Al C.S.R.P.A.D. di Roma Ai C.P.A. Ai sigg. coordinatori M.C.T.C. Agli uffici provinciali M.C.T.C. e, p.c. : Alla Direzione centrale III All'assessore al turismo, comunicazioni e trasporti di Palermo All'assessorato alla presidenza della regione Sicilia Al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato Alla Direzione centrale ISPESL Alla CONFAUTO All'AICA all'ANCI Al Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza Al Ministero dei lavori pubblici Alle prefetture della Repubblica Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Alle questure della Repubblica Alla CUNA All'A.C.I. All'A.N.F.I.A. All'U.N.R.A.E. Alla FEDERAICPA All'U.N.A.S.C.A. Alla FEDERTAAI All'A.S.I.A.C. CAPO I PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE PREMESSA Con D.M. 4 ottobre 1994 n. 653 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994, si e' data attuazione all'art. 241 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che prevede l'approvazione o l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Cio' consentira' alle case costruttrici delle attrezzature sopra citate di conseguire l'omologazione del tipo o l'approvazione dei singoli esemplari e di conseguenza di permettere alle imprese di autoriparazione di acquisire il possesso di attrezzature idonee alla esecuzione delle attivita' di verifica e di controllo del parco circolante che rientrera' nel loro ambito di attivita'. Il decreto in parola stabilisce i seguenti principi. a) Le omologazioni e le approvazioni delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) del D.M. 653/94, relative cioe' a banco prova freni, opacimetro, analizzatore gas di scarico, banco prova giochi, fonometro, contagiri, provafari, sono effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma sulla base delle Specifiche tecniche contenute nel citato D.M. 653/94 ai punti a), b), c), d), g), nell'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione ai punti e), f) e nella presente normativa. b) Le omologazioni e le approvazioni delle attrezzature di cui ai punti h) ed l), (ponte sollevatore e pesa) sono effettuate rispettivamente dall'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sulla base delle specifiche tecniche contenute al punto h del citato D.M. 653/94, nonche' ai punti h) ed l) dell'art. 241, comma 2 del D.P.R. n.495/92 e della relativa appendice X del titolo III. Ne consegue quindi che la prova della avvenuta approvazione delle attrezzature in esame discendera' dal rilascio del certificato di omologazione o del verbale di approvazione del singolo esemplare, da parte degli Enti sopra richiamati, ciascuno per la parte di competenza. Le specifiche tecniche contenute nell'allegato tecnico al D.M. in parola saranno pertanto utilizzate si per l'approvazione dei vari tipi o modelli di attrezzatura reperibili in commercio o gia' impiegati presso officine di autoriparazione, sia per l'omologazione e l'approvazione delle attrezzature che saranno prodotte dalla data di entrata in vigore del citato D.M. 653/94. Si chiarisce peraltro che nelle procedure di omologazione o di approvazione delle apparecchiature, il C.S.R.P.A.D. potra' avvalersi, previa autorizzazione di questa Sede, di altri C.P.A. per la effettuazione di singole prove tecniche ovvero di verifiche di idoneita' iniziale del processo produttivo atto a garantire la conformita' della produzione, di controlli di conformita' della produzione o di verifiche su singoli apparecchi gia' in esercizio, mentre resta inteso che l'accensione del procedimento, il rilascio dell'atto finale e l'archivio centrale delle prove sara' tenuto dal C.S.R.P.A.D. Le procedure di omologazione o di riconoscimento di idoneita' di competenza di questa Amministrazione riguardano pertanto i seguenti tipi di attrezzature: a) - Banco prova freni b) - Opacimetro c) - Analizzatore gas di scarico d) - Banco prova giochi e) - Fonometro f) - Contagiri g) - Provafari Ai sensi del citato C.d.S. e del D.M. 653/1994 ricorre l'obbligo, per le apparecchiature di produzione nazionale ed estera prodotte in serie, di procedere all'omologazione ogni qualvolta la produzione sia impostata in modo da garantire l'uniformita' degli esemplari prodotti e comunque quando si supera la produzione di 20 esemplari nel corso dell'anno solare. Se non ricorrono le condizioni per la produzione di serie si applica la procedura dell'approvazione del tipo. 0. Definizioni 0.1 Omologazione del tipo di attrezzatura. E' la procedura in base alla quale un tipo di attrezzatura, prodotta in serie, viene riconosciuta conforme alle caratteristiche dichiarate dal Costruttore ed alle prescrizioni di cui al D.M. 653/94, a seguito di verifiche e prove eseguite su prototipo, e che autorizza il Costruttore o persona da lui delegata ad emettere, sotto la sua responsabilita' civile e penale, una dichiarazione di conformita' per tutte le attrezzature di quel tipo, ai fini della loro utilizzazione da parte delle imprese di autoriparazione. L'omologazione concessa ad un tipo di attrezzatura decade con l'entrata in vigore di norme non congruenti con quelle sulla cui base si e' rilasciata l'omologazione in parola. 0.2 Requisiti del Costruttore per il rilascio dell'omologazione. Lo sviluppo tecnologico del settore ha determinato la nascita di aziende dedicate alla costruzione di specifici componenti che possono costituire anche una parte essenziale della attrezzatura. Alla originaria figura del Costruttore che produceva tutti i componenti dell'attrezzatura si e' affiancata quella dell'assemblatore che utilizza componentistica prodotta da terzi, ne coordina opportunamente l'utilizzo e persegue l'obiettivo della realizzazione del prodotto finale. Nella accezione corrente la figura del Costruttore si identifica con la persona fisica o giuridica che assume la piena responsabilita' della produzione e che dimostra di avere i mezzi per assicurarne la conformita' ai requisiti di legge. Pertanto l'istituto dell'omologazione si applica solo se la produzione e' impostata in modo da garantire l'uniformita' degli esemplari prodotti. Condizione necessaria e' che il costruttore nazionale od estero richiedente l'omologazione dimostri di poter disporre, pienamente e liberamente, dei componenti impiegati e che essi siano univocamente identificati dal marchio di fabbrica e dal tipo; all'uopo e' necessario che venga prodotta una dichiarazione esplicita e formale di disponibilita' di tali componenti rilasciata dalla casa costruttrice originaria. Sono escluse dichiarazioni rilasciate da intermediari e/o rappresentanti commerciali. Sono da escludere forme di reperimento di tali componenti che utilizzino concessionari, agenti o affiliazioni della stessa casa costruttrice e tanto meno forme che facciano ricorso al libero mercato. La disponibilita' della fornitura potra' riguardare un periodo di tempo determinato o esteso fino alla cessazione della produzione. Tale dichiarazione non e' necessaria nel caso in cui la fabbrica costruttrice sia certificata secondo la norma UNI-EN 29002. L'efficacia dell'omologazione sara' limitata al periodo coperto dalla dichiarazione o dal numero degli elementi previsti nella dichiarazione e sara' comunque non superiore a tre anni, con possibilita' di proroga per due anni. Il Costruttore che intende presentare domanda di omologazione o di approvazione del tipo di attrezzatura tecnica, dovra' preventivamente proporre la documentazione prevista negli allegati alla presente circolare da 1 a 6, relativamente ai casi che ricorrono. In particolare dovra' essere identificato, mediante deposito di firma, il legale rappresentante della Societa', e da questi dovra' essere nominato il personale addetto a svolgere le funzioni di responsabile tecnico, di sottoscrittore della dichiarazione di conformita' e del certificato di origine, di addetto alla trattazione di pratiche presso il C.S.R.P.A.D. e la Direzione Generale. Ciascun documento dovra' essere prodotto in tre copie di cui l'originale in bollo ed una sua copia saranno trattenute presso il C.S.R.P.A.D., mentre la terza copia sara' trasmessa alla Direzione Generale M.C.T.C. - Direzione Centrale IV - Div. 44 a cura del C.S.R.P.A.D. citato. 0.3 Approvazione del tipo di attrezzatura. L'approvazione del tipo di attrezzatura verra' utilizzata nel caso di piccola serie, inferiore alle 20 unita' prodotte nell'anno, ovvero nel caso che la fabbrica non dimostri di possedere l'organizzazione per una produzione in serie a seguito dei controlli del sistema produttivo di cui alla tabella CUNA NC 090.16 o alle norme UNI-EN 29002. In occasione della richiesta di accesso alla procedura di approvazione del tipo per un numero di esemplari previsto ed indicato, e del certificato di idoneita' tecnica per il primo esemplare, saranno effettuate dal C.S.R.P.A.D. o dal C.P.A. autorizzato le verifiche e prove previste dalle disposizioni in vigore e sara' redatto un verbale di prova complessivo da parte del C.S.R.P.A.D., che utilizzera' all'uopo le eventuali prove eseguite dai C.P.A. autorizzati. Per i successivi esemplari, la copia del verbale, autenticata o vistata dal CSRPAD per copia conforme, accompagnata da un certificato di origine, costituira' la documentazione prodotta dalla fabbrica. 0.4 Tipo di attrezzatura. Per tipo di attrezzatura, ai fini dell'omologazione o dell'approvazione del tipo, si intende un'apparecchiatura prodotta in piu' esemplari, individuata dalle prescrizioni tecniche di cui all'appendice X art. 241 del Regolamento di esecuzione al C. d. S. ed al D.M. 653/1994. 