(parte 1)
                                  Al C.S.R.P.A.D. di Roma
                                  Ai C.P.A.
                                  Ai sigg. coordinatori M.C.T.C.
                                  Agli uffici provinciali M.C.T.C.
                                    e, p.c. :
                                  Alla Direzione centrale III
                                  All'assessore      al      turismo,
                                  comunicazioni    e   trasporti   di
                                  Palermo
                                  All'assessorato   alla   presidenza
                                  della regione Sicilia
                                  Al     Ministero    dell'industria,
                                  commercio ed artigianato
                                  Alla Direzione centrale ISPESL
                                  Alla CONFAUTO
                                  All'AICA
                                  all'ANCI
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Dipartimento di pubblica sicurezza
                                  Al Ministero dei lavori pubblici
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  Alle questure della Repubblica
                                  Alla CUNA
                                  All'A.C.I.
                                  All'A.N.F.I.A.
                                  All'U.N.R.A.E.
                                  Alla FEDERAICPA
                                  All'U.N.A.S.C.A.
                                  Alla FEDERTAAI
                                  All'A.S.I.A.C.
                               CAPO I
                      PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE
PREMESSA
Con  D.M.  4 ottobre 1994 n. 653 pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del  26  novembre  1994,  si  e'  data
attuazione all'art. 241 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del   nuovo   codice   della  strada  che  prevede  l'approvazione  o
l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di  revisione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.  Cio' consentira' alle case
costruttrici   delle   attrezzature   sopra   citate   di  conseguire
l'omologazione del tipo o l'approvazione dei singoli esemplari  e  di
conseguenza   di   permettere  alle  imprese  di  autoriparazione  di
acquisire il possesso di attrezzature idonee  alla  esecuzione  delle
attivita'  di  verifica  e  di  controllo  del  parco  circolante che
rientrera' nel loro ambito di attivita'.
Il decreto in parola stabilisce i seguenti principi.
a) Le omologazioni e le approvazioni delle  attrezzature  di  cui  ai
punti  a),  b),  c), d), e), f), g) del D.M. 653/94, relative cioe' a
banco prova freni, opacimetro, analizzatore  gas  di  scarico,  banco
prova  giochi,  fonometro,  contagiri, provafari, sono effettuate dal
Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi  di  Roma
sulla base delle Specifiche tecniche contenute nel citato D.M. 653/94
ai  punti  a),  b),  c),  d), g), nell'appendice X del titolo III del
Regolamento di esecuzione ai punti e), f) e nella presente normativa.
b) Le omologazioni e le approvazioni delle  attrezzature  di  cui  ai
punti   h)   ed  l),  (ponte  sollevatore  e  pesa)  sono  effettuate
rispettivamente dall'Istituto Superiore Prevenzione e  Sicurezza  del
Lavoro    e    dal   Ministero   dell'Industria   del   Commercio   e
dell'Artigianato, sulla base delle specifiche tecniche  contenute  al
punto  h  del citato D.M. 653/94, nonche' ai punti h) ed l) dell'art.
241, comma 2 del D.P.R. n.495/92 e della  relativa  appendice  X  del
titolo III.
Ne  consegue  quindi  che  la prova della avvenuta approvazione delle
attrezzature in esame discendera' dal  rilascio  del  certificato  di
omologazione  o del verbale di approvazione del singolo esemplare, da
parte  degli  Enti  sopra  richiamati,  ciascuno  per  la  parte   di
competenza.
Le  specifiche  tecniche  contenute nell'allegato tecnico al D.M.  in
parola saranno pertanto utilizzate si  per  l'approvazione  dei  vari
tipi  o  modelli  di  attrezzatura  reperibili  in  commercio  o gia'
impiegati presso officine di autoriparazione, sia per  l'omologazione
e  l'approvazione  delle attrezzature che saranno prodotte dalla data
di entrata in vigore del citato D.M.  653/94.
Si chiarisce peraltro  che  nelle  procedure  di  omologazione  o  di
approvazione delle apparecchiature, il C.S.R.P.A.D. potra' avvalersi,
previa  autorizzazione  di  questa  Sede,  di  altri  C.P.A.   per la
effettuazione di  singole  prove  tecniche  ovvero  di  verifiche  di
idoneita'  iniziale  del  processo  produttivo  atto  a  garantire la
conformita' della  produzione,  di  controlli  di  conformita'  della
produzione  o  di  verifiche su singoli apparecchi gia' in esercizio,
mentre resta inteso che l'accensione del  procedimento,  il  rilascio
dell'atto  finale  e l'archivio centrale delle prove sara' tenuto dal
C.S.R.P.A.D.
Le procedure di omologazione o  di  riconoscimento  di  idoneita'  di
competenza  di  questa Amministrazione riguardano pertanto i seguenti
tipi di attrezzature:
a) - Banco prova freni
b) - Opacimetro
c) - Analizzatore gas di scarico
d) - Banco prova giochi
e) - Fonometro
f) - Contagiri
g) - Provafari
Ai sensi del citato C.d.S. e del D.M. 653/1994 ricorre l'obbligo, per
le apparecchiature di produzione  nazionale  ed  estera  prodotte  in
serie, di procedere all'omologazione ogni qualvolta la produzione sia
impostata in modo da garantire l'uniformita' degli esemplari prodotti
e  comunque  quando si supera la produzione di 20 esemplari nel corso
dell'anno solare.
Se non ricorrono le condizioni per la produzione di serie si  applica
la procedura dell'approvazione del tipo.
0. Definizioni
0.1 Omologazione del tipo di attrezzatura.
E'  la procedura in base alla quale un tipo di attrezzatura, prodotta
in serie, viene riconosciuta conforme alle caratteristiche dichiarate
dal Costruttore ed alle prescrizioni di cui al D.M. 653/94, a seguito
di verifiche e prove  eseguite  su  prototipo,  e  che  autorizza  il
Costruttore  o  persona  da  lui  delegata  ad emettere, sotto la sua
responsabilita' civile e penale, una dichiarazione di conformita' per
tutte le attrezzature di quel tipo, ai fini della loro  utilizzazione
da parte delle imprese di autoriparazione.
L'omologazione  concessa  ad  un  tipo  di  attrezzatura  decade  con
l'entrata in vigore di norme non congruenti con quelle sulla cui base
si e' rilasciata l'omologazione in parola.
0.2 Requisiti del Costruttore per il rilascio dell'omologazione.
Lo sviluppo tecnologico del settore  ha  determinato  la  nascita  di
aziende dedicate alla costruzione di specifici componenti che possono
costituire anche una parte essenziale della attrezzatura.
Alla   originaria  figura  del  Costruttore  che  produceva  tutti  i
componenti    dell'attrezzatura    si    e'     affiancata     quella
dell'assemblatore  che utilizza componentistica prodotta da terzi, ne
coordina  opportunamente  l'utilizzo  e  persegue  l'obiettivo  della
realizzazione del prodotto finale.
Nella  accezione corrente la figura del Costruttore si identifica con
la persona fisica o giuridica che  assume  la  piena  responsabilita'
della  produzione  e che dimostra di avere i mezzi per assicurarne la
conformita' ai requisiti di legge.
Pertanto  l'istituto  dell'omologazione  si  applica   solo   se   la
produzione  e'  impostata  in  modo  da garantire l'uniformita' degli
esemplari prodotti.
Condizione necessaria e'  che  il  costruttore  nazionale  od  estero
richiedente  l'omologazione  dimostri di poter disporre, pienamente e
liberamente, dei componenti impiegati e che essi  siano  univocamente
identificati  dal  marchio  di  fabbrica  e  dal  tipo;  all'uopo  e'
necessario che venga prodotta una dichiarazione esplicita  e  formale
di   disponibilita'   di   tali   componenti  rilasciata  dalla  casa
costruttrice originaria.
Sono   escluse   dichiarazioni   rilasciate   da   intermediari   e/o
rappresentanti commerciali.
Sono  da  escludere  forme  di  reperimento  di  tali  componenti che
utilizzino concessionari, agenti o  affiliazioni  della  stessa  casa
costruttrice  e  tanto  meno  forme  che  facciano  ricorso al libero
mercato.
La disponibilita' della fornitura potra'  riguardare  un  periodo  di
tempo determinato o esteso fino alla cessazione della produzione.
