di una lente focalizzante sia sulla sorgente luminosa che
sulla fotocellula o fotodiodo puo' essere evitata se il costruttore
dimostri che sono rispettati i punti 2.3 e 2.5 dell'allegato tecnico
al D.M. 653/94 riguardante l'attrezzatura in questione. Tale
dimostrazione puo' essere fatta anche in camera oscura rilevando il
valore sul ricevitore sia con la camera dell'opacimetro montata che
senza camera. Naturalmente devono essere previste o simulate
eventuali restrizioni per il passaggio del raggio luminoso. In ogni
caso e' ammesso l'errore previsto al punto 2.3 (1% della scala
lineare).
2.1 - SONDA DI PRELIEVO.
La superficie della sonda dovra' essere non superiore al 5 % di
quella del tubo di scarico. Al fine d'evitare la proliferazione di
sonde di diverso diametro, potranno essere ammesse, per opacimetri a
flusso parziale, sonde con rapporto maggiore, purche' il costruttore
dimostri che utilizzando un motore da 2500 cm3 sovralimentato, al re-
gime di giri di potenza massima, la contropressione misurata nel tubo
di scarico in corrispondenza all'entrata della sonda non superi 75 mm
d'acqua. Si possono utilizzare tubi di prolunga che debbono evitare
l'infiltrazione d'aria nel punto di giunzione, presentare una
pendenza ascendente e garantire la posizione della sonda tale da
raccogliere un campione equivalente a quello che verrebbe ottenuto
mediante prelievo isocinetico.
2.5 - RICEVITORE DI LUCE.
L'angolo massimo di incidenza non puo' superare i 3 gradi. In ogni
caso la verifica puo' essere omessa se le prove previste al punto 1
hanno esito favorevole.
2.6 - INDICATORE DI MISURA.
Di seguito viene riportato il primo comma del par. b, 2.6 del D.M.
653/94 con le correzioni degli errori di stampa presenti nel testo:
"L'indicatore di misura dell'opacimetro deve avere due scale di
misura, una in unita' assolute di assorbimento luminoso variabile nel
campo tra 0 (progessione aritmetica) (infinito) 1/m e l'altra lineare
variabile nel campo tra 0 (progessione aritmetica) 100%;
le due scale si estendono da 0, per un flusso luminoso totale, sino
al massimo della scala per l'oscuramento completo.
Per i massimi della scala si ritengono validi anche i seguenti
valori:
scala K = tra 0 (progessione aritmetica) 9.99 m-l
scala % = tra 0 (progressione aritmetica) 99.9 "
2.7 - AZZERAMENTO E VERIFICHE.
Il valore del filtro ottico deve essere conosciuto con
un'approssimazione di +- 0.025 1/m e di conseguenza anche il valore
letto sull'indicatore dell'apparecchio non deve differire di +- 0.05
1/m.
2.8.2 - TEMPO DI RISPOSTA DOVUTO A FENOMENI FISICI.
Considerato che non sempre e' agevole la verifica del tempo di
riempimento della camera di fumo, in alternativa e' ammesso il
ricorso al calcolo analitico del tempo citato, facendo riferimento al
volume di gas prodotto da motore diesel da 1300 cc al regime di 3000
giri/min, diametro del terminale di scarico (diametro) 35 mm, avendo
cura di conteggiare nel volume da riempire quello della camera e
delle tubazioni di collegamento, nell'ipotesi di temperatura costante
dei gas dalla sonda al punto di misura.
2.9.1 - PRESSIONE DEL FUMO DA MISURARE E PRESSIONE DELL'ARIA DI
RICIRCOLO.
La camera di misura dovra' avere un sensore per la misura della
pressione con una precisione di almeno 5 mm di colonna d'acqua. Il
superamento della pressione di 75 mm di colonna d'acqua puo' essere
accertato o direttamente dall'operatore o attraverso sistemi di
allarme automatici o di inibizione della procedura di prova oppure
con correzione del valore di opacita' misurato attraverso
l'elaborazione del microprocessore dell'opacimetro. Quest'ultimo
sistema dev'essere valutato e ritenuto ammissibile al momento
dell'omologazione dal CSRPAD o dal C.P.A. autorizzati.
Per quanto concerne la verifica della variazione del coefficiente di
assorbimento, corrispondente a circa 1.7 1/m, per effetto della
variazione della pressione del gas, considerata la difficolta' di
disporre di un gas con valore di opacita' nota, si potranno ammettere
le seguenti alternative:
- confronto con l'opacimetro campione previsto al punto 2.6;
- valutazioni analitiche e/o grafiche che dimostrino la stabilita'
della lunghezza della colonna di gas attraversata dal raggio
luminoso.
Tale relazione verra' allegata alla scheda tecnica da presentare al
C.S.R.P.A.D. ed al riguardo si potranno adottare prescrizioni
tecniche previste da tabelle ISO.