0.5 Caratteristiche costruttive. Il Costruttore ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che intende apportare alla produzione e che si rifletta sui dati relativi al tipo omologato. Le modifiche introdotte dalla fabbrica per diversificare o aggiornare la produzione rispondente al tipo omologato o che ha conseguito l'approvazione del tipo, saranno identificabili per confronto con i documenti, disegni, schemi, fotografie, allegati alla domanda di omologazione o di approvazione del tipo. Le caratteristiche costruttive possono essere essenziali e non essenziali e danno luogo, a seconda dei casi, ad una nuova omologazione ovvero ad una nuova serie del tipo omologato. 0.5.1 Caratteristiche costruttive essenziali. Sono annoverabili fra le caratteristiche costruttive essenziali tutte le specifiche indicate nei documenti, disegni, schemi, fotografie, depositati presso il C.S.R.P.A.D. la cui modifica comporta la ripetizione, in tutto o in parte, di verifiche e prove. In tal caso la nuova attrezzatura dovra' essere identificata con un nuovo tipo. 0.5.2 Caratteristiche costruttive non essenziali. Sono caratteristiche costruttive non essenziali quelle la cui modifica non comporta la ripetizione di verifiche e prove, come ad esempio quelle che consentono di utilizzare l'attrezzatura come parte integrante di un piu' complesso sistema di controllo in una stazione di diagnosi, o che si concretano nella richiesta di adozione di parti montabili in alternativa, anche se in conseguenza gli apparecchi sono soggetti a prove. 0.6 Nuova omologazione o approvazione del tipo. Nel caso in cui le modifiche si riferiscano a caratteristiche costruttive essenziali, si fara' luogo al rilascio di una nuova omologazione del tipo o di nuova approvazione del tipo. 0.7 Serie del tipo omologato non differenziata da quella precedente. Se la modifica riguarda caratteristiche costruttive non essenziali si procedera', a domanda del Costruttore, ad identificare una nuova serie del tipo omologato identificabile con una lettera di versione. 1. Norme di riferimento per l'omologazione del tipo di attrezzatura. Le norme tecniche da applicare sono quelle contenute nell'art. 241 ed appendice X del Regolamento di esecuzione al nuovo codice della strada e nel D.M. 653/94. Qualora le norme del Regolamento e quelle del decreto citato facessero riferimento a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche da applicare sono quelle contenute in tali direttive; e' fatta salva la facolta' per gli interessati di richiedere per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa -, cui il Ministero dei Trasporti e della Navigazione abbia aderito. Possono anche essere prese in considerazione le prove effettuate da laboratori esteri, ufficialmente accreditati dalle Autorita' competenti dei vari Stati membri, equivalenti alle verifiche e prove vigenti in italia. E' necessario che risulti chiaramente e univocamente indicata, su tutti i documenti prodotti, la norma di riferimento ovvero la procedura di prova eseguita nonche' la marca e il tipo di attrezzatura oggetto dell'omologazione. La documentazione esibita sara' resa assieme alla sua traduzione ufficiale in lingua italiana. 2. Campo di applicazione. Le disposizioni indicate nella presente circolare si applicano sia alle attrezzature per le quali la produzione e' impostata in modo da garantire l'uniformita' degli esemplari prodotti sia a quelle da sottoporre a riconoscimento di idoneita'. Il verificarsi della prima circostanza dovra' risultare dalla domanda avanzata dalla fabbrica o dal suo legale rappresentante in nome e per conto della stessa; inoltre il CSRPAD o il C.P.A. autorizzato accertera', quando venga avanzata una domanda di omologazione per un tipo di attrezzatura, se la fabbrica sia dotata di equipaggiamenti tali da poter realizzare il controllo di qualita' e il controllo del sistema produttivo atto ad assicurare la conformita' del prodotto fi- nale secondo la tabella CUNA NC 090-16 o normativa equivalente quale quella contenuta nella norma UNI EN 29002. La fabbrica costruttrice dovra' quindi sottoscrivere un atto di sottomissione con il quale si impegna a consentire, a funzionari a cio' delegati, il libero accesso agli impianti sia prima che durante l'omologazione sia, in qualunque altro momento, nel suo corso di validita'. 3. Procedura amministrativa per l'omologazione. Per ottenere l'omologazione di un tipo di apparecchiatura dovra' essere presentata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale della Motorizzazione Civile e T.C. Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi. Via di Settebagni 333 00138 Roma apposita domanda in triplice copia unitamente alle attestazioni dei versamenti per l'importo in vigore al momento della domanda. Copia della domanda, a cura del CSRPAD sara' invitata alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - IV Direzione Centrale - Divisione 44 assieme all'eventuale richiesta di eseguire le prove presso C.P.A. diverso dal CSRPAD che proporra' relazione con proprie osservazioni in ordine alla domanda proposta. In base alle tariffe attualmente in vigore, ai sensi della legge 870/86, dovra' essere corrisposto : - per l'omologazione l'importo di L. 80.000 (tariffa 6) sul c/c 9001 e l'imposta di bollo L. 30.000 sul c/c 4028 per la domanda e per la certificazione da rilasciare relativa alle prove effettuate. - per l'approvazione del tipo e per gli esemplari successivi al primo, L.50.000 sul c/c 9001 (tariffa 4) e L. 30.000 sul c/c 4028 per la domanda e per la certificazione da rilasciare, relativa alle prove effettuate. Le attestazioni di versamento dovranno essere apposte sulla prima copia della domanda. Se le prove sono effettuate presso il C.S.R.P.A.D. o C.P.A. autorizzato, dovra' essere allegata anche l'attestazione dei diritti aggiuntivi previsti dal D.M. 20/06/92 (G.U. n. 179 del 31/07/92) ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della legge 1.12.1986, n 870. In detta domanda il Costruttore o il legale rappresentante dovra' precisare: a) il tipo di apparecchio; b) quanti apparecchi prevede di costruire nel corso di un anno; c) in quale stabilimento viene prodotto l'apparecchio; d) eventuali prove gia' effettuate di cui si vuole avvalere; e) dichiarazioni rilasciate dai fabbricanti di componenti impiegati, identificati con marchio di fabbrica e tipo. All'atto dell'accettazione, la domanda di omologazione deve essere corredata della documentazione prevista al successivo punto 3.1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di accettazione deve essere comunicata la data a partire dalla quale saranno disponibili i prototipi dell'apparecchiatura da sottoporre alle prove di omologazione. Trascorso detto termine senza che la domanda sia stata completata con la indicazione citata, la sua validita' deve intendersi decaduta a tutti gli effetti e pertanto verra' archiviata in via definitiva. Il Costruttore puo' chiedere inoltre di effettuare le verifiche e prove presso la propria sede o presso laboratori esterni. In tal caso dovra' inoltrare apposita richiesta e saranno applicate le procedure previste dall'art. 19 della legge 870/86. 3.1 Documentazione preliminare tecnico-descrittiva. Come gia' detto al punto 0.2 la fabbrica costruttrice, in occasione della prima domanda di omologazione, deve presentare i documenti tecnico-descrittivi sulla ubicazione e consistenza degli impianti di produzione, nonche' la documentazione che permetta di individuare le varie figure rappresentative della societa' che richiede l'omologazione. Al fine di chiarire in modo univoco, in termini di contenuti, l'insieme delle dichiarazioni, deleghe, mandati, ecc. che e' necessario acquisire agli atti, si allega un elenco di documentazione per l'accreditamento della fabbrica presso l'Amministrazione con gli allegati dall'1 al 6. 3.2 Allegati alla domanda di omologazione. Alla domanda di omologazione dovra' essere allegata la seguente documentazione: - relazione tecnica relativa all'attrezzatura e in particolare sui principi su cui si basa la misurazione dei parametri. La relazione deve essere compilata secondo le prescrizioni tecniche costruttive contenute nelle norme in vigore e le caratteristiche tecniche che ne discendono debbono essere riassunte in una scheda tecnica da allegare alla relazione tecnica; - elenco dei componenti essenziali, con le rispettive caratteristiche, completo di disegni, diagrammi, schemi, ecc.; - informazioni generali sul software richiesto, se lo strumento di misurazione e' munito di microprocessore; - fac-simile del libretto metrologico e della dichiarazione di conformita', o del certificato di origine nel caso di approvazione del tipo; - libretto per l'uso e manutenzione che sara' fornito all'utente; - manuale di servizio; - fotografie esterne ed interne dello strumento. - eventuali certificazioni in possesso della fabbrica che la stessa chiede che vengano riconosciute valide. Le certificazioni debbono essere firmate per copia conforme. Al Costruttore potra' essere richiesta ulteriore documentazione utile o necessaria per stabilire che lo strumento e' conforme ai requisiti richiesti dalle norme in vigore. Tutti i documenti previsti nel presente paragrafo debbono essere sottoscritti dal funzionario tecnico responsabile dell'ufficio tecnico della casa costruttrice. Tutti i documenti debbono essere in lingua italiana ed a cura della fabbrica costruttrice, al termine delle prove, dovranno essere riuniti in un unico fascicolo rilegato unitamente al verbale di prova. L'autenticita' del fascicolo sara' certificata dalla apposizione di un sigillo applicato dal C.S.R.P.A.D. atto a garantire la impossibilita' di alterazione dei dati contenuti nel fascicolo. Ciascun documento dovra' essere prodotto in quattro copie di cui una in bollo (un bollo da L. 15.000 sul documento). 