Tale  dichiarazione  non  e'  necessaria  nel caso in cui la fabbrica
costruttrice  sia  certificata  secondo  la   norma   UNI-EN   29002.
L'efficacia dell'omologazione sara' limitata al periodo coperto dalla
dichiarazione   o   dal   numero   degli   elementi   previsti  nella
dichiarazione  e  sara'  comunque  non  superiore  a  tre  anni,  con
possibilita' di proroga per due anni.
Il  Costruttore  che  intende presentare domanda di omologazione o di
approvazione del tipo di attrezzatura tecnica, dovra' preventivamente
proporre la documentazione  prevista  negli  allegati  alla  presente
circolare da 1 a 6, relativamente ai casi che ricorrono.
In  particolare  dovra'  essere  identificato,  mediante  deposito di
firma, il legale rappresentante della Societa', e  da  questi  dovra'
essere  nominato  il  personale  addetto  a  svolgere  le funzioni di
responsabile  tecnico,  di  sottoscrittore  della  dichiarazione   di
conformita' e del certificato di origine, di addetto alla trattazione
di pratiche presso il C.S.R.P.A.D. e la Direzione Generale.
Ciascun  documento  dovra'  essere  prodotto  in  tre  copie  di  cui
l'originale in bollo ed una sua copia saranno  trattenute  presso  il
C.S.R.P.A.D.,  mentre  la  terza copia sara' trasmessa alla Direzione
Generale M.C.T.C. - Direzione Centrale  IV  -  Div.  44  a  cura  del
C.S.R.P.A.D. citato.
0.3 Approvazione del tipo di attrezzatura.
L'approvazione del tipo di attrezzatura verra' utilizzata nel caso di
piccola  serie,  inferiore  alle 20 unita' prodotte nell'anno, ovvero
nel caso che la fabbrica non dimostri di  possedere  l'organizzazione
per  una  produzione  in  serie  a  seguito dei controlli del sistema
produttivo di cui alla tabella CUNA NC 090.16  o  alle  norme  UNI-EN
29002.
In   occasione   della   richiesta   di  accesso  alla  procedura  di
approvazione  del  tipo  per  un  numero  di  esemplari  previsto  ed
indicato,  e  del  certificato  di  idoneita'  tecnica  per  il primo
esemplare,  saranno  effettuate  dal  C.S.R.P.A.D.   o   dal   C.P.A.
autorizzato  le  verifiche  e  prove  previste  dalle disposizioni in
vigore e sara' redatto un verbale di prova complessivo da  parte  del
C.S.R.P.A.D.,  che  utilizzera'  all'uopo le eventuali prove eseguite
dai C.P.A. autorizzati.
Per i successivi esemplari,  la  copia  del  verbale,  autenticata  o
vistata dal CSRPAD per copia conforme, accompagnata da un certificato
di origine, costituira' la documentazione prodotta dalla fabbrica.
0.4 Tipo di attrezzatura.
Per    tipo    di   attrezzatura,   ai   fini   dell'omologazione   o
dell'approvazione del tipo, si intende un'apparecchiatura prodotta in
piu'  esemplari,  individuata  dalle  prescrizioni  tecniche  di  cui
all'appendice X art. 241 del Regolamento di esecuzione al C. d. S. ed
al D.M. 653/1994.
0.5 Caratteristiche costruttive.
Il  Costruttore  ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che intende
apportare alla produzione e che si rifletta sui dati relativi al tipo
omologato.
Le modifiche introdotte dalla fabbrica per diversificare o aggiornare
la produzione rispondente al  tipo  omologato  o  che  ha  conseguito
l'approvazione  del  tipo, saranno identificabili per confronto con i
documenti, disegni, schemi,  fotografie,  allegati  alla  domanda  di
omologazione o di approvazione del tipo.
Le  caratteristiche  costruttive  possono  essere  essenziali  e  non
essenziali  e  danno  luogo,  a  seconda  dei  casi,  ad  una   nuova
omologazione ovvero ad una nuova serie del tipo omologato.
0.5.1 Caratteristiche costruttive essenziali.
Sono annoverabili fra le caratteristiche costruttive essenziali tutte
le  specifiche  indicate  nei documenti, disegni, schemi, fotografie,
depositati  presso  il  C.S.R.P.A.D.  la  cui  modifica  comporta  la
ripetizione,  in  tutto o in parte, di verifiche e prove. In tal caso
la nuova attrezzatura dovra' essere identificata con un nuovo tipo.
0.5.2 Caratteristiche costruttive non essenziali.
Sono  caratteristiche  costruttive  non  essenziali  quelle  la   cui
modifica  non  comporta  la ripetizione di verifiche e prove, come ad
esempio quelle che consentono di utilizzare l'attrezzatura come parte
integrante di un piu' complesso sistema di controllo in una  stazione
di diagnosi, o che si concretano nella richiesta di adozione di parti
montabili in alternativa, anche se in conseguenza gli apparecchi sono
soggetti a prove.
0.6 Nuova omologazione o approvazione del tipo.
Nel  caso  in  cui  le  modifiche  si  riferiscano  a caratteristiche
costruttive essenziali, si fara'  luogo  al  rilascio  di  una  nuova
omologazione del tipo o di nuova approvazione del tipo.
0.7 Serie del tipo omologato non differenziata da quella precedente.
Se la modifica riguarda caratteristiche costruttive non essenziali si
procedera',  a  domanda  del  Costruttore,  ad identificare una nuova
serie del tipo omologato identificabile con una lettera di versione.
1. Norme di riferimento per l'omologazione del tipo di attrezzatura.
Le norme tecniche da applicare sono quelle contenute nell'art.    241
ed  appendice  X  del Regolamento di esecuzione al nuovo codice della
strada e nel D.M. 653/94.
Qualora  le  norme  del  Regolamento  e  quelle  del  decreto  citato
facessero   riferimento   a   disposizioni   oggetto   di   direttive
comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche  da  applicare  sono  quelle
contenute  in  tali  direttive;  e'  fatta  salva la facolta' per gli
interessati di richiedere per  l'omologazione,  l'applicazione  delle
corrispondenti  prescrizioni  tecniche  contenute  nei  regolamenti e
nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio  Europeo  per  le  Nazioni
Unite  -  Commissione  Economica per l'Europa -, cui il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione abbia aderito.
Possono anche essere prese in considerazione le prove  effettuate  da
laboratori   esteri,   ufficialmente   accreditati   dalle  Autorita'
competenti dei vari Stati membri, equivalenti alle verifiche e  prove
vigenti   in   italia.   E'  necessario  che  risulti  chiaramente  e
univocamente indicata, su tutti i documenti  prodotti,  la  norma  di
riferimento  ovvero la procedura di prova eseguita nonche' la marca e
il tipo di attrezzatura oggetto dell'omologazione. La  documentazione
esibita  sara'  resa  assieme alla sua traduzione ufficiale in lingua
italiana.
2. Campo di applicazione.
Le disposizioni indicate nella presente circolare  si  applicano  sia
alle  attrezzature per le quali la produzione e' impostata in modo da
garantire l'uniformita' degli esemplari  prodotti  sia  a  quelle  da
sottoporre a riconoscimento di idoneita'.
Il verificarsi della prima circostanza dovra' risultare dalla domanda
avanzata dalla fabbrica o dal suo legale rappresentante in nome e per
conto  della  stessa;  inoltre  il  CSRPAD  o il C.P.A.   autorizzato
accertera', quando venga avanzata una domanda di omologazione per  un
tipo  di  attrezzatura,  se la fabbrica sia dotata di equipaggiamenti
tali  da poter realizzare il controllo di qualita' e il controllo del
sistema produttivo atto ad assicurare la conformita' del prodotto fi-
nale secondo la tabella CUNA NC 090-16 o normativa equivalente  quale
quella contenuta nella norma UNI EN 29002.
La  fabbrica  costruttrice  dovra'  quindi  sottoscrivere  un atto di
sottomissione con il quale si impegna a consentire,  a  funzionari  a
cio'  delegati, il libero accesso agli impianti sia prima che durante
l'omologazione sia, in qualunque altro  momento,  nel  suo  corso  di
validita'.
3. Procedura amministrativa per l'omologazione.
Per  ottenere  l'omologazione  di  un  tipo di apparecchiatura dovra'
essere presentata al
             Ministero dei Trasporti e della Navigazione
        Direzione Generale della Motorizzazione Civile e T.C.
     Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi.
                        Via di Settebagni 333
                             00138 Roma
apposita domanda in triplice copia unitamente alle  attestazioni  dei
versamenti per l'importo in vigore al momento della domanda.
Copia  della domanda, a cura del CSRPAD sara' invitata alla Direzione
Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione -
IV Direzione Centrale - Divisione 44 assieme all'eventuale  richiesta
di  eseguire le prove presso C.P.A.  diverso dal CSRPAD che proporra'
relazione con proprie osservazioni in ordine alla domanda proposta.
In base alle tariffe attualmente in  vigore,  ai  sensi  della  legge
870/86, dovra' essere corrisposto :
-  per l'omologazione l'importo di L. 80.000 (tariffa 6) sul c/c 9001
e l'imposta di bollo L. 30.000 sul c/c 4028 per la domanda e  per  la
certificazione da rilasciare relativa alle prove effettuate.
-  per  l'approvazione  del  tipo  e  per gli esemplari successivi al
primo, L.50.000 sul c/c 9001 (tariffa 4) e L. 30.000 sul c/c 4028 per
la domanda e per la certificazione da rilasciare, relativa alle prove
effettuate.
Le attestazioni di versamento dovranno  essere  apposte  sulla  prima
copia della domanda.
Se   le  prove  sono  effettuate  presso  il  C.S.R.P.A.D.  o  C.P.A.
autorizzato, dovra' essere allegata anche l'attestazione dei  diritti
aggiuntivi  previsti  dal D.M. 20/06/92 (G.U. n. 179 del 31/07/92) ai
sensi dell'articolo 18 comma 3 della legge 1.12.1986, n 870.
In detta domanda il Costruttore o  il  legale  rappresentante  dovra'
precisare:
a) il tipo di apparecchio;
b) quanti apparecchi prevede di costruire nel corso di un anno;
c) in quale stabilimento viene prodotto l'apparecchio;
d) eventuali prove gia' effettuate di cui si vuole avvalere;
e)  dichiarazioni rilasciate dai fabbricanti di componenti impiegati,
   identificati con marchio di fabbrica e tipo.
All'atto dell'accettazione, la domanda di  omologazione  deve  essere
corredata della documentazione prevista al successivo punto 3.1.
Entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di accettazione deve
essere comunicata la data a partire dalla quale saranno disponibili i
prototipi   dell'apparecchiatura   da   sottoporre   alle   prove  di
omologazione.
Trascorso detto termine senza che la domanda sia stata completata con
la  indicazione  citata,  la sua validita' deve intendersi decaduta a
tutti gli effetti e pertanto verra' archiviata in via definitiva.
Il Costruttore puo' chiedere inoltre di  effettuare  le  verifiche  e
prove presso la propria sede o presso laboratori esterni. In tal caso
dovra'  inoltrare apposita richiesta e saranno applicate le procedure
previste dall'art. 19 della legge 870/86.
3.1 Documentazione preliminare tecnico-descrittiva.
Come gia' detto al punto 0.2 la fabbrica costruttrice,  in  occasione
della  prima  domanda  di  omologazione,  deve presentare i documenti
tecnico-descrittivi sulla ubicazione e consistenza degli impianti  di
produzione,  nonche' la documentazione che permetta di individuare le
varie   figure   rappresentative   della   societa'   che    richiede
l'omologazione.
Al  fine  di  chiarire  in  modo  univoco,  in  termini di contenuti,
l'insieme  delle  dichiarazioni,  deleghe,  mandati,  ecc.   che   e'
necessario acquisire agli atti, si allega un elenco di documentazione
per  l'accreditamento della fabbrica presso l'Amministrazione con gli
allegati dall'1 al 6.
3.2 Allegati alla domanda di omologazione.
Alla domanda di  omologazione  dovra'  essere  allegata  la  seguente
documentazione:
-  relazione  tecnica  relativa all'attrezzatura e in particolare sui
principi su cui si basa la misurazione dei  parametri.  La  relazione
deve  essere  compilata  secondo le prescrizioni tecniche costruttive
contenute nelle norme in vigore e le caratteristiche tecniche che  ne
discendono debbono essere riassunte in una scheda tecnica da allegare
alla relazione tecnica;
-    elenco    dei   componenti   essenziali,   con   le   rispettive
caratteristiche, completo di disegni, diagrammi, schemi, ecc.;
- informazioni generali sul software richiesto, se  lo  strumento  di
misurazione e' munito di microprocessore;
-  fac-simile  del  libretto  metrologico  e  della  dichiarazione di
conformita', o del certificato di origine nel  caso  di  approvazione
del tipo;
- libretto per l'uso e manutenzione che sara' fornito all'utente;
- manuale di servizio;
- fotografie esterne ed interne dello strumento.
-  eventuali  certificazioni in possesso della fabbrica che la stessa
chiede che vengano riconosciute valide.
Le certificazioni debbono essere firmate per copia conforme.
Al Costruttore potra' essere richiesta ulteriore documentazione utile
o necessaria per stabilire che lo strumento e' conforme ai  requisiti
richiesti dalle norme in vigore.
Tutti  i  documenti  previsti  nel  presente paragrafo debbono essere
sottoscritti  dal  funzionario  tecnico   responsabile   dell'ufficio
tecnico della casa costruttrice.
Tutti  i  documenti debbono essere in lingua italiana ed a cura della
fabbrica  costruttrice,  al  termine  delle  prove,  dovranno  essere
riuniti  in  un  unico  fascicolo  rilegato  unitamente al verbale di
prova.
L'autenticita' del fascicolo sara' certificata dalla  apposizione  di
un   sigillo   applicato   dal   C.S.R.P.A.D.  atto  a  garantire  la
impossibilita' di  alterazione  dei  dati  contenuti  nel  fascicolo.
Ciascun  documento dovra' essere prodotto in quattro copie di cui una
in bollo (un bollo da L. 15.000 sul documento).
3.3 Adempimenti del C.S.R.P.A.D. di Roma o del C.P.A.  autorizzato.
3.3.0 Accertata la validita' e la completezza della documentazione di
cui  ai  punti  precedenti,  il  C.S.R.P.A.D. o il C.P.A. autorizzato
fissa il luogo e la data di inizio delle prove con  tempestivita'  in
rapporto  alle  disponibilita'  operative e comunque entro 120 giorni
dalla data di presentazione della domanda.
Il C.S.R.P.A.D. o il C.P.A. autorizzato informeranno la  D.G.M.C.T.C.
-  Divisione 44, della data di inizio delle prove onde predisporre la
eventuale presenza di propri funzionari.
Qualora della prova o delle prove sia  incaricato  altro  C.P.A.,  il
C.S.R.P.A.D. trasmette la documentazione e le prescrizioni necessarie
alla loro effettuazione e attende di riceverne l'esito.
Qualora  l'apparecchio  non  venga  presentato alla data fissata o in
caso di esito sfavorevole di una o piu' prove, il C.S.R.P.A.D., o  il
C.P.A. autorizzato, fissera', d'intesa con la ditta, una seconda data
di inizio o di completamento delle prove medesime.
La   mancata   definizione   della  seconda  visita  determinera'  la
trasmissione agli atti della domanda di omologazione.
In ogni caso le visite  e  prove  gia'  effettuate  dovranno  formare
oggetto di verbalizzazione.
Nell'istruttoria  di  quest'ultima  domanda potranno essere omesse le
verifiche e prove gia' effettuate  e  verbalizzate  a  seguito  della
precedente domanda.
Qualora  venga  prodotta la certificazione di prove effettuate presso
uno Stato estero, questa dev'essere esibita in lingua italiana ovvero
corredata da traduzione ufficiale.
I risultati delle verifiche e prove devono essere verbalizzati subito
dopo l'espletamento delle medesime  ed  in  ogni  caso  entro  trenta
giorni dalla data di ultimazione di tutte le verifiche e prove.
3.3.1  Completate  le verifiche e prove di omologazione dovra' essere
redatto verbale in quattro copie di cui una in bollo (un  bollo  ogni
quattro pagine).
Il verbale dovra' riportare l'esito delle verifiche e prove.