2.9.2 TEMPERATURA DEL GAS DA MISURARE.
La temperatura del gas al momento della misura deve trovarsi almeno
fra i 70 gradi centigradi ed una temperatura massima stabilita dal
costruttore dell'apparecchio. Tale condizione e' possibile ottenere:
a) preferibilmente con il riscaldamento delle pareti della camera ad
una temperatura superiore a 70 gradi centigradi. In tal caso
dev'essere inibito l'utilizzo dell'apparecchio per temperature
inferiori della camera. L'apparecchio deve essere dotato di
termometro per il rilievo della temperatura massima. Tale indicazione
deve essere utilizzata per l'inibizione automatica o manuale dell'uso
dell'apparecchio, avvertendo in quest'ultimo caso l'operatore con un
segnale acustico.
La verifica del sistema di riscaldamento e di coibentazione viene
effettuata introducendo un flusso di aria calda (Q = 2 1/s per gli
opacimetri a prelievo parziale e Q = 40 1/s per gli opacimetri a
prelievo totale. La portata per gli apparecchi dotati di pompa di
prelievo sara' quella della pompa stessa.) dalla sonda ad una
temperatura di (70 +- 2) gradi centigradi e verificando che in
qualsiasi punto del percorso del raggio luminoso il gas non abbia una
temperatura inferiore a 70 gradi centigradi. La temperatura esterna
dev'essere di (20 +- 5) gradi centigradi.
L'apparecchio deve essere dotato di un termometro il cui sensore sia
posizionato in modo da indicare la temperatura rappresentativa del
flusso del gas e che abbia una velocita' di risposta inferiore a 5 s
ed una precisione di +- 5 gradi centigradi
b) In alternativa al sistema previsto al punto a) si puo' ammettere
la procedura di riscaldamento utilizzando i gas di scarico del
veicolo da sottoporre a prova. In tal caso l'operatore procedera'
seguendo le istruzioni del costruttore dell'opacimetro prima di
iniziare la prova.
La procedura prevista dal costruttore dovra' essere valutata nel
corso delle prove di omologazione dell'apparecchio.
In ogni caso si dovra' verificare, dopo il riscaldamento
dell'apparecchio, l'efficacia del sistema di coibentazione,
introducendo un flusso di aria calda (Q = 2 1/s per gli opacimetri a
prelievo parziale e Q = 40 1/s per gli opacimetri a prelievo totale.
La portata per gli apparecchi dotati di pompa di prelievo sara'
quella della pompa stessa) dalla sonda ad una temperatura di (70 +-
2) gradi cemtigradi e verificando che in qualsiasi punto del percorso
del raggio luminoso il gas non abbia una temperatura inferiore a 70
gradi centigradi con una temperatura esterna di (20 +- 5) gradi
centigradi.
L'apparecchio dev'essere dotato di un termometro il cui sensore sia
posizionato in modo da indicare la temperatura rappresentativa del
flusso del gas e che abbia una velocita' di risposta inferiore a 1 s
ed una precisione di +- 2 gradi centigradi.
2.11 - DISPOSITIVI AUSILIARI.
2.11.1 - DISPOSITIVI ANTICONDENSA.
Per rendere l'apparecchio idoneo alle prescrizioni indicate al punto
2.9.2 si possono adottare dei sistemi ausiliari. In tal caso essi
fanno parte della dotazione dell'apparecchio.
2.11.2 - STAMPANTE.
Nel caso di trasmissione dei dati ad una stampante deve essere
possibile controllare la perfetta ricezione degli stessi. In ogni
caso la stampante, se esiste, deve consentire almeno la stampa dei
dati riportati nell'allegato n. 14.
2.12
Al fine di consentire controlli periodici da parte dei funzionari
della D.G. M.C.T.C., viene istituito un libretto metrologico
dell'apparecchio conforme al modello allegato n. 19, che verra'
fornito dal costruttore dell'apparecchio e costituira' il documento
che inizialmente verra' vistato dall'Ufficio Provinciale competente
per la localita' ove e' ubicata l'officina e verra' successivamente
utilizzato per riportarvi l'esito delle visite effettuate dai tecnici
della fabbrica, da quelli da quest'ultima autorizzati, da tecnici del
C.S.R.P.A.D. o del C.P.A. autorizzato o da Enti cui questa
Amministrazione si riserva di fornire l'elenco.
La periodicita' dei controlli e' fissata dal costruttore
dell'apparecchiatura e comunque non puo' superare il limite massimo
di 12 mesi.
9.3 - ANALIZZATORE GAS DI SCARICO
1 - Gli analizzatori portatili, trasportabili e fissi di classe 1 e
di classe 2 che rispondono alle prescrizioni tecniche di cui al D.M.
n. 653/94 e alle relative prove di omologazione sono utilizzati nei
controlli periodici degli autoveicoli in circolazione equipaggiati
con motori ad accensione comandata.
2 - Gli apparecchi di classe 1 e 2 che rispondono al presente decreto
debbono misurare almeno:
classe 1 - CO (corretto) e valore lambda (per veicoli catalizzati
e regolati con sonda lambda);
classe 2 - CO (corretto) (per tutti gli altri veicoli).
Gli apparecchi di classe 1 dovranno rispettare le prescrizioni
previste di seguito per i canali CO, CO2, HC, O2 nonche' calcolare il
valore lambda. Il valore lambda deve essere calcolato selezionando il
tipo di carburante di alimentazione del veicolo in prova.