3.3 Adempimenti del C.S.R.P.A.D. di Roma o del C.P.A. autorizzato. 3.3.0 Accertata la validita' e la completezza della documentazione di cui ai punti precedenti, il C.S.R.P.A.D. o il C.P.A. autorizzato fissa il luogo e la data di inizio delle prove con tempestivita' in rapporto alle disponibilita' operative e comunque entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il C.S.R.P.A.D. o il C.P.A. autorizzato informeranno la D.G.M.C.T.C. - Divisione 44, della data di inizio delle prove onde predisporre la eventuale presenza di propri funzionari. Qualora della prova o delle prove sia incaricato altro C.P.A., il C.S.R.P.A.D. trasmette la documentazione e le prescrizioni necessarie alla loro effettuazione e attende di riceverne l'esito. Qualora l'apparecchio non venga presentato alla data fissata o in caso di esito sfavorevole di una o piu' prove, il C.S.R.P.A.D., o il C.P.A. autorizzato, fissera', d'intesa con la ditta, una seconda data di inizio o di completamento delle prove medesime. La mancata definizione della seconda visita determinera' la trasmissione agli atti della domanda di omologazione. In ogni caso le visite e prove gia' effettuate dovranno formare oggetto di verbalizzazione. Nell'istruttoria di quest'ultima domanda potranno essere omesse le verifiche e prove gia' effettuate e verbalizzate a seguito della precedente domanda. Qualora venga prodotta la certificazione di prove effettuate presso uno Stato estero, questa dev'essere esibita in lingua italiana ovvero corredata da traduzione ufficiale. I risultati delle verifiche e prove devono essere verbalizzati subito dopo l'espletamento delle medesime ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data di ultimazione di tutte le verifiche e prove. 3.3.1 Completate le verifiche e prove di omologazione dovra' essere redatto verbale in quattro copie di cui una in bollo (un bollo ogni quattro pagine). Il verbale dovra' riportare l'esito delle verifiche e prove. 3.3.2 Il Direttore del C.S.R.P.A.D., constatato l'esito favorevole degli accertamenti, emettera' il certificato di omologazione provvisto del relativo numero e trasmettera' una copia in bollo di tutto il fascicolo rilegato, come indicato al punto 3.1, alla fabbrica Costruttrice ed una copia autentica in carta libera alla Direzione Generale M.C.T.C. - Divisione 44. La numerazione da attribuire al prototipo omologato sara' fornita come indicato nell'allegato numero 9. 3.3.3 Il C.S.R.P.A.D. provvedera' anche a diramare agli Uffici Provinciali, con l'eventuale apporto della Societa' interessata, copia del deposito della firma del rappresentante legale all'uopo delegato a sottoscrivere le dichiarazioni di conformita' e, per facilitare la consultazione, trasmettera' anche fac-simile della dichiarazione di conformita'. 3.3.4 Con cadenze non superiori a 6 mesi la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, avvalendosi del C.S.R.P.A.D., curera' la redazione aggiornata di un elenco per tipo di apparecchiatura e per societa', degli apparecchi omologati che sara' inviato a tutti gli Uffici Provinciali e sara' reso disponibile per le associazioni di categoria e per tutti coloro che ne facessero richiesta. 4. Adempimenti della fabbrica. L'omologazione comporta da parte del Costruttore il rilascio di una dichiarazione di conformita' al tipo sottoposto a prove. Ciascuna attrezzatura, per essere utilizzata, deve essere corredata dalla dichiarazione di conformita' sottoscritta dalla persona fisica che ha la rappresentanza della fabbrica costruttrice o da questa delegata. In caso di apparecchi fabbricati all'estero, la dichiarazione di conformita' sara' sottoscritta dal rappresentante legale in Italia o da persona fisica da questi all'uopo delegata. La firma suddetta dev'essere autenticata e depositata con la documentazione amministrativa della fabbrica presso il C.S.R.P.A.D. Le case costruttrici dovranno, per ciascun tipo di attrezzatura, annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con la indicazione del numero progressivo e della relativa data, le dichiarazioni di conformita' rilasciate per tipo di attrezzatura. Tale registro dovra' essere posto a disposizione della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione o del C.S.R.P.A.D. per essere consultato in qualsiasi momento. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della dichiarazione di conformita' originale gia' emessa per un apparecchio, la fabbrica ovvero il suo rappresentante legale, ne emette il duplicato che unitamente alla relativa denuncia debitamente vistata dall'Organo di Polizia che l'ha ricevuta, verra' presentata agli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile in occasione della predisposizione della concessione ad effettuare le revisioni dei veicoli o dei controlli periodici. Copia della stessa denuncia vistata sara' trattenuta in atti dalla fabbrica a giustificazione dell'avvenuto rilascio del duplicato della dichiarazione di conformita' e ne sara' data menzione nel registro. Inoltre la fabbrica applichera' su ogni apparecchio conforme al tipo omologato una targhetta con le seguenti informazioni: - marchio o ragione sociale del Costruttore; - tipo o modello; - anno di costruzione; - n. di omologazione (nel caso di approvazione del tipo, relativo n. del verbale del C.S.R.P.A.D.); - numero di serie dello strumento; - condizioni eventuali d'impiego; - campo delle condizioni ambientali entro il quale lo strumento puo' essere correttamente impiegato. La targhetta deve essere metallica e stabilmente fissata al telaio dell'apparecchiatura con rivetti. Tutte le scritte debbono essere indelebili, inalterabili nel tempo e applicate in posizione facilmente individuabile; La dimensione dei caratteri dev'essere (maggiore o uguale a) 3 mm; Dal manuale di uso e manutenzione deve essere indicata la posizione della targhetta anche con l'ausilio di un disegno. L'eventuale targhetta aggiuntiva di aggiornamento deve avere le stesse caratteristiche della targhetta principale. 5. Verifica del processo produttivo e conformita' del prodotto Come riportato al punto 2, nella fase preliminare o in via eccezionale contestualmente a quella dello svolgimento delle verifiche e prove per l'omologazione, da parte del C.S.R.P.A.D. o del C.P.A. autorizzato dovra' essere effettuato un sopralluogo per la ricognizione degli impianti di produzione con la finalita' di accertare che l'organizzazione della fabbrica offra sufficienti garanzie in termini di controllo del processo di produzione e che siano stabilmente in atto procedure finalizzate alla verifica della conformita' dell'attrezzatura all'esemplare omologato. Le procedure da seguire nel controllo dovranno essere conformi a quanto previsto nella tabella CUNA NC 090-16; il controllo sopraddetto non sara' necessario se la casa costruttrice e' certificata secondo le norme UNI-EN 29002 per la parte delle verifiche della conformita' del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione. 6. Tariffe. Come gia' riferito al precedente paragrafo 3, se le prove sono effettuate presso il C.S.R.P.A.D. o il C.P.A. autorizzato con l'impiego di apparecchiature e laboratori dell'Amministrazione, oltre alle tariffe previste dalla legge 870/86 per l'omologazione e l'unico esemplare, si applicheranno le tariffe previste nel D.M. 20/06/92 (G.U. n. 178 del 31/07/92), secondo quanto disposto dall'art. 18, 3 comma della citata legge 870/86. 7. Controlli di conformita'. I controlli sono disposti dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, Direzione Centrale IV, Div. 44 - autonomamente o su proposta del C.S.R.P.A.D. - e possono essere effettuati ai sensi e nei modi stabiliti dall'art. 77 del C.d.S. sia in fabbrica che presso le imprese di autoriparazione, ivi comprendendo quelli sulla corretta tenuta del registro delle dichiarazioni di conformita'. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione. 8. Procedure transitorie. 8.1 Al fine di procedere rapidamente all'approvazione dei vari tipi di attrezzatura e in particolare degli opacimetri e degli analizzatori di gas di scarico, viene istituita la seguente procedura valida per attrezzature gia' commercializzate, anche se non ancora vendute, ma gia' approvate secondo la precedente normativa. Le fabbriche in possesso di una comunicazione di rispondenza alla precedente normativa (DPR n. 323/71, Direttiva 72/306/CEE, CUNA 005.11, 005.04, 005.05 ecc.) debbono inoltrare domanda d'omologazione corredata con i relativi allegati come precisato al punto 3.1 e possono chiedere di considerare valide le prove contenute nei relativi verbali. Il C.S.R.P.A.D., accertato che non sussistano modifiche essenziali, integrera' i verbali soltanto con le verifiche e prove per le quali non si puo' fare riferimento a quelle gia' effettuate riservandosi, nei casi dubbi, la possibilita' di ripetere qualsiasi prova prevista nelle nuove disposizioni per l'omologazione. Analogamente si fara' anche per prove contenute nei verbali del C.S.R.P.A.D. relative alla rispondenza al progetto OIML R99 edizione 1991. (Autorizzazione con lettere ministeriali n. 832.4049 del 3/10/1992 e 2088.4103.8-L del 18.2.1993). La procedura semplificata sopraindicata sara' attuabile per le domande presentate sino al 31/12/1996. Per le altre attrezzature, non soggette ad accertamento di idoneita' sino alla data di entrata in vigore del D.M. 653/94, dovra' essere presentata domanda di omologazione secondo quanto disposto al paragrafo 3. 