3.3.2  Il  Direttore  del C.S.R.P.A.D., constatato l'esito favorevole
degli  accertamenti,  emettera'  il   certificato   di   omologazione
provvisto  del  relativo  numero e trasmettera' una copia in bollo di
tutto il  fascicolo  rilegato,  come  indicato  al  punto  3.1,  alla
fabbrica  Costruttrice  ed  una  copia autentica in carta libera alla
Direzione Generale M.C.T.C. - Divisione 44.
La numerazione da attribuire al  prototipo  omologato  sara'  fornita
come indicato nell'allegato numero 9.
3.3.3  Il  C.S.R.P.A.D.  provvedera'  anche  a  diramare  agli Uffici
Provinciali, con  l'eventuale  apporto  della  Societa'  interessata,
copia  del  deposito  della  firma del rappresentante legale all'uopo
delegato a sottoscrivere  le  dichiarazioni  di  conformita'  e,  per
facilitare  la  consultazione,  trasmettera'  anche  fac-simile della
dichiarazione di conformita'.
3.3.4 Con cadenze non superiori a 6 mesi la Direzione Generale  della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, avvalendosi del
C.S.R.P.A.D.,  curera'  la redazione aggiornata di un elenco per tipo
di apparecchiatura e per societa',  degli  apparecchi  omologati  che
sara' inviato a tutti gli Uffici Provinciali e sara' reso disponibile
per  le associazioni di categoria e per tutti coloro che ne facessero
richiesta.
4. Adempimenti della fabbrica.
L'omologazione comporta da parte del Costruttore il rilascio  di  una
dichiarazione di conformita' al tipo sottoposto a prove.
Ciascuna  attrezzatura,  per essere utilizzata, deve essere corredata
dalla dichiarazione di conformita' sottoscritta dalla persona  fisica
che  ha  la  rappresentanza  della  fabbrica costruttrice o da questa
delegata.
In caso di apparecchi  fabbricati  all'estero,  la  dichiarazione  di
conformita'  sara' sottoscritta dal rappresentante legale in Italia o
da persona fisica da questi all'uopo delegata.
La  firma  suddetta  dev'essere  autenticata  e  depositata  con   la
documentazione amministrativa della fabbrica presso il C.S.R.P.A.D.
Le  case  costruttrici  dovranno,  per  ciascun tipo di attrezzatura,
annotare su apposito registro con numerazione progressiva  e  con  la
indicazione   del  numero  progressivo  e  della  relativa  data,  le
dichiarazioni di conformita' rilasciate per tipo di attrezzatura.
Tale registro dovra' essere  posto  a  disposizione  della  Direzione
Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione o
del C.S.R.P.A.D. per essere consultato in qualsiasi momento.
In  caso  di  smarrimento,  sottrazione, distruzione o deterioramento
della dichiarazione di  conformita'  originale  gia'  emessa  per  un
apparecchio,  la  fabbrica  ovvero  il  suo rappresentante legale, ne
emette il duplicato che unitamente alla relativa denuncia debitamente
vistata dall'Organo di Polizia che l'ha ricevuta,  verra'  presentata
agli  uffici  Provinciali  della  Motorizzazione  Civile in occasione
della predisposizione della concessione ad  effettuare  le  revisioni
dei veicoli o dei controlli periodici.
Copia  della  stessa  denuncia vistata sara' trattenuta in atti dalla
fabbrica a giustificazione dell'avvenuto rilascio del duplicato della
dichiarazione di conformita' e ne sara' data menzione nel registro.
Inoltre la fabbrica applichera' su ogni apparecchio conforme al  tipo
omologato una targhetta con le seguenti informazioni:
- marchio o ragione sociale del Costruttore;
- tipo o modello;
- anno di costruzione;
- n. di omologazione (nel caso di approvazione del tipo, relativo
  n. del verbale del C.S.R.P.A.D.);
- numero di serie dello strumento;
- condizioni eventuali d'impiego;
-  campo delle condizioni ambientali entro il quale lo strumento puo'
  essere correttamente impiegato.
La targhetta deve essere metallica e stabilmente  fissata  al  telaio
dell'apparecchiatura con rivetti.
Tutte  le scritte debbono essere indelebili, inalterabili nel tempo e
applicate in posizione facilmente individuabile;
La dimensione dei caratteri dev'essere (maggiore o uguale a) 3 mm;
Dal manuale di uso e manutenzione deve essere indicata  la  posizione
della targhetta anche con l'ausilio di un disegno.
L'eventuale  targhetta  aggiuntiva  di  aggiornamento  deve  avere le
stesse caratteristiche della targhetta principale.
5. Verifica del processo produttivo e conformita' del prodotto
Come   riportato  al  punto  2,  nella  fase  preliminare  o  in  via
eccezionale  contestualmente  a  quella   dello   svolgimento   delle
verifiche  e  prove  per l'omologazione, da parte del C.S.R.P.A.D.  o
del C.P.A. autorizzato dovra' essere effettuato un sopralluogo per la
ricognizione  degli  impianti  di  produzione  con  la  finalita'  di
accertare  che  l'organizzazione  della  fabbrica  offra  sufficienti
garanzie in termini di controllo del processo  di  produzione  e  che
siano  stabilmente  in atto procedure finalizzate alla verifica della
conformita' dell'attrezzatura all'esemplare omologato.
Le procedure da seguire nel  controllo  dovranno  essere  conformi  a
quanto   previsto   nella   tabella  CUNA  NC  090-16;  il  controllo
sopraddetto  non  sara'  necessario  se  la  casa   costruttrice   e'
certificata  secondo  le  norme  UNI-EN  29002  per  la  parte  delle
verifiche  della  conformita'  del  prodotto   alle   caratteristiche
soggette a regolamentazione.
6. Tariffe.
Come gia' riferito al  precedente  paragrafo  3,  se  le  prove  sono
effettuate  presso  il  C.S.R.P.A.D.  o  il  C.P.A.  autorizzato  con
l'impiego di apparecchiature e laboratori dell'Amministrazione, oltre
alle tariffe previste dalla legge 870/86 per l'omologazione e l'unico
esemplare, si applicheranno le tariffe  previste  nel  D.M.  20/06/92
(G.U.  n.  178 del 31/07/92), secondo quanto disposto dall'art. 18, 3
comma della citata legge 870/86.
7. Controlli di conformita'.
I  controlli   sono   disposti   dalla   Direzione   Generale   della
Motorizzazione  Civile  e  dei  Trasporti  in  Concessione, Direzione
Centrale IV, Div. 44 - autonomamente o su proposta del C.S.R.P.A.D. -
e possono essere effettuati ai sensi e nei modi  stabiliti  dall'art.
77   del   C.d.S.   sia   in   fabbrica  che  presso  le  imprese  di
autoriparazione, ivi comprendendo quelli sulla  corretta  tenuta  del
registro delle dichiarazioni di conformita'.  I relativi oneri sono a
carico del titolare dell'omologazione.
8. Procedure transitorie.
8.1  Al  fine di procedere rapidamente all'approvazione dei vari tipi
di  attrezzatura  e  in  particolare   degli   opacimetri   e   degli
analizzatori di gas di scarico, viene istituita la seguente procedura
valida  per  attrezzature  gia' commercializzate, anche se non ancora
vendute, ma gia' approvate secondo la precedente normativa.
Le fabbriche in possesso di una  comunicazione  di  rispondenza  alla
precedente  normativa  (DPR  n.  323/71,  Direttiva  72/306/CEE, CUNA
005.11, 005.04, 005.05 ecc.) debbono inoltrare domanda d'omologazione
corredata con i relativi allegati  come  precisato  al  punto  3.1  e
possono  chiedere  di  considerare  valide  le  prove  contenute  nei
relativi verbali.
Il C.S.R.P.A.D., accertato che non sussistano  modifiche  essenziali,
integrera'  i  verbali soltanto con le verifiche e prove per le quali
non si puo' fare riferimento a quelle gia'  effettuate  riservandosi,
nei  casi dubbi, la possibilita' di ripetere qualsiasi prova prevista
nelle nuove disposizioni per l'omologazione.
Analogamente si fara' anche  per  prove  contenute  nei  verbali  del
C.S.R.P.A.D.  relative alla rispondenza al progetto OIML R99 edizione
1991. (Autorizzazione con  lettere  ministeriali  n.    832.4049  del
3/10/1992 e 2088.4103.8-L del 18.2.1993).