Si avranno diversi valori lambda per motori alimentati a benzina, a
GPL ed a Metano.
Gli apparecchi di classe 2 dovranno rispettare le prescrizioni
previste di seguito per i canali CO e CO2".
Gli analizzatori di ciascuna classe possono essere sia fissi o
trasportabili che portatili (punto 2.11 dell'allegato tecnico al D.M.
653/94).
2.1 - SONDA DI PRELIEVO.
La sonda di prelievo deve resistere per due ore ad una temperatura di
almeno 250 gradi centigradi e per 12 ore completamente immersa nella
benzina.
Al termine non deve presentare differenze dimensionali ne' modifiche
della superficie interna ed esterna.
Poiche' ormai la gran parte delle tubazioni di scarico permette
l'utilizzo di sonde di dimensioni anche maggiori di 10 mm e
soprattutto al fine di consentire l'applicazione alla parte terminale
della sonda stessa di un centratore, si possono consentire sonde di
dimensione esterna di diametro (10 +- 2) mm. La tubazione di
collegamento sonda - analizzatore deve resistere ad una temperatura
non inferiore a 200 gradi centigradi ed agli idrocarburi come
previsto per la sonda.
La tubazione deve inoltre risultare idonea alla prova di
schiacciamento. Essa si intende superata se, effettuati dieci
passaggi ripetuti di una ruota di un'autovettura di peso non
inferiore a 1000 kg e dopo aver sottoposto lo stesso tratto di
tubazione a dieci azioni di calpestio di una persona di peso pari a
70 kg + 10%, rimangono inalterate le caratteristiche geometriche e di
resistenza meccanica, nonche' la possibilita' di utilizzazione.
La prova dev'essere eseguita possibilmente dopo aver raffreddato la
tubazione a 5 gradi centigradi.
2.2 - GRUPPO FILTRO
Le caratteristiche del filtro possono essere dichiarate dal
costruttore del filtro. Nei casi dubbi puo' essere richiesta apposita
certificazione di Ente riconosciuto.
2.4 - DISPOSITIVO DI ZERO E DI TARATURA
L'analizzatore puo' avere un sistema di regolazione:
Manuale: le operazioni di regolazione dello zero e della taratura
sono effettuate dall'operatore.
Semi-automatico: consente all'operatore di avviare una regolazione
dello strumento senza avere la possibilita' di influire sulla sua
ampiezza.
Il sistema e' considerato semiautomatico per gli strumenti che
richiedono l'immissione manuale nello strumento dei valori delle
frazioni volumetriche del gas di calibrazione.
Automatico: esegue la regolazione dello strumento in base a un
programma, senza l'intervento dell'utente per avviare la regolazione
o determinare l'ampiezza.
2.4.1 - PROVA DI TENUTA DEL CIRCUITO.
Il costruttore deve indicare la procedura per la verifica della
tenuta del circuito di prelievo. Tale procedura puo' essere
automatica o manuale.
2.6 SCALA DI MISURA.
L'apparecchio deve avere almeno le seguenti scale:
Analizzatori di classe 1
_________________________________________________________
| CO = | tra 0 (progressione aritmetica ) 5% vol. |
|___________|___________________________________________|
| CO2 = | tra 0 (progressione aritmetica) 16% vol. |
|___________|___________________________________________|
| HC = | tra 0 (progressione aritmetica) 2000 |
| | ppm v. |
|___________|___________________________________________|
| O2 = | tra 0 (progressione aritmetica) 21% vol. |
|___________|___________________________________________|
| Lambda | tra 0.8 (progressione aritmetica) 1.2 |
|___________|___________________________________________|
| contagiri |tra 0 (progressione aritmetica) 10000 g/m' |
|___________|___________________________________________|
| termometro| tra 0 (progressione aritmetica) |
| | 130 gradi centigradi |
|___________|___________________________________________|
Il contagiri ed il termometro possono essere esterni all'apparecchio.
Analizzatori di classe 2
_______________________________________________________
| CO = | tra 0 (progressione aritmetica) 10% vol.|
|___________|_________________________________________|
| CO2 = | tra 0 (progressione aritmetica) 16% vol.|
|___________|_________________________________________|
E' consentito per il CO un fondo scala pari 9.99 %.
Per ciascun canale, superato il valore massimo della scala durante
una misura, lo strumento deve dare un segnale inequivocabile ed
eventualmente, se l'analizzatore utilizza una stampante, deve dare un
chiaro messaggio di servizio.
Per gli strumenti con indicazione digitale sia di classe 1 che di
classe 2 (si considera digitale anche l'apparecchio che utilizza un
monitor) la risoluzione dev'essere almeno pari a:
____________________________________________________________________
| | | | | | |
| CO | CO2 | HC | O2 |Lambda|contagiri|
|____|_____|_____________________|________________|______|_________|
| | | | | | |
| | | | | | |
|0.01| 0.1 |1 ppm fra 0 |0.01% fra 0 %| 0.01 | 10 g/m' |
| | |(progressione |(progressione | | |
| | |aritmetica) 300 ppm |aritmetica) 4% | | |
| | | | | | |
| % | % |10 ppm oltre 300 ppm |0.1% fra 4 | | |
| | | |(progressione | | |
| | | |aritmetica) 21% | | |
|____|_____|_____________________|________________|______|_________|
2.7 - CAMPO DI TEMPERATURA, DI PRESSIONE, DI TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE
Il funzionamento dell'analizzatore dev'essere garantito almeno per
temperature esterne comprese fra 5 gradi centigradi +- 2 gradi
centigradi e 30 gradi centigradi +- 2 gradi centigradi.