8.2 La fabbrica puo' emettere dichiarazione di conformita' ovvero certificato di origine anche per apparecchi che siano stati gia' consegnati agli utilizzatori. In tal caso dovra' procedere all'applicazione di una nuova targhetta di identificazione e ad apportare tutte le modifiche rese necessarie per adeguare l'esemplare alle caratteristiche previste per il corrispondente modello omologato. Nella dichiarazione di conformita' o nel certificato di origine dovra' risultare l'anno di messa in servizio e l'annotazione: "USATO PRIMA DEL RILASCIO DEL PRESENTE DOCUMENTO" L'adeguamento all'attuale normativa, con conseguente rilascio della dichiarazione di conformita', puo' essere effettuato solo per apparecchi per i quali la fabbrica ha ancora in produzione il modello il cui prototipo sia stato gia' omologato secondo le nuove norme. Negli altri casi si adottera' la procedura prevista per il caso dell'approvazione del tipo, ma senza limite per il numero degli esemplari. 9. Chiarimenti alle prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento e nel D.M. 653/94. Il C.S.R.P.A.D. o i C.P.A. autorizzati procederanno a svolgere le prove di omologazione o di approvazione del tipo di attrezzatura, riscontrandone la rispondenza alle prescrizioni di cui all'allegato tecnico al D.M. 653/94. Le prescrizioni di cui all'allegato tecnico citato saranno tenute a riferimento in sede di verifica della persistenza dei requisiti di idoneita', dal C.S.R.P.A.D. o dai C.P.A. autorizzati, nonche' dagli Uffici Provinciali che operano nell'ambito dei controlli da effettuare ai sensi dell'art. 80 C.d.S., al fine di accertare lo stato di efficienza e funzionalita' delle attrezzature in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di concessione per il controllo periodico dei veicoli in circolazione. In ordine al citato allegato tecnico, si forniscono i chiarimenti e le modalita' interpretative di seguito riportate, tenendo presente che le numerazioni indicate per i diversi paragrafi sono le stesse utilizzate nell'allegato in questione. Si chiarisce preventivamente che le norme richiamate nei paragrafi destinati alla "SICUREZZA" relative ai vari apparecchi, sono quelle riportate nelle tabelle UNI-EN 282-1 e UNI-EN 292-2 per la sicurezza d'esercizio e della UNI-EN 60204-1 per la parte elettrica. 9.1 BANCO PROVA FRENI 1.1.3 - EFFICIENZA FRENANTE Il valore dell'efficienza frenante e' riferita alla somma delle forze frenanti di tutte le ruote, alla soglia di slittamento, sempre che esso si verifichi. Altrimenti ci si riferisce semplicemente alla somma dei valori delle forze frenanti massime misurate, anche se una sola o nessuna ruota dell'asse arriva allo slittamento. Per "peso a vuoto" del veicolo deve intendersi la tara, intesa come somma della massa del veicolo in ordina di marcia e della massa del conducente posta pari a 70 Kg. 1.2.2 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI RULLI Le condizioni ivi espresse (carreggiata minima di almeno 800 mm. e massima non inferiore a 2200 mm.; lunghezza rulli (maggiore o uguale a) 600 mm.) per le caratteristiche dimensionali dei rulli, sono riferite alla carreggiata del veicolo menzionato, in modo atipico, rispetto al bordo interno del pneumatico. Con tale assunto deriva che, mentre la carreggiata minima di 800 mm. coincide con la distanza fra bordi interni dei rulli, la carreggiata massima, coerentemente, risulta pari a 800+2x600=2.000 mm., essendo 600 mm. la lunghezza minima dei rulli stessi. La dimensione massima non inferiore a 2.200 mm. va intesa quale quella necessaria per tenere conto anche dell'ingombro della sezione media dei pneumatici. Poiche' tuttavia la definizione riportata nel D.M. 653/94 potrebbe dare luogo ad equivoci interpretativi, si chiarisce che essa va intesa nel senso che: "la distanza tra i bordi interni dei rulli deve essere minore o uguale a 800 mm. e la distanza tra i loro bordi esterni deve essere maggiore o uguale a 2000 mm." 1.3.3 - PRECISIONE DI MISURA Si allega la fig. 1 di cui al D.M. 653/94, quale allegato n. 8. 1.3.9 - 1.3.10 - 2.3.10 - 2.3.10.1 - TARATURA DI SOGLIE DI ALLARME - La taratura della soglia di slittamento ordinariamente realizzata per via hardware, potra' essere ottenuta anche con opportuno soft- ware, purche' in ogni caso l'accesso alla variazione dei dati sia consentito solo con chiave di ingresso riservata. - Come gia' chiarito con circolare n. 270/93 del 30.11.1993, il tasso di frenatura del freno di servizio deve essere (maggiore o uguale al) 25% se conglobato con il freno di soccorso, e (maggiore o uguale al) 15% se non conglobato con il freno di soccorso. - Anche se sara' sufficiente il sistema di pesatura del singolo asse, per misurare l'efficienza frenante, e' comunque utile, ai fini di piu' puntuali indagini, avere la possibilita' di determinare anche la pesatura sulla singola ruota. 1.3.10 - SOGLIE DI ALLARME Nel punto in esame si stabiliscono, tra l'altro, limiti dell'efficienza frenante e dello squilibrio di frenatura, in corrispondenza dei quali deve essere possibile tarare una soglia di allarme ottico ed acustico, che avverta l'operatore che non si e' raggiunto il valore minimo prescritto. Il frenometro deve essere in grado di apprezzare e segnalare i valori medi di efficienza frenante riportati al punto a), 1.3.10, dell'allegato tecnico al D.M. 653/94 per tutti i veicoli che, ai sensi dell'art. 80 comma 8 del C.d.S., possono essere oggetto di verifica da parte di officine di autoriparazione munite di concessione ministeriale; tali veicoli, oltreche' quelli appartenenti alla categoria internazionale M1, sono anche quelli delle categorie M2 ed N1, rispettivamente entro i 16 posti complessivi ovvero entro le 3,5 tonnellate. Peraltro, con circolare D.G. 270-D.C. IV A126 del 30 novembre 1993, questa Direzione Generale aveva gia' emanato disposizioni uniformi per la misura dell'efficienza frenante dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la cui validita' si riconferma anche alla luce delle vigenti disposizioni, con la sola avvertenza che con i criteri di cui al paragrafo 3 della predetta circolare si valutera' l'efficienza frenante dei veicoli di cui al citato art. 80 comma 8, mentre con i criteri di cui al paragrafo 4 si valuteranno tutti gli altri veicoli riconducibili alle altre categorie internazionali, e pertanto anche di quelli delle categorie M2 con piu' di 16 posti complessivi, e della categoria N1 con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate. Infatti per i veicoli della categoria M2 sino a 16 posti ed N1 sino a 3,5 tonnellate, il rapporto fra massa complessiva e tara, e' in genere non superiore a 2, e pertanto e' ancora accettabile utilizzare i limiti di efficienza frenante della categoria M1 (50% per il freno di servizio, 25% per il freno di soccorso, 15% per il freno di stazionamento), tenuto anche conto che la efficienza da misurare in sede di verifica periodica con veicolo carico, e' pari al 80% di quella accertata per il veicolo in sede di omologazione. Anche se non pertinente inoltre con l'oggetto della presente circolare, conviene qui chiarire che, ai fini della valutazione della efficienza frenante dei veicoli di cui al paragrafo 4 della citata circolare n. 270/93, (allegato n. 22) con le avvertenze sopra riportate, deve intendersi che per il freno di soccorso e di stazionamento di tali veicoli, valgono gli stessi criteri citati al paragrafo 3 della circolare n. 270/93 (25% soccorso, 15% stazionamento). 1.3.11 - STAMPA DATI RILEVATI Si chiarisce che il frenometro deve essere in grado di rilevare e stampare: a) la massima forza frenante delle ruote di destra e sinistra di ciascun asse e la loro differenza, all'istante di bloccaggio ruote; b) il rapporto fra la differenza istantanea massima fra le forze di frenatura delle ruote di un asse nel corso di tutta la frenatura, e il valore piu' elevato fra le due forze frenanti delle medesime ruote al momento del bloccaggio (dissimetria di frenatura); c) il valore dell'efficienza di frenatura del veicolo, distintamente per il freno di servizio, di soccorso e di stazionamento; facoltativamente, il valore dell'efficienza di frenatura nelle tre condizioni dette, per ogni singolo asse o per ogni singola ruota; d) facoltativamente il valore dello sforzo al pedale per ciascuna prova (punto 1.3.12). La stampa dei risultati deve essere preceduta dalla stampa degli estremi di identificazione del frenometro (nome della fabbrica, modello, numero di identificazione). Ove il frenometro sia dotato di tastiera, deve essere possibile la stampa dei dati di individuazione del veicolo provato (targa, n. di telaio). La stampante, ove esista, deve essere tale da impedire alterazioni o difformita' dei dati stampati rispetto a quelli elaborati dal frenometro. 1.3.12 - MISURATORE SFORZO AL PEDALE Per il misuratore di sforzo al pedale del freno si chiarisce che e' prevista la trasmissione dei dati a distanza senza cavi. 2.2.2 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI PIASTRE Per i frenometri a piastra si chiarisce che la lunghezza massima della piastra deve intendersi comprensiva delle zone dotate di sensore e delle relative rampe di accesso. Tuttavia la lunghezza della parte delle piastre, utile ai fini dello sviluppo della fase frenante e della misura del relativo sforzo, deve essere sufficiente a permettere l'arresto entro i confini di essa, a partire da velocita' iniziale maggiore o uguale a 10 Km/h. In assenza di specifiche definizioni normative ed in analogia a quanto previsto per i frenometri a rulli, si precisa che la distanza fra bordi esterni delle piastre deve essere maggiore o uguale di 2000 mm. Si ribadiscono inoltre le osservazioni gia' effettuate per il frenometro a rulli, ai punti 1.1.3, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12 valevoli anche per i punti 2.1.3, 2.3.10, 2.3.11 e 2.3.12. 