La  procedura  semplificata  sopraindicata  sara'  attuabile  per  le
domande presentate sino al 31/12/1996.
Per le altre attrezzature, non soggette ad accertamento di  idoneita'
sino  alla  data  di entrata in vigore del D.M. 653/94, dovra' essere
presentata  domanda  di  omologazione  secondo  quanto  disposto   al
paragrafo 3.
8.2  La  fabbrica  puo'  emettere dichiarazione di conformita' ovvero
certificato di origine anche per  apparecchi  che  siano  stati  gia'
consegnati   agli   utilizzatori.   In   tal  caso  dovra'  procedere
all'applicazione di una  nuova  targhetta  di  identificazione  e  ad
apportare tutte le modifiche rese necessarie per adeguare l'esemplare
alle   caratteristiche   previste   per   il  corrispondente  modello
omologato.
Nella dichiarazione di  conformita'  o  nel  certificato  di  origine
dovra' risultare l'anno di messa in servizio e l'annotazione:
   "USATO PRIMA DEL RILASCIO DEL PRESENTE DOCUMENTO"
L'adeguamento  all'attuale  normativa, con conseguente rilascio della
dichiarazione  di  conformita',  puo'  essere  effettuato  solo   per
apparecchi per i quali la fabbrica ha ancora in produzione il modello
il  cui  prototipo  sia  stato gia' omologato secondo le nuove norme.
Negli altri casi si adottera'  la  procedura  prevista  per  il  caso
dell'approvazione  del  tipo,  ma  senza  limite  per il numero degli
esemplari.
9. Chiarimenti alle prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento e
   nel D.M. 653/94.
Il C.S.R.P.A.D. o i C.P.A. autorizzati  procederanno  a  svolgere  le
prove  di  omologazione  o  di approvazione del tipo di attrezzatura,
riscontrandone la rispondenza alle prescrizioni di  cui  all'allegato
tecnico al D.M. 653/94.
Le  prescrizioni  di cui all'allegato tecnico citato saranno tenute a
riferimento in sede di verifica della persistenza  dei  requisiti  di
idoneita',  dal C.S.R.P.A.D. o dai C.P.A.  autorizzati, nonche' dagli
Uffici  Provinciali  che  operano  nell'ambito   dei   controlli   da
effettuare  ai  sensi  dell'art.  80  C.d.S., al fine di accertare lo
stato di efficienza e funzionalita' delle attrezzature  in  dotazione
alle  officine  di  autoriparazione  titolari  di  concessione per il
controllo periodico dei veicoli in circolazione.
In ordine al citato allegato tecnico, si forniscono i  chiarimenti  e
le  modalita'  interpretative  di seguito riportate, tenendo presente
che le numerazioni indicate per i diversi paragrafi  sono  le  stesse
utilizzate nell'allegato in questione.
Si  chiarisce  preventivamente  che le norme richiamate nei paragrafi
destinati alla "SICUREZZA" relative ai vari apparecchi,  sono  quelle
riportate  nelle tabelle UNI-EN 282-1 e UNI-EN 292-2 per la sicurezza
d'esercizio e della UNI-EN 60204-1 per la parte elettrica.
9.1 BANCO PROVA FRENI
1.1.3 - EFFICIENZA FRENANTE
Il valore dell'efficienza frenante e' riferita alla somma delle forze
frenanti di tutte le ruote, alla soglia di  slittamento,  sempre  che
esso si verifichi.
Altrimenti  ci si riferisce semplicemente alla somma dei valori delle
forze frenanti massime misurate, anche se una sola  o  nessuna  ruota
dell'asse arriva allo slittamento.
Per  "peso  a vuoto" del veicolo deve intendersi la tara, intesa come
somma della massa del veicolo in ordina di marcia e della  massa  del
conducente posta pari a 70 Kg.
1.2.2 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI RULLI
Le  condizioni  ivi espresse (carreggiata minima di almeno 800 mm.  e
massima non inferiore a 2200 mm.; lunghezza rulli (maggiore o  uguale
a)  600  mm.)    per  le caratteristiche dimensionali dei rulli, sono
riferite alla carreggiata del veicolo menzionato,  in  modo  atipico,
rispetto al bordo interno del pneumatico.
Con  tale assunto deriva che, mentre la carreggiata minima di 800 mm.
coincide con la distanza fra bordi interni dei rulli, la  carreggiata
massima,  coerentemente,  risulta pari a 800+2x600=2.000 mm., essendo
600 mm. la lunghezza minima dei rulli stessi. La  dimensione  massima
non  inferiore  a  2.200  mm.  va  intesa quale quella necessaria per
tenere conto anche dell'ingombro della sezione media dei pneumatici.
Poiche' tuttavia la definizione riportata nel  D.M.  653/94  potrebbe
dare  luogo  ad  equivoci  interpretativi,  si  chiarisce che essa va
intesa nel senso che:
"la distanza tra i bordi interni  dei  rulli  deve  essere  minore  o
uguale  a  800 mm. e la distanza tra i loro bordi esterni deve essere
maggiore o uguale a 2000 mm."
1.3.3 - PRECISIONE DI MISURA
Si allega la fig. 1 di cui al D.M. 653/94, quale allegato n. 8.
1.3.9 - 1.3.10 - 2.3.10 - 2.3.10.1 - TARATURA DI SOGLIE DI ALLARME
- La taratura della soglia di slittamento  ordinariamente  realizzata
per  via  hardware,  potra' essere ottenuta anche con opportuno soft-
ware, purche' in ogni caso l'accesso alla  variazione  dei  dati  sia
consentito solo con chiave di ingresso riservata.
- Come gia' chiarito con circolare n. 270/93 del 30.11.1993, il tasso
di frenatura del freno di servizio deve essere (maggiore o uguale al)
25%  se conglobato con il freno di soccorso, e (maggiore o uguale al)
15% se non conglobato con il freno di soccorso.
- Anche se sara' sufficiente il sistema di pesatura del singolo asse,
per misurare l'efficienza frenante, e' comunque  utile,  ai  fini  di
piu' puntuali indagini, avere la possibilita' di determinare anche la
pesatura sulla singola ruota.
1.3.10 - SOGLIE DI ALLARME
Nel   punto   in   esame   si   stabiliscono,   tra  l'altro,  limiti
dell'efficienza  frenante  e  dello  squilibrio  di   frenatura,   in
corrispondenza  dei  quali deve essere possibile tarare una soglia di
allarme ottico ed acustico, che avverta l'operatore  che  non  si  e'
raggiunto il valore minimo prescritto.
Il frenometro deve essere in grado di apprezzare e segnalare i valori
medi   di   efficienza   frenante  riportati  al  punto  a),  1.3.10,
dell'allegato tecnico al D.M. 653/94 per  tutti  i  veicoli  che,  ai
sensi  dell'art.  80  comma  8  del C.d.S., possono essere oggetto di
verifica  da  parte  di  officine  di   autoriparazione   munite   di
concessione ministeriale; tali veicoli, oltreche' quelli appartenenti
alla  categoria  internazionale M1, sono anche quelli delle categorie
M2 ed N1, rispettivamente entro i 16 posti complessivi  ovvero  entro
le 3,5 tonnellate.
Peraltro,  con  circolare D.G. 270-D.C. IV A126 del 30 novembre 1993,
questa Direzione Generale aveva gia'  emanato  disposizioni  uniformi
per  la  misura  dell'efficienza  frenante dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi la cui validita' si riconferma anche  alla  luce  delle
vigenti disposizioni, con la sola avvertenza che con i criteri di cui
al  paragrafo  3  della  predetta circolare si valutera' l'efficienza
frenante dei veicoli di cui al citato art. 80 comma 8, mentre  con  i
criteri  di cui al paragrafo 4 si valuteranno tutti gli altri veicoli
riconducibili alle altre categorie internazionali, e  pertanto  anche
di  quelli  delle  categorie  M2  con piu' di 16 posti complessivi, e
della categoria N1 con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate.