Il limite di errore deve essere:
- Per gli apparecchi di classe 1
___________________________________________
| gas | errore assoluto | errore relativo |
|_____|_________________|_________________|
| CO | 0.06 (% CO v.) | 3% |
|_____|_________________|_________________|
| CO2 | 0.4 (% CO2 v.) | 4% |
|_____|_________________|_________________|
| HC | 12 (ppm v.) | 5% |
|_____|_________________|_________________|
| O2 | 0.1 (% v.) | 5% |
|_____|_________________|_________________|
L'errore che si considera e' sempre il maggiore fra i due.
- Per gli apparecchi di classe 2:
____________________________________________________________________
| | errore assoluto |errore relativo al valore f.s.| |
|___|___________________|______________________________|___________|
| CO| 0.1 (% CO vol |minore a 2% di 10% | 0.1 e 0.2 |
| | minore o | | |
| | uguale a 5%) | | |
|___|___________________|______________________________|___________|
|CO2| 0,5 (% CO2 vol.) |minore a 3% di 16% | 0.48 |
|___|___________________|______________________________|___________|
* Procedura per la verifica a temperatura di 5 gradi centigradi + - 2
gradi centigradi e di 30 gradi centigradi + - 2 gradi centigradi.
Nel corso delle prove lo strumento deve garantire misure contenute
nei limiti degli errori massimi consentiti.
Questa prova consiste nell'esporre lo strumento a 5 gradi centigradi
e 30 gradi centigradi in condizioni di aria aperta per due ore. Il
periodo di tempo specificato inizia da quando lo strumento ha
raggiunto una temperatura stabile. La variazione di temperatura non
deve superare 1 gradi centigradi/m' durante il riscaldamento e il
raffreddamento. Il gas di taratura deve essere fornito alla sonda a
pressione ambiente, con una prevalenza massima di +750 Pa. Nel corso
della prova si deve eseguire una misurazione ogni mezz'ora. Si
raccomanda la seguente frazione volumetrica:
________________________
| CO | 3.5% vol. |
|____|___________________|
|CO2 | 14% vol. |
|____|___________________|
| HC | 1000 ppm vol. |
|____|___________________|
| O2 | 4% vol. |
|____|___________________|
Prova per la verifica della variazione di pressione.
L'apparecchio deve garantire misure contenute nei limiti degli errori
massimi ammessi per variazioni +- 5 kPa; al di fuori di questo campo
ed in ogni caso giornalmente l'apparecchio durante l'uso dev'essere
controllato con gas di bombola secondo le prescrizioni del
costruttore.
Gli apparecchi dotati di dispositivo di compensazione della pressione
atmosferica ambiente devono consentire misurazioni in condizioni
limite di pressione (ovvero tra 850 (progressione aritmetica) 1025
mbar). In tal caso non e' necessario il controllo giornaliero. Per
tali verifiche si devono eseguire almeno due misurazioni per ciascun
valore limite della pressione utilizzando le seguenti frazioni
volumetriche raccomandate:
__________________________
| CO | 3.5% vol. |
|____|___________________|
| CO2| 14% vol. |
|____|___________________|
| HC | 1000 ppm vol. |
|____|___________________|
| O2 | 4% vol. |
|____|___________________|
* Prove in ambito secco e umido 10% e 95%. Prova di magazzinaggio per
gli apparecchi portatili.
Il funzionamento degli analizzatori portatili dev'essere garantito
dopo esposizione per 48 ore dell'apparecchio in ambiente a 10
(progressione aritmetica) 20 % (con t (circa uguale a) -25 gradi
centigradi) ed al 95 % (con t (circa uguale a) 70 gradi centigradi)
di umidita' relativa.
La prova e' eseguita con l'apparecchio racchiuso nel proprio
involucro se previsto.
Al termine dopo stabilizzazione a temperatura ambiente l'apparecchio
deve rispettare gli errori massimi ammessi con le seguenti frazioni
volumetriche raccomandate:
__________________________
| CO | 3.5% vol. |
|____|___________________|
| CO2| 14% vol. |
|____|___________________|
| HC | 1000 ppm vol. |
|____|___________________|
| O2 | 4% vol. |
|____|___________________|
* Variazione di tensione.
La variazione di tensione +- 10% e' riferita alla tensione nominale
di alimentazione 220 V in corrente alternata, mentre per gli
apparecchi che prevedono anche l'alimentazione in corrente continua
(obbligatoria per gli apparecchi portatili) a 12 V, la prova
dev'essere effettuata fra 11 V e 15 V. Al di fuori di questo campo
l'apparecchio puo' dare un messaggio di allarme che sostituisce il
dispositivo per il rilievo della tensione.