9.2 OPACIMETRO 1 - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO. La presenza di una lente focalizzante sia sulla sorgente luminosa che sulla fotocellula o fotodiodo puo' essere evitata se il costruttore dimostri che sono rispettati i punti 2.3 e 2.5 dell'allegato tecnico al D.M. 653/94 riguardante l'attrezzatura in questione. Tale dimostrazione puo' essere fatta anche in camera oscura rilevando il valore sul ricevitore sia con la camera dell'opacimetro montata che senza camera. Naturalmente devono essere previste o simulate eventuali restrizioni per il passaggio del raggio luminoso. In ogni caso e' ammesso l'errore previsto al punto 2.3 (1% della scala lineare). 2.1 - SONDA DI PRELIEVO. La superficie della sonda dovra' essere non superiore al 5 % di quella del tubo di scarico. Al fine d'evitare la proliferazione di sonde di diverso diametro, potranno essere ammesse, per opacimetri a flusso parziale, sonde con rapporto maggiore, purche' il costruttore dimostri che utilizzando un motore da 2500 cm3 sovralimentato, al re- gime di giri di potenza massima, la contropressione misurata nel tubo di scarico in corrispondenza all'entrata della sonda non superi 75 mm d'acqua. Si possono utilizzare tubi di prolunga che debbono evitare l'infiltrazione d'aria nel punto di giunzione, presentare una pendenza ascendente e garantire la posizione della sonda tale da raccogliere un campione equivalente a quello che verrebbe ottenuto mediante prelievo isocinetico. 2.5 - RICEVITORE DI LUCE. L'angolo massimo di incidenza non puo' superare i 3 gradi. In ogni caso la verifica puo' essere omessa se le prove previste al punto 1 hanno esito favorevole. 2.6 - INDICATORE DI MISURA. Di seguito viene riportato il primo comma del par. b, 2.6 del D.M. 653/94 con le correzioni degli errori di stampa presenti nel testo: "L'indicatore di misura dell'opacimetro deve avere due scale di misura, una in unita' assolute di assorbimento luminoso variabile nel campo tra 0 (progessione aritmetica) (infinito) 1/m e l'altra lineare variabile nel campo tra 0 (progessione aritmetica) 100%; le due scale si estendono da 0, per un flusso luminoso totale, sino al massimo della scala per l'oscuramento completo. Per i massimi della scala si ritengono validi anche i seguenti valori: scala K = tra 0 (progessione aritmetica) 9.99 m-l scala % = tra 0 (progressione aritmetica) 99.9 " 2.7 - AZZERAMENTO E VERIFICHE. Il valore del filtro ottico deve essere conosciuto con un'approssimazione di +- 0.025 1/m e di conseguenza anche il valore letto sull'indicatore dell'apparecchio non deve differire di +- 0.05 1/m. 2.8.2 - TEMPO DI RISPOSTA DOVUTO A FENOMENI FISICI. Considerato che non sempre e' agevole la verifica del tempo di riempimento della camera di fumo, in alternativa e' ammesso il ricorso al calcolo analitico del tempo citato, facendo riferimento al volume di gas prodotto da motore diesel da 1300 cc al regime di 3000 giri/min, diametro del terminale di scarico (diametro) 35 mm, avendo cura di conteggiare nel volume da riempire quello della camera e delle tubazioni di collegamento, nell'ipotesi di temperatura costante dei gas dalla sonda al punto di misura. 2.9.1 - PRESSIONE DEL FUMO DA MISURARE E PRESSIONE DELL'ARIA DI RICIRCOLO. La camera di misura dovra' avere un sensore per la misura della pressione con una precisione di almeno 5 mm di colonna d'acqua. Il superamento della pressione di 75 mm di colonna d'acqua puo' essere accertato o direttamente dall'operatore o attraverso sistemi di allarme automatici o di inibizione della procedura di prova oppure con correzione del valore di opacita' misurato attraverso l'elaborazione del microprocessore dell'opacimetro. Quest'ultimo sistema dev'essere valutato e ritenuto ammissibile al momento dell'omologazione dal CSRPAD o dal C.P.A. autorizzati. Per quanto concerne la verifica della variazione del coefficiente di assorbimento, corrispondente a circa 1.7 1/m, per effetto della variazione della pressione del gas, considerata la difficolta' di disporre di un gas con valore di opacita' nota, si potranno ammettere le seguenti alternative: - confronto con l'opacimetro campione previsto al punto 2.6; - valutazioni analitiche e/o grafiche che dimostrino la stabilita' della lunghezza della colonna di gas attraversata dal raggio luminoso. Tale relazione verra' allegata alla scheda tecnica da presentare al C.S.R.P.A.D. ed al riguardo si potranno adottare prescrizioni tecniche previste da tabelle ISO. 2.9.2 TEMPERATURA DEL GAS DA MISURARE. La temperatura del gas al momento della misura deve trovarsi almeno fra i 70 gradi centigradi ed una temperatura massima stabilita dal costruttore dell'apparecchio. Tale condizione e' possibile ottenere: a) preferibilmente con il riscaldamento delle pareti della camera ad una temperatura superiore a 70 gradi centigradi. In tal caso dev'essere inibito l'utilizzo dell'apparecchio per temperature inferiori della camera. L'apparecchio deve essere dotato di termometro per il rilievo della temperatura massima. Tale indicazione deve essere utilizzata per l'inibizione automatica o manuale dell'uso dell'apparecchio, avvertendo in quest'ultimo caso l'operatore con un segnale acustico. La verifica del sistema di riscaldamento e di coibentazione viene effettuata introducendo un flusso di aria calda (Q = 2 1/s per gli opacimetri a prelievo parziale e Q = 40 1/s per gli opacimetri a prelievo totale. La portata per gli apparecchi dotati di pompa di prelievo sara' quella della pompa stessa.) dalla sonda ad una temperatura di (70 +- 2) gradi centigradi e verificando che in qualsiasi punto del percorso del raggio luminoso il gas non abbia una temperatura inferiore a 70 gradi centigradi. La temperatura esterna dev'essere di (20 +- 5) gradi centigradi. L'apparecchio deve essere dotato di un termometro il cui sensore sia posizionato in modo da indicare la temperatura rappresentativa del flusso del gas e che abbia una velocita' di risposta inferiore a 5 s ed una precisione di +- 5 gradi centigradi b) In alternativa al sistema previsto al punto a) si puo' ammettere la procedura di riscaldamento utilizzando i gas di scarico del veicolo da sottoporre a prova. In tal caso l'operatore procedera' seguendo le istruzioni del costruttore dell'opacimetro prima di iniziare la prova. La procedura prevista dal costruttore dovra' essere valutata nel corso delle prove di omologazione dell'apparecchio. In ogni caso si dovra' verificare, dopo il riscaldamento dell'apparecchio, l'efficacia del sistema di coibentazione, introducendo un flusso di aria calda (Q = 2 1/s per gli opacimetri a prelievo parziale e Q = 40 1/s per gli opacimetri a prelievo totale. La portata per gli apparecchi dotati di pompa di prelievo sara' quella della pompa stessa) dalla sonda ad una temperatura di (70 +- 2) gradi cemtigradi e verificando che in qualsiasi punto del percorso del raggio luminoso il gas non abbia una temperatura inferiore a 70 gradi centigradi con una temperatura esterna di (20 +- 5) gradi centigradi. L'apparecchio dev'essere dotato di un termometro il cui sensore sia posizionato in modo da indicare la temperatura rappresentativa del flusso del gas e che abbia una velocita' di risposta inferiore a 1 s ed una precisione di +- 2 gradi centigradi. 2.11 - DISPOSITIVI AUSILIARI. 2.11.1 - DISPOSITIVI ANTICONDENSA. Per rendere l'apparecchio idoneo alle prescrizioni indicate al punto 2.9.2 si possono adottare dei sistemi ausiliari. In tal caso essi fanno parte della dotazione dell'apparecchio. 2.11.2 - STAMPANTE. Nel caso di trasmissione dei dati ad una stampante deve essere possibile controllare la perfetta ricezione degli stessi. In ogni caso la stampante, se esiste, deve consentire almeno la stampa dei dati riportati nell'allegato n. 14. 2.12 Al fine di consentire controlli periodici da parte dei funzionari della D.G. M.C.T.C., viene istituito un libretto metrologico dell'apparecchio conforme al modello allegato n. 19, che verra' fornito dal costruttore dell'apparecchio e costituira' il documento che inizialmente verra' vistato dall'Ufficio Provinciale competente per la localita' ove e' ubicata l'officina e verra' successivamente utilizzato per riportarvi l'esito delle visite effettuate dai tecnici della fabbrica, da quelli da quest'ultima autorizzati, da tecnici del C.S.R.P.A.D. o del C.P.A. autorizzato o da Enti cui questa Amministrazione si riserva di fornire l'elenco. La periodicita' dei controlli e' fissata dal costruttore dell'apparecchiatura e comunque non puo' superare il limite massimo di 12 mesi. 9.3 - ANALIZZATORE GAS DI SCARICO 1 - Gli analizzatori portatili, trasportabili e fissi di classe 1 e di classe 2 che rispondono alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. n. 653/94 e alle relative prove di omologazione sono utilizzati nei controlli periodici degli autoveicoli in circolazione equipaggiati con motori ad accensione comandata. 