Infatti per i veicoli della categoria M2 sino a 16 posti ed N1 sino a
3,5  tonnellate,  il  rapporto  fra  massa  complessiva e tara, e' in
genere non superiore a 2, e pertanto e' ancora accettabile utilizzare
i limiti di efficienza frenante della categoria M1 (50% per il  freno
di  servizio,  25%  per  il  freno  di  soccorso, 15% per il freno di
stazionamento), tenuto anche conto che la efficienza da  misurare  in
sede  di  verifica  periodica  con  veicolo carico, e' pari al 80% di
quella accertata per il veicolo in sede di omologazione.
Anche  se  non  pertinente  inoltre  con  l'oggetto  della   presente
circolare, conviene qui chiarire che, ai fini della valutazione della
efficienza  frenante  dei  veicoli di cui al paragrafo 4 della citata
circolare n.  270/93,  (allegato  n.  22)  con  le  avvertenze  sopra
riportate,  deve  intendersi  che  per  il  freno  di  soccorso  e di
stazionamento di tali veicoli, valgono gli stessi criteri  citati  al
paragrafo   3   della   circolare   n.   270/93  (25%  soccorso,  15%
stazionamento).
1.3.11 - STAMPA DATI RILEVATI
Si chiarisce che il frenometro deve essere in  grado  di  rilevare  e
stampare:
a)  la  massima  forza  frenante  delle ruote di destra e sinistra di
ciascun asse e la loro differenza, all'istante di bloccaggio ruote;
b) il rapporto fra la differenza istantanea massima fra le  forze  di
frenatura  delle  ruote di un asse nel corso di tutta la frenatura, e
il valore piu' elevato fra le due forze frenanti delle medesime ruote
al momento del bloccaggio (dissimetria di frenatura);
c) il valore dell'efficienza di frenatura del veicolo,  distintamente
per   il   freno   di  servizio,  di  soccorso  e  di  stazionamento;
facoltativamente, il valore dell'efficienza di  frenatura  nelle  tre
condizioni dette, per ogni singolo asse o per ogni singola ruota;
d)  facoltativamente  il  valore  dello sforzo al pedale per ciascuna
prova (punto 1.3.12).
La stampa dei risultati deve  essere  preceduta  dalla  stampa  degli
estremi  di  identificazione  del  frenometro  (nome  della fabbrica,
modello, numero di identificazione). Ove il frenometro sia dotato  di
tastiera,  deve essere possibile la stampa dei dati di individuazione
del veicolo provato (targa, n. di telaio).
La stampante, ove esista, deve essere tale da impedire alterazioni  o
difformita'  dei  dati  stampati  rispetto  a  quelli  elaborati  dal
frenometro.
1.3.12 - MISURATORE SFORZO AL PEDALE
Per il misuratore di sforzo al pedale del freno si chiarisce  che  e'
prevista la trasmissione dei dati a distanza senza cavi.
2.2.2 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI PIASTRE
Per  i  frenometri  a  piastra  si chiarisce che la lunghezza massima
della piastra  deve  intendersi  comprensiva  delle  zone  dotate  di
sensore e delle relative rampe di accesso.
Tuttavia  la lunghezza della parte delle piastre, utile ai fini dello
sviluppo della fase frenante e della misura del relativo sforzo, deve
essere sufficiente a permettere l'arresto entro i confini di essa,  a
partire da velocita' iniziale maggiore o uguale a 10 Km/h.
In  assenza  di  specifiche  definizioni  normative  ed in analogia a
quanto previsto per i frenometri a rulli, si precisa che la  distanza
fra bordi esterni delle piastre deve essere maggiore o uguale di 2000
mm.
Si  ribadiscono  inoltre  le  osservazioni  gia'  effettuate  per  il
frenometro a rulli, ai punti 1.1.3, 1.3.10, 1.3.11,  1.3.12  valevoli
anche per i punti 2.1.3, 2.3.10, 2.3.11 e 2.3.12.
9.2 OPACIMETRO
1 - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.
La presenza di una lente focalizzante sia sulla sorgente luminosa che
sulla  fotocellula  o fotodiodo puo' essere evitata se il costruttore
dimostri che sono rispettati i punti 2.3 e 2.5 dell'allegato  tecnico
al   D.M.   653/94  riguardante  l'attrezzatura  in  questione.  Tale
dimostrazione puo' essere fatta anche in camera oscura  rilevando  il
valore  sul  ricevitore sia con la camera dell'opacimetro montata che
senza  camera.  Naturalmente  devono  essere  previste   o   simulate
eventuali  restrizioni  per il passaggio del raggio luminoso. In ogni
caso e' ammesso l'errore  previsto  al  punto  2.3  (1%  della  scala
lineare).
2.1 - SONDA DI PRELIEVO.
La  superficie  della  sonda  dovra'  essere  non superiore al 5 % di
quella del tubo di scarico. Al fine d'evitare  la  proliferazione  di
sonde  di diverso diametro, potranno essere ammesse, per opacimetri a
flusso parziale, sonde con rapporto maggiore, purche' il  costruttore
dimostri che utilizzando un motore da 2500 cm3 sovralimentato, al re-
gime di giri di potenza massima, la contropressione misurata nel tubo
di scarico in corrispondenza all'entrata della sonda non superi 75 mm
d'acqua.   Si possono utilizzare tubi di prolunga che debbono evitare
l'infiltrazione  d'aria  nel  punto  di  giunzione,  presentare   una
pendenza  ascendente  e  garantire  la  posizione della sonda tale da
raccogliere un campione equivalente a quello  che  verrebbe  ottenuto
mediante prelievo isocinetico.
2.5 - RICEVITORE DI LUCE.
L'angolo  massimo  di  incidenza non puo' superare i 3 gradi. In ogni
caso la verifica puo' essere omessa se le prove previste al  punto  1
hanno esito favorevole.
2.6 - INDICATORE DI MISURA.
Di  seguito  viene  riportato il primo comma del par. b, 2.6 del D.M.
653/94 con le correzioni degli errori di stampa presenti nel testo:
"L'indicatore di misura  dell'opacimetro  deve  avere  due  scale  di
misura, una in unita' assolute di assorbimento luminoso variabile nel
campo tra 0 (progessione aritmetica) (infinito) 1/m e l'altra lineare
variabile nel campo tra 0 (progessione aritmetica) 100%;
le  due  scale si estendono da 0, per un flusso luminoso totale, sino
al massimo della scala per l'oscuramento completo.
Per i massimi della  scala  si  ritengono  validi  anche  i  seguenti
valori:
       scala K = tra 0 (progessione aritmetica) 9.99 m-l
       scala % = tra 0 (progressione aritmetica) 99.9  "
2.7 - AZZERAMENTO E VERIFICHE.
Il   valore   del   filtro   ottico   deve   essere   conosciuto  con
un'approssimazione di +- 0.025 1/m e di conseguenza anche  il  valore
letto  sull'indicatore dell'apparecchio non deve differire di +- 0.05
1/m.
2.8.2 - TEMPO DI RISPOSTA DOVUTO A FENOMENI FISICI.
Considerato  che  non  sempre  e'  agevole  la  verifica del tempo di
riempimento della camera  di  fumo,  in  alternativa  e'  ammesso  il
ricorso al calcolo analitico del tempo citato, facendo riferimento al
volume  di gas prodotto da motore diesel da 1300 cc al regime di 3000
giri/min, diametro del terminale di scarico (diametro) 35 mm,  avendo
cura  di  conteggiare  nel  volume  da riempire quello della camera e
delle tubazioni di collegamento, nell'ipotesi di temperatura costante
dei gas dalla sonda al punto di misura.
2.9.1 - PRESSIONE DEL FUMO DA MISURARE E PRESSIONE DELL'ARIA DI
        RICIRCOLO.
La camera di misura dovra' avere  un  sensore  per  la  misura  della
pressione  con  una precisione di almeno 5 mm di colonna d'acqua.  Il
superamento della pressione di 75 mm di colonna d'acqua  puo'  essere
accertato  o  direttamente  dall'operatore  o  attraverso  sistemi di
allarme automatici o di inibizione della procedura  di  prova  oppure
con   correzione   del   valore   di   opacita'  misurato  attraverso
l'elaborazione del  microprocessore  dell'opacimetro.    Quest'ultimo
sistema   dev'essere  valutato  e  ritenuto  ammissibile  al  momento
dell'omologazione dal CSRPAD o dal C.P.A.  autorizzati.