2.9 DERIVA COMPLESSIVA.
La somma in valore assoluto del valore massimo della deriva dello
zero e della risposta, previste al punto 2.8 dell'allegato tecnico al
D.M. 653/94, non deve eccedere i seguenti valori per ciascun canale
esaminato
_________________________________
| | |minore o uguale|
| | CO | a 0.125% vol. |
| |______|_______________|
| | |minore o uguale|
| classe | CO2 | a 0.4% vol. |
| |______|_______________|
| | |minore o uguale|
| | HC | a 50 ppm vol |
| |______|_______________|
| | |minore o uguale|
| | O2 | a 0.52% vol. |
|________|______|_______________|
_________________________________
| | |minore o uguale|
| classe | CO | a 0.25% vol. |
| |______|_______________|
| | |minore o uguale|
| | CO2 | a 0.4% vol. |
|________|______|_______________|
2.10 SENSIBILITA'
La sensibilita' di ciascun canale dev'essere almeno pari ai valori di
seguito indicati.
_______________________________
| | |minore o uguale|
| | CO | a 0.05% vol. |
| |____|_______________|
| | |minore o uguale|
| classe |CO2 | a 0.16% vol. |
| |____|_______________|
| | |minore o uguale|
| 1 | HC | a 20 ppm vol. |
| |____|_______________|
| | |minore o uguale|
| | O2 | a 0.21% vol. |
|________|____|_______________|
_______________________________
| | |minore o uguale|
| | CO | a 0.1% vol. |
| classe |____|_______________|
| | |minore o uguale|
| 2 |CO2 | a 0.16% vol. |
|________|____|_______________|
2.12 TEMPO DI RISPOSTA.
Il tempo di risposta di ciascun canale dev'essere almeno pari ai
valori di seguito indicati.
_______________________________________
| | |minore o uguale| |
| | CO | a 20 s |classe |
| |____|_______________|_______|
| | |minore o uguale| |
| classe |CO2 | a 20 s | 2 |
| |____|_______________|_______|
| | |minore o uguale|
| 1 | HC | a 20 s |
| |____|_______________|
| | |minore o uguale|
| | O2 | a 60 s (*) |
|________|____|_______________|
(*) Il canale di O2 deve indicare un valore inferiore a 0.1 % vol.
nel passaggio da 20.9 a 0 % vol. in meno di 60 s
Si raccomandano le seguenti frazioni volumetriche:
__________________________
| CO | 3.5% vol. |
|______|_________________|
| CO2 | 14% vol. |
|______|_________________|
| HC | 1000 ppm vol. |
|______|_________________|
| O2 | N2 |
|______|_________________|
2.13 Vedi 2.21.4.7.
2.13.1 PRESENZA HC RESIDUI.
Gli analizzatori di classe 1 devono poter effettuare la verifica
degli HC residui in modo manuale o automatico.
In ogni caso la verifica e' eseguita nel modo di seguito descritto.
I gas di scarico di un motore di autovettura devono essere campionati
per almeno 5 minuti da uno strumento in equilibrio termico a 5 gradi
centigradi. I gas di scarico devono contenere almeno il 5 % di CO e
800 ppm di HC. Immediatamente dopo il prelievo, eseguire un controllo
degli HC residui come descritto nelle istruzioni del costruttore. Al
termine gli HC devono essere inferiori a 20 ppm di n-esano per il
campione di aria ambiente aspirato. Quando e' previsto un sistema di
controllo automatico e' necessario verificare che l'apparecchio non
e' in grado di eseguire la misurazione se il valore residuo degli HC
e' superiore a 20 ppm vol. di n-esano.
2.14 - CURVA CARATTERISTICA.
La curva caratteristica dell'apparecchio puo' essere controllata con
una serie di miscele la cui composizione deve permettere una verifica
della taratura della scala, ad esempio, come di seguito indicato:
____________________________________________________________________
| classe 1 |
|__________________________________________________________________|
|CO | 0.5% vol. | 1% vol. | 2% vol. | 3.5% vol. | 5% vol. |
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
|CO2| 6% vol. | 10% vol. | 12% vol. | 14% vol. | 15% vol.|
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
|HC |100 ppm vol.|300 ppm vol.|800 ppm vol.|1000 ppm vol.|1500-2000|
| | | | | | ppm vol.|
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
|O2 | 1% vol. | 2% vol. | 4% vol. | 6% vol. | 10-12% |
| | | | | | vol. |
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
____________________________________________________________________
| classe 2 |
|__________________________________________________________________|
|CO | 1% vol. | 2% vol. | 3.5% vol. | 5% vol. | 7% vol. |
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
|CO2| 8% vol. | 10% vol. | 12% vol. | 14% vol. | 15% vol.|
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
Le frazioni volumetriche di HC specificate per queste prove sono
espresse in termini di n-esano; tuttavia si puo' usare il propano
come componente HC del gas di calibrazione richiesto per ogni prova,
tranne che per la prova prevista al punto 2.17. I valori raccomandati
nelle miscele di calibrazione potranno essere sostituiti da valori
scelti dal laboratorio che esegue le prove di omologazione in base
alla disponibilita' di dette miscele presso il laboratorio stesso. Le
miscele gassose possono essere ottenute anche con metodi volumetrici
dinamici. Se i valori di fondo scala per alcuni gas dovessero
risultare superiori a quelli minimi previsti dal DM 653/94 le prove
vanno effettuate anche a valori superiori.