2 - Gli apparecchi di classe 1 e 2 che rispondono al presente decreto debbono misurare almeno: classe 1 - CO (corretto) e valore lambda (per veicoli catalizzati e regolati con sonda lambda); classe 2 - CO (corretto) (per tutti gli altri veicoli). Gli apparecchi di classe 1 dovranno rispettare le prescrizioni previste di seguito per i canali CO, CO2, HC, O2 nonche' calcolare il valore lambda. Il valore lambda deve essere calcolato selezionando il tipo di carburante di alimentazione del veicolo in prova. Si avranno diversi valori lambda per motori alimentati a benzina, a GPL ed a Metano. Gli apparecchi di classe 2 dovranno rispettare le prescrizioni previste di seguito per i canali CO e CO2". Gli analizzatori di ciascuna classe possono essere sia fissi o trasportabili che portatili (punto 2.11 dell'allegato tecnico al D.M. 653/94). 2.1 - SONDA DI PRELIEVO. La sonda di prelievo deve resistere per due ore ad una temperatura di almeno 250 gradi centigradi e per 12 ore completamente immersa nella benzina. Al termine non deve presentare differenze dimensionali ne' modifiche della superficie interna ed esterna. Poiche' ormai la gran parte delle tubazioni di scarico permette l'utilizzo di sonde di dimensioni anche maggiori di 10 mm e soprattutto al fine di consentire l'applicazione alla parte terminale della sonda stessa di un centratore, si possono consentire sonde di dimensione esterna di diametro (10 +- 2) mm. La tubazione di collegamento sonda - analizzatore deve resistere ad una temperatura non inferiore a 200 gradi centigradi ed agli idrocarburi come previsto per la sonda. La tubazione deve inoltre risultare idonea alla prova di schiacciamento. Essa si intende superata se, effettuati dieci passaggi ripetuti di una ruota di un'autovettura di peso non inferiore a 1000 kg e dopo aver sottoposto lo stesso tratto di tubazione a dieci azioni di calpestio di una persona di peso pari a 70 kg + 10%, rimangono inalterate le caratteristiche geometriche e di resistenza meccanica, nonche' la possibilita' di utilizzazione. La prova dev'essere eseguita possibilmente dopo aver raffreddato la tubazione a 5 gradi centigradi. 2.2 - GRUPPO FILTRO Le caratteristiche del filtro possono essere dichiarate dal costruttore del filtro. Nei casi dubbi puo' essere richiesta apposita certificazione di Ente riconosciuto. 2.4 - DISPOSITIVO DI ZERO E DI TARATURA L'analizzatore puo' avere un sistema di regolazione: Manuale: le operazioni di regolazione dello zero e della taratura sono effettuate dall'operatore. Semi-automatico: consente all'operatore di avviare una regolazione dello strumento senza avere la possibilita' di influire sulla sua ampiezza. Il sistema e' considerato semiautomatico per gli strumenti che richiedono l'immissione manuale nello strumento dei valori delle frazioni volumetriche del gas di calibrazione. Automatico: esegue la regolazione dello strumento in base a un programma, senza l'intervento dell'utente per avviare la regolazione o determinare l'ampiezza. 2.4.1 - PROVA DI TENUTA DEL CIRCUITO. Il costruttore deve indicare la procedura per la verifica della tenuta del circuito di prelievo. Tale procedura puo' essere automatica o manuale. 2.6 SCALA DI MISURA. L'apparecchio deve avere almeno le seguenti scale: Analizzatori di classe 1 _________________________________________________________ | CO = | tra 0 (progressione aritmetica ) 5% vol. | |___________|___________________________________________| | CO2 = | tra 0 (progressione aritmetica) 16% vol. | |___________|___________________________________________| | HC = | tra 0 (progressione aritmetica) 2000 | | | ppm v. | |___________|___________________________________________| | O2 = | tra 0 (progressione aritmetica) 21% vol. | |___________|___________________________________________| | Lambda | tra 0.8 (progressione aritmetica) 1.2 | |___________|___________________________________________| | contagiri |tra 0 (progressione aritmetica) 10000 g/m' | |___________|___________________________________________| | termometro| tra 0 (progressione aritmetica) | | | 130 gradi centigradi | |___________|___________________________________________| Il contagiri ed il termometro possono essere esterni all'apparecchio. Analizzatori di classe 2 _______________________________________________________ | CO = | tra 0 (progressione aritmetica) 10% vol.| |___________|_________________________________________| | CO2 = | tra 0 (progressione aritmetica) 16% vol.| |___________|_________________________________________| E' consentito per il CO un fondo scala pari 9.99 %. Per ciascun canale, superato il valore massimo della scala durante una misura, lo strumento deve dare un segnale inequivocabile ed eventualmente, se l'analizzatore utilizza una stampante, deve dare un chiaro messaggio di servizio. Per gli strumenti con indicazione digitale sia di classe 1 che di classe 2 (si considera digitale anche l'apparecchio che utilizza un monitor) la risoluzione dev'essere almeno pari a: ____________________________________________________________________ | | | | | | | | CO | CO2 | HC | O2 |Lambda|contagiri| |____|_____|_____________________|________________|______|_________| | | | | | | | | | | | | | | |0.01| 0.1 |1 ppm fra 0 |0.01% fra 0 %| 0.01 | 10 g/m' | | | |(progressione |(progressione | | | | | |aritmetica) 300 ppm |aritmetica) 4% | | | | | | | | | | | % | % |10 ppm oltre 300 ppm |0.1% fra 4 | | | | | | |(progressione | | | | | | |aritmetica) 21% | | | |____|_____|_____________________|________________|______|_________| 2.7 - CAMPO DI TEMPERATURA, DI PRESSIONE, DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE Il funzionamento dell'analizzatore dev'essere garantito almeno per temperature esterne comprese fra 5 gradi centigradi +- 2 gradi centigradi e 30 gradi centigradi +- 2 gradi centigradi. Il limite di errore deve essere: - Per gli apparecchi di classe 1 ___________________________________________ | gas | errore assoluto | errore relativo | |_____|_________________|_________________| | CO | 0.06 (% CO v.) | 3% | |_____|_________________|_________________| | CO2 | 0.4 (% CO2 v.) | 4% | |_____|_________________|_________________| | HC | 12 (ppm v.) | 5% | |_____|_________________|_________________| | O2 | 0.1 (% v.) | 5% | |_____|_________________|_________________| L'errore che si considera e' sempre il maggiore fra i due. - Per gli apparecchi di classe 2: ____________________________________________________________________ | | errore assoluto |errore relativo al valore f.s.| | |___|___________________|______________________________|___________| | CO| 0.1 (% CO vol |minore a 2% di 10% | 0.1 e 0.2 | | | minore o | | | | | uguale a 5%) | | | |___|___________________|______________________________|___________| |CO2| 0,5 (% CO2 vol.) |minore a 3% di 16% | 0.48 | |___|___________________|______________________________|___________| * Procedura per la verifica a temperatura di 5 gradi centigradi + - 2 gradi centigradi e di 30 gradi centigradi + - 2 gradi centigradi. Nel corso delle prove lo strumento deve garantire misure contenute nei limiti degli errori massimi consentiti. Questa prova consiste nell'esporre lo strumento a 5 gradi centigradi e 30 gradi centigradi in condizioni di aria aperta per due ore. Il periodo di tempo specificato inizia da quando lo strumento ha raggiunto una temperatura stabile. La variazione di temperatura non deve superare 1 gradi centigradi/m' durante il riscaldamento e il raffreddamento. Il gas di taratura deve essere fornito alla sonda a pressione ambiente, con una prevalenza massima di +750 Pa. Nel corso della prova si deve eseguire una misurazione ogni mezz'ora. Si raccomanda la seguente frazione volumetrica: ________________________ | CO | 3.5% vol. | |____|___________________| |CO2 | 14% vol. | |____|___________________| | HC | 1000 ppm vol. | |____|___________________| | O2 | 4% vol. | |____|___________________| Prova per la verifica della variazione di pressione. L'apparecchio deve garantire misure contenute nei limiti degli errori massimi ammessi per variazioni +- 5 kPa; al di fuori di questo campo ed in ogni caso giornalmente l'apparecchio durante l'uso dev'essere controllato con gas di bombola secondo le prescrizioni del costruttore. Gli apparecchi dotati di dispositivo di compensazione della pressione atmosferica ambiente devono consentire misurazioni in condizioni limite di pressione (ovvero tra 850 (progressione aritmetica) 1025 mbar). In tal caso non e' necessario il controllo giornaliero. Per tali verifiche si devono eseguire almeno due misurazioni per ciascun valore limite della pressione utilizzando le seguenti frazioni volumetriche raccomandate: __________________________ | CO | 3.5% vol. | |____|___________________| | CO2| 14% vol. | |____|___________________| | HC | 1000 ppm vol. | |____|___________________| | O2 | 4% vol. | |____|___________________| * Prove in ambito secco e umido 10% e 95%. Prova di magazzinaggio per gli apparecchi portatili. Il funzionamento degli analizzatori portatili dev'essere garantito dopo esposizione per 48 ore dell'apparecchio in ambiente a 10 (progressione aritmetica) 20 % (con t (circa uguale a) -25 gradi centigradi) ed al 95 % (con t (circa uguale a) 70 gradi centigradi) di umidita' relativa. La prova e' eseguita con l'apparecchio racchiuso nel proprio involucro se previsto. Al termine dopo stabilizzazione a temperatura ambiente l'apparecchio deve rispettare gli errori massimi ammessi con le seguenti frazioni volumetriche raccomandate: __________________________ | CO | 3.5% vol. | |____|___________________| | CO2| 14% vol. | |____|___________________| | HC | 1000 ppm vol. | |____|___________________| | O2 | 4% vol. | |____|___________________| * Variazione di tensione. La variazione di tensione +- 10% e' riferita alla tensione nominale di alimentazione 220 V in corrente alternata, mentre per gli apparecchi che prevedono anche l'alimentazione in corrente continua (obbligatoria per gli apparecchi portatili) a 12 V, la prova dev'essere effettuata fra 11 V e 15 V. Al di fuori di questo campo l'apparecchio puo' dare un messaggio di allarme che sostituisce il dispositivo per il rilievo della tensione. 