Per quanto concerne la verifica della variazione del coefficiente  di
assorbimento,  corrispondente  a  circa  1.7  1/m,  per effetto della
variazione della pressione del gas,  considerata  la  difficolta'  di
disporre di un gas con valore di opacita' nota, si potranno ammettere
le seguenti alternative:
- confronto con l'opacimetro campione previsto al punto 2.6;
-  valutazioni  analitiche  e/o grafiche che dimostrino la stabilita'
della  lunghezza  della  colonna  di  gas  attraversata  dal   raggio
luminoso.
Tale  relazione  verra' allegata alla scheda tecnica da presentare al
C.S.R.P.A.D.  ed  al  riguardo  si  potranno  adottare   prescrizioni
tecniche previste da tabelle ISO.
2.9.2 TEMPERATURA DEL GAS DA MISURARE.
La  temperatura  del gas al momento della misura deve trovarsi almeno
fra i 70 gradi centigradi ed una temperatura  massima  stabilita  dal
costruttore dell'apparecchio. Tale condizione e' possibile ottenere:
a)  preferibilmente con il riscaldamento delle pareti della camera ad
una temperatura superiore  a  70  gradi  centigradi.    In  tal  caso
dev'essere   inibito   l'utilizzo  dell'apparecchio  per  temperature
inferiori  della  camera.  L'apparecchio  deve   essere   dotato   di
termometro per il rilievo della temperatura massima. Tale indicazione
deve essere utilizzata per l'inibizione automatica o manuale dell'uso
dell'apparecchio,  avvertendo in quest'ultimo caso l'operatore con un
segnale acustico.
La verifica del sistema di riscaldamento  e  di  coibentazione  viene
effettuata  introducendo  un  flusso di aria calda (Q = 2 1/s per gli
opacimetri a prelievo parziale e Q = 40  1/s  per  gli  opacimetri  a
prelievo  totale.  La  portata  per gli apparecchi dotati di pompa di
prelievo sara' quella della  pompa  stessa.)    dalla  sonda  ad  una
temperatura  di  (70  +-  2)  gradi  centigradi  e verificando che in
qualsiasi punto del percorso del raggio luminoso il gas non abbia una
temperatura inferiore a 70 gradi centigradi.  La temperatura  esterna
dev'essere di (20 +- 5) gradi centigradi.
L'apparecchio  deve essere dotato di un termometro il cui sensore sia
posizionato in modo da indicare la  temperatura  rappresentativa  del
flusso  del gas e che abbia una velocita' di risposta inferiore a 5 s
ed una precisione di +- 5 gradi centigradi
b) In alternativa al sistema previsto al punto a) si  puo'  ammettere
la  procedura  di  riscaldamento  utilizzando  i  gas  di scarico del
veicolo da sottoporre a prova. In  tal  caso  l'operatore  procedera'
seguendo  le  istruzioni  del  costruttore  dell'opacimetro  prima di
iniziare la prova.
La procedura prevista dal  costruttore  dovra'  essere  valutata  nel
corso delle prove di omologazione dell'apparecchio.
In   ogni   caso   si   dovra'   verificare,  dopo  il  riscaldamento
dell'apparecchio,   l'efficacia   del   sistema   di   coibentazione,
introducendo  un flusso di aria calda (Q = 2 1/s per gli opacimetri a
prelievo parziale e Q = 40 1/s per gli opacimetri a prelievo  totale.
La  portata  per  gli  apparecchi  dotati  di pompa di prelievo sara'
quella della pompa stessa) dalla sonda ad una temperatura di  (70  +-
2) gradi cemtigradi e verificando che in qualsiasi punto del percorso
del  raggio  luminoso il gas non abbia una temperatura inferiore a 70
gradi centigradi con una temperatura  esterna  di  (20  +-  5)  gradi
centigradi.
L'apparecchio  dev'essere  dotato di un termometro il cui sensore sia
posizionato in modo da indicare la  temperatura  rappresentativa  del
flusso  del gas e che abbia una velocita' di risposta inferiore a 1 s
ed una precisione di +- 2 gradi centigradi.
2.11 - DISPOSITIVI AUSILIARI.
2.11.1 - DISPOSITIVI ANTICONDENSA.
Per rendere l'apparecchio idoneo alle prescrizioni indicate al  punto
2.9.2  si  possono  adottare  dei sistemi ausiliari. In tal caso essi
fanno parte della dotazione dell'apparecchio.
2.11.2 - STAMPANTE.
Nel caso di trasmissione  dei  dati  ad  una  stampante  deve  essere
possibile  controllare  la  perfetta  ricezione degli stessi. In ogni
caso la stampante, se esiste, deve consentire almeno  la  stampa  dei
dati riportati nell'allegato n. 14.
2.12
Al  fine  di  consentire  controlli periodici da parte dei funzionari
della  D.G.  M.C.T.C.,  viene  istituito  un   libretto   metrologico
dell'apparecchio  conforme  al  modello  allegato  n.  19, che verra'
fornito dal costruttore dell'apparecchio e costituira'  il  documento
che  inizialmente  verra' vistato dall'Ufficio Provinciale competente
per la localita' ove e' ubicata l'officina e  verra'  successivamente
utilizzato per riportarvi l'esito delle visite effettuate dai tecnici
della fabbrica, da quelli da quest'ultima autorizzati, da tecnici del
C.S.R.P.A.D.   o   del  C.P.A.  autorizzato  o  da  Enti  cui  questa
Amministrazione si riserva di fornire l'elenco.
La  periodicita'   dei   controlli   e'   fissata   dal   costruttore
dell'apparecchiatura  e  comunque non puo' superare il limite massimo
di 12 mesi.
9.3 - ANALIZZATORE GAS DI SCARICO
1 - Gli analizzatori portatili, trasportabili e fissi di classe  1  e
di  classe 2 che rispondono alle prescrizioni tecniche di cui al D.M.
n. 653/94 e alle relative prove di omologazione sono  utilizzati  nei
controlli  periodici  degli  autoveicoli in circolazione equipaggiati
con motori ad accensione comandata.
2 - Gli apparecchi di classe 1 e 2 che rispondono al presente decreto
debbono misurare almeno:
   classe  1 - CO (corretto) e valore lambda (per veicoli catalizzati
              e regolati con sonda lambda);
   classe 2 - CO (corretto) (per tutti gli altri veicoli).
Gli apparecchi  di  classe  1  dovranno  rispettare  le  prescrizioni
previste di seguito per i canali CO, CO2, HC, O2 nonche' calcolare il
valore lambda. Il valore lambda deve essere calcolato selezionando il
tipo di carburante di alimentazione del veicolo in prova.
Si  avranno  diversi valori lambda per motori alimentati a benzina, a
GPL ed a Metano.
Gli apparecchi  di  classe  2  dovranno  rispettare  le  prescrizioni
previste di seguito per i canali CO e CO2".
Gli  analizzatori  di  ciascuna  classe  possono  essere  sia fissi o
trasportabili che portatili (punto 2.11 dell'allegato tecnico al D.M.
653/94).
2.1 - SONDA DI PRELIEVO.
La sonda di prelievo deve resistere per due ore ad una temperatura di
almeno 250 gradi centigradi e per 12 ore completamente immersa  nella
benzina.
Al  termine non deve presentare differenze dimensionali ne' modifiche
della superficie interna ed esterna.
Poiche' ormai la gran  parte  delle  tubazioni  di  scarico  permette
l'utilizzo  di  sonde  di  dimensioni  anche  maggiori  di  10  mm  e
soprattutto al fine di consentire l'applicazione alla parte terminale
della sonda stessa di un centratore, si possono consentire  sonde  di
dimensione  esterna  di  diametro  (10  +-  2)  mm.  La  tubazione di
collegamento sonda - analizzatore deve resistere ad  una  temperatura
non  inferiore  a  200  gradi  centigradi  ed  agli  idrocarburi come
previsto per la sonda.
La  tubazione  deve  inoltre   risultare   idonea   alla   prova   di
schiacciamento.   Essa  si  intende  superata  se,  effettuati  dieci
passaggi  ripetuti  di  una  ruota  di  un'autovettura  di  peso  non
inferiore  a  1000  kg  e  dopo  aver  sottoposto lo stesso tratto di
tubazione a dieci azioni di calpestio di una persona di peso  pari  a
70 kg + 10%, rimangono inalterate le caratteristiche geometriche e di
resistenza meccanica, nonche' la possibilita' di utilizzazione.