2.15 RIPETIBILITA'.
Le cinque misurazioni consecutive devono essere eseguite con le
seguenti frazioni volumetriche raccomandate:
________________________________________
| | CO | 3.5% vol. | classe |
| |_____|______________|________|
| classe | CO2 | 14% vol. | 2 |
| |_____|______________|________|
| 1 | HC | 1000 ppm vol.|
| |_____|______________|
| | O2 | 4% vol. |
|________|_____|______________|
2.16 DISPOSITIVO DI MINIMO FLUSSO.
Si deve eseguire una misurazione con gas di calibrazione inizialmente
fornito al sistema di trasporto del gas a una portata superiore a
quella richiesta dallo strumento. Nel corso della misurazione la
portata del gas va ridotta fino all'intervento dell'indicatore di
minimo flusso.
L'indicazione di minimo flusso puo' essere rilevata direttamente
dall'operatore, che in tal caso dovra' interrompere la lettura delle
misurazioni, o automaticamente dall'apparecchio, che interrompera' le
misurazioni.
Per minimo flusso s'intende quello che aumenta il tempo di risposta
oltre a quelli previsti al punto 2.12 o che determina il massimo
errore tollerato per ciascun canale controllato.
Utilizzare le seguenti frazioni volumetriche raccomandate:
_______________________________________
| | CO | 3.5% vol. | classe |
| |_____|_____________|________|
| classe | CO2 | 14% vol. | 2 |
| |_____|_____________|________|
| 1 | HC |1000 ppm vol.|
| |_____|_____________|
| | O2 | 4% vol. |
|________|_____|_____________|
2.17 FATTORE DI EQUIVALENZA PROPANO/ESANO.
Lo strumento deve misurare gli HC in ppm in volume di n-esano e puo'
essere tarato mediante propano. Pertanto e' necessario che ogni
strumento riporti un fattore di conversione, indicato come "fattore
C3/C6" o PEF, contrassegnato in modo permanente e ben visibile o
visualizzabile. Il suo valore deve essere fornito dal produttore per
ogni singolo strumento, indicato con tre cifre significative e con un
margine di imprecisione specificato. Se l'elemento sensibile al gas
viene sostituito o riparato, sullo strumento deve essere applicato il
nuovo fattore di conversione. Il valore di questo fattore deve
essere compreso tra 0.450 (progressione aritmetica) 0.550.
La verifica del valore medio di equivalenza PEF deve essere
eseguita come segue:
a) regolare lo strumento in conformita' con le istruzioni per l'uso
del costruttore, utilizzando il PEF indicato sull'etichetta dello
strumento e le frazioni volumetriche in propano raccomandate dal
costruttore.
b) eseguire una misurazione per ciascuna delle seguenti frazioni
volumetriche raccomandate di gas di calibrazione per l'esano: 100 e
1000 ppm vol. esano. La verifica e' effettuata almeno su due
apparecchi e il PEF rilevato deve rientrare nell'imprecisione
dichiarata dal costruttore.
2.18 SISTEMI AUSILIARI.
STAMPANTE.
Nel caso di trasmissione dei dati ad una stampante deve essere
possibile controllare la perfetta ricezione degli stessi, ad esempio
"congelando" i valori rilevati fino alla fine della stampa. Il tempo
di blocco dei valori esposti dall'analizzatore puo' essere aumentato
attraverso un comando al fine di consentire lo sviluppo di tutta la
stampa. In ogni caso la stampante deve consentire la stampa almeno
dei dati rilevati riportati nella scheda allegato n. 15.
Se l'analizzatore e' sprovvisto di stampante i risultati saranno
annotati manualmente su modulo conforme alla scheda allegata.
2.21 CONTROLLI DA ESEGUIRE.
Le prove di omologazione saranno effettuate dal CSRPAD o C.P.A.
autorizzati.
Le verifiche iniziali saranno effettuate dal Costruttore.
Le verifiche periodiche saranno effettuate:
- dal costruttore o da tecnici autorizzati dal costruttore almeno una
volta ogni anno o dopo riparazione;
- dal C.S.R.P.A.D. o da C.P.A. autorizzati;
- da Enti di certificazione riconosciuti.
I controlli previsti per le verifiche iniziali e periodiche sono
quelli indicati nel Capo II, par. 12.
2.21.1 Le caratteristiche dei gas campione sono le seguenti:
2.21.1.1 - I gas di calibrazione devono essere alimentati o in
bombole o mediante miscelazione dinamica.
Ogni bombola di gas deve essere identificata dalle seguenti
informazioni:
- fornitore della bombola e numero di serie
- composizione della miscela gassosa
- limiti di temperatura per uso e magazzinaggio
- data delle analisi e data di scadenza
- il contrassegno "miscela gassosa per calibrazione".