2.9 DERIVA COMPLESSIVA. La somma in valore assoluto del valore massimo della deriva dello zero e della risposta, previste al punto 2.8 dell'allegato tecnico al D.M. 653/94, non deve eccedere i seguenti valori per ciascun canale esaminato _________________________________ | | |minore o uguale| | | CO | a 0.125% vol. | | |______|_______________| | | |minore o uguale| | classe | CO2 | a 0.4% vol. | | |______|_______________| | | |minore o uguale| | | HC | a 50 ppm vol | | |______|_______________| | | |minore o uguale| | | O2 | a 0.52% vol. | |________|______|_______________| _________________________________ | | |minore o uguale| | classe | CO | a 0.25% vol. | | |______|_______________| | | |minore o uguale| | | CO2 | a 0.4% vol. | |________|______|_______________| 2.10 SENSIBILITA' La sensibilita' di ciascun canale dev'essere almeno pari ai valori di seguito indicati. _______________________________ | | |minore o uguale| | | CO | a 0.05% vol. | | |____|_______________| | | |minore o uguale| | classe |CO2 | a 0.16% vol. | | |____|_______________| | | |minore o uguale| | 1 | HC | a 20 ppm vol. | | |____|_______________| | | |minore o uguale| | | O2 | a 0.21% vol. | |________|____|_______________| _______________________________ | | |minore o uguale| | | CO | a 0.1% vol. | | classe |____|_______________| | | |minore o uguale| | 2 |CO2 | a 0.16% vol. | |________|____|_______________| 2.12 TEMPO DI RISPOSTA. Il tempo di risposta di ciascun canale dev'essere almeno pari ai valori di seguito indicati. _______________________________________ | | |minore o uguale| | | | CO | a 20 s |classe | | |____|_______________|_______| | | |minore o uguale| | | classe |CO2 | a 20 s | 2 | | |____|_______________|_______| | | |minore o uguale| | 1 | HC | a 20 s | | |____|_______________| | | |minore o uguale| | | O2 | a 60 s (*) | |________|____|_______________| (*) Il canale di O2 deve indicare un valore inferiore a 0.1 % vol. nel passaggio da 20.9 a 0 % vol. in meno di 60 s Si raccomandano le seguenti frazioni volumetriche: __________________________ | CO | 3.5% vol. | |______|_________________| | CO2 | 14% vol. | |______|_________________| | HC | 1000 ppm vol. | |______|_________________| | O2 | N2 | |______|_________________| 2.13 Vedi 2.21.4.7. 2.13.1 PRESENZA HC RESIDUI. Gli analizzatori di classe 1 devono poter effettuare la verifica degli HC residui in modo manuale o automatico. In ogni caso la verifica e' eseguita nel modo di seguito descritto. I gas di scarico di un motore di autovettura devono essere campionati per almeno 5 minuti da uno strumento in equilibrio termico a 5 gradi centigradi. I gas di scarico devono contenere almeno il 5 % di CO e 800 ppm di HC. Immediatamente dopo il prelievo, eseguire un controllo degli HC residui come descritto nelle istruzioni del costruttore. Al termine gli HC devono essere inferiori a 20 ppm di n-esano per il campione di aria ambiente aspirato. Quando e' previsto un sistema di controllo automatico e' necessario verificare che l'apparecchio non e' in grado di eseguire la misurazione se il valore residuo degli HC e' superiore a 20 ppm vol. di n-esano. 2.14 - CURVA CARATTERISTICA. La curva caratteristica dell'apparecchio puo' essere controllata con una serie di miscele la cui composizione deve permettere una verifica della taratura della scala, ad esempio, come di seguito indicato: ____________________________________________________________________ | classe 1 | |__________________________________________________________________| |CO | 0.5% vol. | 1% vol. | 2% vol. | 3.5% vol. | 5% vol. | |___|____________|____________|____________|_____________|_________| |CO2| 6% vol. | 10% vol. | 12% vol. | 14% vol. | 15% vol.| |___|____________|____________|____________|_____________|_________| |HC |100 ppm vol.|300 ppm vol.|800 ppm vol.|1000 ppm vol.|1500-2000| | | | | | | ppm vol.| |___|____________|____________|____________|_____________|_________| |O2 | 1% vol. | 2% vol. | 4% vol. | 6% vol. | 10-12% | | | | | | | vol. | |___|____________|____________|____________|_____________|_________| ____________________________________________________________________ | classe 2 | |__________________________________________________________________| |CO | 1% vol. | 2% vol. | 3.5% vol. | 5% vol. | 7% vol. | |___|____________|____________|____________|_____________|_________| |CO2| 8% vol. | 10% vol. | 12% vol. | 14% vol. | 15% vol.| |___|____________|____________|____________|_____________|_________| Le frazioni volumetriche di HC specificate per queste prove sono espresse in termini di n-esano; tuttavia si puo' usare il propano come componente HC del gas di calibrazione richiesto per ogni prova, tranne che per la prova prevista al punto 2.17. I valori raccomandati nelle miscele di calibrazione potranno essere sostituiti da valori scelti dal laboratorio che esegue le prove di omologazione in base alla disponibilita' di dette miscele presso il laboratorio stesso. Le miscele gassose possono essere ottenute anche con metodi volumetrici dinamici. Se i valori di fondo scala per alcuni gas dovessero risultare superiori a quelli minimi previsti dal DM 653/94 le prove vanno effettuate anche a valori superiori. 2.15 RIPETIBILITA'. Le cinque misurazioni consecutive devono essere eseguite con le seguenti frazioni volumetriche raccomandate: ________________________________________ | | CO | 3.5% vol. | classe | | |_____|______________|________| | classe | CO2 | 14% vol. | 2 | | |_____|______________|________| | 1 | HC | 1000 ppm vol.| | |_____|______________| | | O2 | 4% vol. | |________|_____|______________| 2.16 DISPOSITIVO DI MINIMO FLUSSO. Si deve eseguire una misurazione con gas di calibrazione inizialmente fornito al sistema di trasporto del gas a una portata superiore a quella richiesta dallo strumento. Nel corso della misurazione la portata del gas va ridotta fino all'intervento dell'indicatore di minimo flusso. L'indicazione di minimo flusso puo' essere rilevata direttamente dall'operatore, che in tal caso dovra' interrompere la lettura delle misurazioni, o automaticamente dall'apparecchio, che interrompera' le misurazioni. Per minimo flusso s'intende quello che aumenta il tempo di risposta oltre a quelli previsti al punto 2.12 o che determina il massimo errore tollerato per ciascun canale controllato. Utilizzare le seguenti frazioni volumetriche raccomandate: _______________________________________ | | CO | 3.5% vol. | classe | | |_____|_____________|________| | classe | CO2 | 14% vol. | 2 | | |_____|_____________|________| | 1 | HC |1000 ppm vol.| | |_____|_____________| | | O2 | 4% vol. | |________|_____|_____________| 2.17 FATTORE DI EQUIVALENZA PROPANO/ESANO. Lo strumento deve misurare gli HC in ppm in volume di n-esano e puo' essere tarato mediante propano. Pertanto e' necessario che ogni strumento riporti un fattore di conversione, indicato come "fattore C3/C6" o PEF, contrassegnato in modo permanente e ben visibile o visualizzabile. Il suo valore deve essere fornito dal produttore per ogni singolo strumento, indicato con tre cifre significative e con un margine di imprecisione specificato. Se l'elemento sensibile al gas viene sostituito o riparato, sullo strumento deve essere applicato il nuovo fattore di conversione. Il valore di questo fattore deve essere compreso tra 0.450 (progressione aritmetica) 0.550. La verifica del valore medio di equivalenza PEF deve essere eseguita come segue: a) regolare lo strumento in conformita' con le istruzioni per l'uso del costruttore, utilizzando il PEF indicato sull'etichetta dello strumento e le frazioni volumetriche in propano raccomandate dal costruttore. b) eseguire una misurazione per ciascuna delle seguenti frazioni volumetriche raccomandate di gas di calibrazione per l'esano: 100 e 1000 ppm vol. esano. La verifica e' effettuata almeno su due apparecchi e il PEF rilevato deve rientrare nell'imprecisione dichiarata dal costruttore. 2.18 SISTEMI AUSILIARI. STAMPANTE. Nel caso di trasmissione dei dati ad una stampante deve essere possibile controllare la perfetta ricezione degli stessi, ad esempio "congelando" i valori rilevati fino alla fine della stampa. Il tempo di blocco dei valori esposti dall'analizzatore puo' essere aumentato attraverso un comando al fine di consentire lo sviluppo di tutta la stampa. In ogni caso la stampante deve consentire la stampa almeno dei dati rilevati riportati nella scheda allegato n. 15. Se l'analizzatore e' sprovvisto di stampante i risultati saranno annotati manualmente su modulo conforme alla scheda allegata. 2.21 CONTROLLI DA ESEGUIRE. Le prove di omologazione saranno effettuate dal CSRPAD o C.P.A. autorizzati. Le verifiche iniziali saranno effettuate dal Costruttore. Le verifiche periodiche saranno effettuate: - dal costruttore o da tecnici autorizzati dal costruttore almeno una volta ogni anno o dopo riparazione; - dal C.S.R.P.A.D. o da C.P.A. autorizzati; - da Enti di certificazione riconosciuti. I controlli previsti per le verifiche iniziali e periodiche sono quelli indicati nel Capo II, par. 12. 2.21.1 Le caratteristiche dei gas campione sono le seguenti: 2.21.1.1 - I gas di calibrazione devono essere alimentati o in bombole o mediante miscelazione dinamica. Ogni bombola di gas deve essere identificata dalle seguenti informazioni: - fornitore della bombola e numero di serie - composizione della miscela gassosa - limiti di temperatura per uso e magazzinaggio - data delle analisi e data di scadenza - il contrassegno "miscela gassosa per calibrazione". 