2.21.1.2 - I gas di calibrazione usati per l'omologazione e le
verifiche iniziali e periodiche del tipo devono essere muniti di
certificato di analisi rilasciato dal fornitore.
2.21.1.3 - Il materiale di cui e' composta la bombola deve essere
inerte nei confronti dei gas contenutivi.
2.21.1.4 - Nella manipolazione dei gas si devono seguire le norme di
sicurezza.
2.21.1.5 - Devono essere indicate tolleranze e imprecisioni nella
composizione delle miscele gassose.
2.21.1.5.1 - L'unita' quantitativa dei gas contenuti o forniti deve
essere in frazioni molari o volumetriche.
2.21.1.5.2 - Le tolleranze di miscelazione delle miscele gassose di
calibrazione non devono superare il 15% della frazione volumetrica di
ogni componente.
2.21.1.5.3 - Il grado di imprecisione nella composizione delle
miscele gassose non deve superare l'1% della frazione volumetrica di
ogni misurando, salvo che per HC inferiore a 1000 ppm, nel qual caso
l'imprecisione massima deve essere del 2%. La frazione volumetrica di
ogni componente associato non soggetto a misurazione deve avere
un'imprecisione massima del 5%.
2.21.1.6 - Preparazione dei gas in casi speciali.
2.21.1.6.1 - Per le miscele gassose di calibrazione che richiedono HC
si deve usare il propano: bisogna pertanto tenere conto del fattore
di equivalenza propano/esano.
2.21.1.6.2 - Le frazioni volumetriche di O2, H2, NO e vapore acqueo
devono essere miscelate con gli altri gas secondo quanto richiesto
durante le prove. La frazione volumetrica richiesta per il vapore
acqueo non deve essere fornita sotto forma di bombole ad alta
pressione a causa della instabilita' e degli effetti corrosivi,
mentre le miscele di O2 devono contenere unicamente N2.
2.21.1.6.3 - L'aria ambiente, se usata come gas di zero per gli
strumenti che misurano HC, deve essere analizzata solo dopo essere
stata aspirata attraverso un filtro di carbone vegetale o sistema
equivalente.
AVVERTENZA:
A causa della sua bassa tensione di vapore, l'esano puo' condensarsi
alle normali temperature di spedizione, magazzinaggio e impiego.
Questa condensazione comprometterebbe la concentrazione certificata
della miscela gassosa. Pertanto in ogni momento durante la
spedizione, il magazzinaggio e l'impiego bisogna prestare la massima
attenzione affinche' le bombole di esano siano mantenute a una
temperatura sufficientemente superiore alla temperatura di
condensazione per la frazione volumetrica specificata alla pressione
della bombola.
2.21.2 Vedere punto 2.14.
2.21.3. Da effettuare periodicamente ogni anno come descritto al Capo
II, par. 12, c).
2.21.4.1 Vedere punto 2.4.1.
2.21.4.2 Vedere punto 2.7.
2.21.4.3. Vedere punto 2.12. Puo' essere utilizzato per la prova uno
schema di collegamento come riportato nell'allegato numero 21.
2.21.4.5. Vedere 2.7.
2.21.4.6. Vedere 2.7.
2.21.4.7. L'interferenza complessiva per il canale CO e' controllata
con le modalita' e con i gas sotto indicati
_____________________________________________________________________
|classe classe| CO (zero) | CO (concentrazione)
| |________________________________ |____________________
| 1 2 |15% CO2 + 7000 ppm (propano) vol.| 3.5% CO + 15% CO2 +
| | | 7000 ppm (propano)
| | | vol.
|_____________|_________________________________|____________________
Per i canali CO2, HC, O2 l'interferenza e' determinata dagli altri
componenti del gas diversi dal misurando, quando questi gas siano
presenti nelle seguenti frazioni volumetriche massime:
classe 1
____________________________________
| 16% vol. CO2 |
|__________________________________|
| 6% vol. CO |
|__________________________________|
| 10% vol. O2 |
|__________________________________|
| 5% vol. H2 |
|__________________________________|
| 0.3% vol. NO |
|__________________________________|
| 2000 ppm vol. HC n-esano |
|__________________________________|
| vapore acqueo fino a saturazione |
|__________________________________|
2.21.4.8 Vedere punto 2.15.
2.22 VERIFICA DEL CALCOLO DEL VALORE LAMBDA.
Il valore lambda dev'essere calcolato con la formula che segue e
verificato sull'apparecchio nella condizione di analisi di gas
prodotti dal motore alimentato a benzina, gpl o metano, con miscele
stabili delle seguenti frazioni volumetriche in N2:
______________________
| CO | 0.2% vol. |
|_____|______________|
| CO2 | 15% vol. |
|_____|______________| Lambda = 1 +- 0.02
| HC | 50 ppm vol. |
|_____|______________|
| O2 | 0.2% vol. |
|_____|______________|
In alternativa potra' essere anche utilizzata miscela diversa
verificando che il valore letto sullo strumento coincida, a meno
dell'errore, con il valore calcolato dalla formula che segue:
FORMULA PER IL CALCOLO DI LAMBDA
____________________________________________________________________
| |
| (CO) 3.5 |
|21.(CO2) +----+(O2)+(Hcv/4.--------------- -0.00877).((CO2)+(CO)))|
| 2 3.5 + (CO)/(CO2) |
| |
|lambda----------------------------------------------------------- |
| |
| (CO)/(CO2) |
|(21+0.5628.----------).(1+Hcv/4-0.01754/2).((CO)+(CO)+(HC).6.10-4)|
| 3.5+(CO)/(CO2) |
|__________________________________________________________________|
_____________________________________________________________________
| |(Motori alimentati |
| | a benzina = 1.85 |(CO),(CO2) e (O2) = % in vol.
| | |
|Hcv= |(Motori alimentati a GPL = 2.57 |(HC) = ppm in vol.
| | |
| |(Motori alimentati a metano = 4 |
|_____|________________________________|_____________________________
9.4 - BANCO PROVA GIOCHI
2.4 - Si chiarisce che la garanzia di assenza di slittamento fra
pneumatico e piastra si intende soddisfatta nel limite del
coefficiente minimo sviluppabile anche in condizioni di bagnato, da
porre (maggiore o uguale a) 0,6.
Oltre tale limite si verifichera' lo slittamento relativo.
Non vi sara' quindi pericolo di sollecitare eccessivamente gli organi
meccanici in quanto la sollecitazione trasversale massima
sviluppabile e' simile a quella che si puo' ottenere nel normale
esercizio stradale.
9.5 - FONOMETRO
Come precisato nell'appendice X del Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada, il fonometro e' lo strumento capace di
determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente
sonora.
Lo strumento, quale fonometro di precisione, deve rispondere alle
norme previste dalla pubblicazione 179 "Fonometri di precisione"
seconda edizione della Commissione Elettronica Internazionale IEC e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il riferimento normativo, per la individuazione delle specifiche
tecniche dei fonometri, per la misura di livello di pressione sonora
con determinate ponderazioni di frequenza e di tempi, e' la norma CEI
29-1, che riporta le norme contenute nella pubblicazione IEC numero
651 del 1979, di aggiornamento della pubblicazione IEC numero 179.
I misuratori di livello sonoro riconosciuti idonei in base alle
specifiche sopra richiamate, sono sottoposti a taratura almeno una
volta l'anno.
9.6 - CONTAGIRI
Si forniscono le seguenti prescrizioni di dettaglio:
- risoluzione per indicazione digitale o analogica 10 giri/1'
- fondo scala: 10.000 giri/1'; e' ammesso fondo scala di 9990
giri/1';
- errore massimo ammesso: assoluto = 20 giri/1'
: relativo = 3%
Tra i due si considera sempre il maggiore.
La precisione puo' essere controllata per confronto con altri sistemi
di misura del numero di giri.
Per contagiri destinati a misure sui motori ad accensione comandata,
il numero di giri di riferimento puo' essere ottenuto con un
frequenzimetro simulatore.
Gli apparecchi possono essere di tipo portatile o inglobati in altri
apparecchi come analizzatori ed opacimetri.
Essi debbono essere idonei alla misura del numero di giri per ogni
tipo di alimentazione.
9.7 - PROVAFARI
2.1 - La direttiva 91/663/CEE relativa alla installazione dei
dispositivi luminosi prevede che l'altezza da terra del bordo
inferiore della superficie illuminante del proiettore anabbagliante
possa variare da 500 mm. a 1200 mm. e che il proiettore fendinebbia
abbia altezza da terra almeno pari a 250 mm. e comunque non superiore
a quella dell'anabbagliante.
In modo sintetico ed equivalente, con riferimento al centro ottico
del proiettore, si precisa che il provafari deve permettere il
controllo dei proiettori il cui centro ottico vari da 300 mm. a 1400
mm., altezze queste che comprendono in se' tutta la fascia di
variabilita' ammessa per i proiettori anabbaglianti dalla citata
direttiva 91/663/CEE.
2.4 - In armonia con la citata direttiva 91/663/CEE, l'abbassamento
minimo consentito misurabile sullo schermo verticale simulato
all'interno dello strumento posto a 10 m. di distanza dal proiettore,
deve essere pari a quello che consegue ad una pendenza discendente
della linea di demarcazione orizzontale fra zona oscura e zona
illuminata, dell'1%, per altezza del proiettore fino a 80 cm., e
dell'1,5%, per altezza del proiettore fino a 120 cm., talche' la
predetta linea di demarcazione incontri la superficie del terreno non
oltre 80 m. piu' avanti del proiettore stesso.
Sul piano orizzontale lo spostamento dell'asse del fascio di luce
puo' formare verso l'esterno un angolo non superiore a 1,5 gradi.
Per il proiettore abbagliante si deve verificare che il centro della
macchia di luce a piu' elevata intensita' luminosa coincida con il
centro ottico dello strumento o da esso si sposti verso l'esterno per
non piu' di 1,5 gradi corrispondenti a circa 1 cm. sullo schermo
dello strumento.
La massima intensita' luminosa del singolo proiettore deve essere non