2.21.1.2 - I gas di calibrazione usati per l'omologazione e le verifiche iniziali e periodiche del tipo devono essere muniti di certificato di analisi rilasciato dal fornitore. 2.21.1.3 - Il materiale di cui e' composta la bombola deve essere inerte nei confronti dei gas contenutivi. 2.21.1.4 - Nella manipolazione dei gas si devono seguire le norme di sicurezza. 2.21.1.5 - Devono essere indicate tolleranze e imprecisioni nella composizione delle miscele gassose. 2.21.1.5.1 - L'unita' quantitativa dei gas contenuti o forniti deve essere in frazioni molari o volumetriche. 2.21.1.5.2 - Le tolleranze di miscelazione delle miscele gassose di calibrazione non devono superare il 15% della frazione volumetrica di ogni componente. 2.21.1.5.3 - Il grado di imprecisione nella composizione delle miscele gassose non deve superare l'1% della frazione volumetrica di ogni misurando, salvo che per HC inferiore a 1000 ppm, nel qual caso l'imprecisione massima deve essere del 2%. La frazione volumetrica di ogni componente associato non soggetto a misurazione deve avere un'imprecisione massima del 5%. 2.21.1.6 - Preparazione dei gas in casi speciali. 2.21.1.6.1 - Per le miscele gassose di calibrazione che richiedono HC si deve usare il propano: bisogna pertanto tenere conto del fattore di equivalenza propano/esano. 2.21.1.6.2 - Le frazioni volumetriche di O2, H2, NO e vapore acqueo devono essere miscelate con gli altri gas secondo quanto richiesto durante le prove. La frazione volumetrica richiesta per il vapore acqueo non deve essere fornita sotto forma di bombole ad alta pressione a causa della instabilita' e degli effetti corrosivi, mentre le miscele di O2 devono contenere unicamente N2. 2.21.1.6.3 - L'aria ambiente, se usata come gas di zero per gli strumenti che misurano HC, deve essere analizzata solo dopo essere stata aspirata attraverso un filtro di carbone vegetale o sistema equivalente. AVVERTENZA: A causa della sua bassa tensione di vapore, l'esano puo' condensarsi alle normali temperature di spedizione, magazzinaggio e impiego. Questa condensazione comprometterebbe la concentrazione certificata della miscela gassosa. Pertanto in ogni momento durante la spedizione, il magazzinaggio e l'impiego bisogna prestare la massima attenzione affinche' le bombole di esano siano mantenute a una temperatura sufficientemente superiore alla temperatura di condensazione per la frazione volumetrica specificata alla pressione della bombola. 2.21.2 Vedere punto 2.14. 2.21.3. Da effettuare periodicamente ogni anno come descritto al Capo II, par. 12, c). 2.21.4.1 Vedere punto 2.4.1. 2.21.4.2 Vedere punto 2.7. 2.21.4.3. Vedere punto 2.12. Puo' essere utilizzato per la prova uno schema di collegamento come riportato nell'allegato numero 21. 2.21.4.5. Vedere 2.7. 2.21.4.6. Vedere 2.7. 2.21.4.7. L'interferenza complessiva per il canale CO e' controllata con le modalita' e con i gas sotto indicati _____________________________________________________________________ |classe classe| CO (zero) | CO (concentrazione) | |________________________________ |____________________ | 1 2 |15% CO2 + 7000 ppm (propano) vol.| 3.5% CO + 15% CO2 + | | | 7000 ppm (propano) | | | vol. |_____________|_________________________________|____________________ Per i canali CO2, HC, O2 l'interferenza e' determinata dagli altri componenti del gas diversi dal misurando, quando questi gas siano presenti nelle seguenti frazioni volumetriche massime: classe 1 ____________________________________ | 16% vol. CO2 | |__________________________________| | 6% vol. CO | |__________________________________| | 10% vol. O2 | |__________________________________| | 5% vol. H2 | |__________________________________| | 0.3% vol. NO | |__________________________________| | 2000 ppm vol. HC n-esano | |__________________________________| | vapore acqueo fino a saturazione | |__________________________________| 2.21.4.8 Vedere punto 2.15. 2.22 VERIFICA DEL CALCOLO DEL VALORE LAMBDA. Il valore lambda dev'essere calcolato con la formula che segue e verificato sull'apparecchio nella condizione di analisi di gas prodotti dal motore alimentato a benzina, gpl o metano, con miscele stabili delle seguenti frazioni volumetriche in N2: ______________________ | CO | 0.2% vol. | |_____|______________| | CO2 | 15% vol. | |_____|______________| Lambda = 1 +- 0.02 | HC | 50 ppm vol. | |_____|______________| | O2 | 0.2% vol. | |_____|______________| In alternativa potra' essere anche utilizzata miscela diversa verificando che il valore letto sullo strumento coincida, a meno dell'errore, con il valore calcolato dalla formula che segue: FORMULA PER IL CALCOLO DI LAMBDA ____________________________________________________________________ | | | (CO) 3.5 | |21.(CO2) +----+(O2)+(Hcv/4.--------------- -0.00877).((CO2)+(CO)))| | 2 3.5 + (CO)/(CO2) | | | |lambda----------------------------------------------------------- | | | | (CO)/(CO2) | |(21+0.5628.----------).(1+Hcv/4-0.01754/2).((CO)+(CO)+(HC).6.10-4)| | 3.5+(CO)/(CO2) | |__________________________________________________________________| _____________________________________________________________________ | |(Motori alimentati | | | a benzina = 1.85 |(CO),(CO2) e (O2) = % in vol. | | | |Hcv= |(Motori alimentati a GPL = 2.57 |(HC) = ppm in vol. | | | | |(Motori alimentati a metano = 4 | |_____|________________________________|_____________________________ 9.4 - BANCO PROVA GIOCHI 2.4 - Si chiarisce che la garanzia di assenza di slittamento fra pneumatico e piastra si intende soddisfatta nel limite del coefficiente minimo sviluppabile anche in condizioni di bagnato, da porre (maggiore o uguale a) 0,6. Oltre tale limite si verifichera' lo slittamento relativo. Non vi sara' quindi pericolo di sollecitare eccessivamente gli organi meccanici in quanto la sollecitazione trasversale massima sviluppabile e' simile a quella che si puo' ottenere nel normale esercizio stradale. 9.5 - FONOMETRO Come precisato nell'appendice X del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, il fonometro e' lo strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Lo strumento, quale fonometro di precisione, deve rispondere alle norme previste dalla pubblicazione 179 "Fonometri di precisione" seconda edizione della Commissione Elettronica Internazionale IEC e successive modificazioni ed integrazioni. Il riferimento normativo, per la individuazione delle specifiche tecniche dei fonometri, per la misura di livello di pressione sonora con determinate ponderazioni di frequenza e di tempi, e' la norma CEI 29-1, che riporta le norme contenute nella pubblicazione IEC numero 651 del 1979, di aggiornamento della pubblicazione IEC numero 179. I misuratori di livello sonoro riconosciuti idonei in base alle specifiche sopra richiamate, sono sottoposti a taratura almeno una volta l'anno. 9.6 - CONTAGIRI Si forniscono le seguenti prescrizioni di dettaglio: - risoluzione per indicazione digitale o analogica 10 giri/1' - fondo scala: 10.000 giri/1'; e' ammesso fondo scala di 9990 giri/1'; - errore massimo ammesso: assoluto = 20 giri/1' : relativo = 3% Tra i due si considera sempre il maggiore. La precisione puo' essere controllata per confronto con altri sistemi di misura del numero di giri. Per contagiri destinati a misure sui motori ad accensione comandata, il numero di giri di riferimento puo' essere ottenuto con un frequenzimetro simulatore. Gli apparecchi possono essere di tipo portatile o inglobati in altri apparecchi come analizzatori ed opacimetri. Essi debbono essere idonei alla misura del numero di giri per ogni tipo di alimentazione. 9.7 - PROVAFARI 2.1 - La direttiva 91/663/CEE relativa alla installazione dei dispositivi luminosi prevede che l'altezza da terra del bordo inferiore della superficie illuminante del proiettore anabbagliante possa variare da 500 mm. a 1200 mm. e che il proiettore fendinebbia abbia altezza da terra almeno pari a 250 mm. e comunque non superiore a quella dell'anabbagliante. In modo sintetico ed equivalente, con riferimento al centro ottico del proiettore, si precisa che il provafari deve permettere il controllo dei proiettori il cui centro ottico vari da 300 mm. a 1400 mm., altezze queste che comprendono in se' tutta la fascia di variabilita' ammessa per i proiettori anabbaglianti dalla citata direttiva 91/663/CEE. 2.4 - In armonia con la citata direttiva 91/663/CEE, l'abbassamento minimo consentito misurabile sullo schermo verticale simulato all'interno dello strumento posto a 10 m. di distanza dal proiettore, deve essere pari a quello che consegue ad una pendenza discendente della linea di demarcazione orizzontale fra zona oscura e zona illuminata, dell'1%, per altezza del proiettore fino a 80 cm., e dell'1,5%, per altezza del proiettore fino a 120 cm., talche' la predetta linea di demarcazione incontri la superficie del terreno non oltre 80 m. piu' avanti del proiettore stesso. Sul piano orizzontale lo spostamento dell'asse del fascio di luce puo' formare verso l'esterno un angolo non superiore a 1,5 gradi. Per il proiettore abbagliante si deve verificare che il centro della macchia di luce a piu' elevata intensita' luminosa coincida con il centro ottico dello strumento o da esso si sposti verso l'esterno per non piu' di 1,5 gradi corrispondenti a circa 1 cm. sullo schermo dello strumento. La massima intensita' luminosa del singolo proiettore deve essere non