La  prova  dev'essere eseguita possibilmente dopo aver raffreddato la
tubazione a 5 gradi centigradi.
2.2 - GRUPPO FILTRO
Le  caratteristiche  del  filtro  possono   essere   dichiarate   dal
costruttore del filtro. Nei casi dubbi puo' essere richiesta apposita
certificazione di Ente riconosciuto.
2.4 - DISPOSITIVO DI ZERO E DI TARATURA
L'analizzatore puo' avere un sistema di regolazione:
Manuale:  le  operazioni  di  regolazione dello zero e della taratura
sono effettuate dall'operatore.
Semi-automatico: consente all'operatore di  avviare  una  regolazione
dello  strumento  senza  avere  la possibilita' di influire sulla sua
ampiezza.
Il sistema  e'  considerato  semiautomatico  per  gli  strumenti  che
richiedono  l'immissione  manuale  nello  strumento  dei valori delle
frazioni volumetriche del gas di calibrazione.
Automatico:  esegue  la  regolazione  dello  strumento  in  base a un
programma, senza l'intervento dell'utente per avviare la  regolazione
o determinare l'ampiezza.
2.4.1 - PROVA DI TENUTA DEL CIRCUITO.
Il  costruttore  deve  indicare  la  procedura  per la verifica della
tenuta  del  circuito  di  prelievo.  Tale  procedura   puo'   essere
automatica o manuale.
2.6 SCALA DI MISURA.
L'apparecchio deve avere almeno le seguenti scale:
                      Analizzatori di classe 1
      _________________________________________________________
      | CO =      | tra 0 (progressione aritmetica ) 5% vol.  |
      |___________|___________________________________________|
      | CO2 =     | tra 0 (progressione aritmetica) 16% vol.  |
      |___________|___________________________________________|
      | HC =      | tra 0 (progressione aritmetica) 2000      |
      |           | ppm v.                                    |
      |___________|___________________________________________|
      | O2 =      | tra 0 (progressione aritmetica) 21% vol.  |
      |___________|___________________________________________|
      | Lambda    | tra 0.8 (progressione aritmetica) 1.2     |
      |___________|___________________________________________|
      | contagiri |tra 0 (progressione aritmetica) 10000 g/m' |
      |___________|___________________________________________|
      | termometro| tra 0 (progressione aritmetica)           |
      |           | 130 gradi centigradi                      |
      |___________|___________________________________________|
Il contagiri ed il termometro possono essere esterni all'apparecchio.
                   Analizzatori di classe 2
       _______________________________________________________
       | CO =      | tra 0 (progressione aritmetica) 10% vol.|
       |___________|_________________________________________|
       | CO2 =     | tra 0 (progressione aritmetica) 16% vol.|
       |___________|_________________________________________|
E' consentito per il CO un fondo scala pari 9.99 %.
Per  ciascun  canale,  superato il valore massimo della scala durante
una misura, lo strumento  deve  dare  un  segnale  inequivocabile  ed
eventualmente, se l'analizzatore utilizza una stampante, deve dare un
chiaro messaggio di servizio.
Per  gli  strumenti  con  indicazione digitale sia di classe 1 che di
classe 2 (si considera digitale anche l'apparecchio che  utilizza  un
monitor) la risoluzione dev'essere almeno pari a:
____________________________________________________________________
|    |     |                     |                |      |         |
| CO | CO2 |        HC           |       O2       |Lambda|contagiri|
|____|_____|_____________________|________________|______|_________|
|    |     |                     |                |      |         |
|    |     |                     |                |      |         |
|0.01| 0.1 |1 ppm fra 0          |0.01% fra 0    %| 0.01 | 10 g/m' |
|    |     |(progressione        |(progressione   |      |         |
|    |     |aritmetica) 300 ppm  |aritmetica) 4%  |      |         |
|    |     |                     |                |      |         |
| %  |  %  |10 ppm oltre 300 ppm |0.1% fra 4      |      |         |
|    |     |                     |(progressione   |      |         |
|    |     |                     |aritmetica) 21% |      |         |
|____|_____|_____________________|________________|______|_________|
2.7   -   CAMPO   DI   TEMPERATURA,  DI  PRESSIONE,  DI  TENSIONE  DI
      ALIMENTAZIONE
Il funzionamento dell'analizzatore dev'essere  garantito  almeno  per
temperature  esterne  comprese  fra  5  gradi  centigradi  +- 2 gradi
centigradi e 30 gradi centigradi +- 2 gradi centigradi.
Il limite di errore deve essere:
- Per gli apparecchi di classe 1
              ___________________________________________
              | gas | errore assoluto | errore relativo |
              |_____|_________________|_________________|
              | CO  | 0.06 (% CO v.)  |      3%         |
              |_____|_________________|_________________|
              | CO2 | 0.4 (% CO2 v.)  |      4%         |
              |_____|_________________|_________________|
              | HC  | 12 (ppm v.)     |      5%         |
              |_____|_________________|_________________|
              | O2  | 0.1 (% v.)      |      5%         |
              |_____|_________________|_________________|
L'errore che si considera e' sempre il maggiore fra i due.
- Per gli apparecchi di classe 2:
____________________________________________________________________
|   |  errore assoluto  |errore relativo al valore f.s.|           |
|___|___________________|______________________________|___________|
| CO|   0.1 (% CO vol   |minore a 2% di 10%            | 0.1 e 0.2 |
|   |   minore o        |                              |           |
|   |   uguale a 5%)    |                              |           |
|___|___________________|______________________________|___________|
|CO2|  0,5 (% CO2 vol.) |minore a 3% di 16%            |   0.48    |
|___|___________________|______________________________|___________|
* Procedura per la verifica a temperatura di 5 gradi centigradi + - 2
gradi centigradi e di 30 gradi centigradi + - 2 gradi centigradi.
Nel corso delle prove lo strumento deve  garantire  misure  contenute
nei limiti degli errori massimi consentiti.
Questa  prova consiste nell'esporre lo strumento a 5 gradi centigradi
e 30 gradi centigradi in condizioni di aria aperta per  due  ore.  Il
periodo  di  tempo  specificato  inizia  da  quando  lo  strumento ha
raggiunto una temperatura stabile. La variazione di  temperatura  non
deve  superare  1  gradi  centigradi/m' durante il riscaldamento e il
raffreddamento. Il gas di taratura deve essere fornito alla  sonda  a
pressione  ambiente, con una prevalenza massima di +750 Pa. Nel corso
della prova si  deve  eseguire  una  misurazione  ogni  mezz'ora.  Si
raccomanda la seguente frazione volumetrica:
                 ________________________
                | CO |   3.5% vol.       |
                |____|___________________|
                |CO2 |   14% vol.        |
                |____|___________________|
                | HC | 1000 ppm vol.     |
                |____|___________________|
                | O2 |    4% vol.        |
                |____|___________________|
Prova per la verifica della variazione di pressione.
L'apparecchio deve garantire misure contenute nei limiti degli errori
massimi  ammessi per variazioni +- 5 kPa; al di fuori di questo campo
ed in ogni caso giornalmente l'apparecchio durante  l'uso  dev'essere
controllato   con   gas   di  bombola  secondo  le  prescrizioni  del
costruttore.
Gli apparecchi dotati di dispositivo di compensazione della pressione
atmosferica ambiente  devono  consentire  misurazioni  in  condizioni
limite  di  pressione  (ovvero tra 850 (progressione aritmetica) 1025
mbar). In tal caso non e' necessario il  controllo  giornaliero.  Per
tali  verifiche si devono eseguire almeno due misurazioni per ciascun
valore  limite  della  pressione  utilizzando  le  seguenti  frazioni
volumetriche raccomandate:
                __________________________
                | CO |    3.5% vol.      |
                |____|___________________|
                | CO2|     14% vol.      |
                |____|___________________|
                | HC |  1000 ppm vol.    |
                |____|___________________|
                | O2 |      4% vol.      |
                |____|___________________|
* Prove in ambito secco e umido 10% e 95%. Prova di magazzinaggio per
gli apparecchi portatili.
Il  funzionamento  degli  analizzatori portatili dev'essere garantito
dopo esposizione  per  48  ore  dell'apparecchio  in  ambiente  a  10
(progressione  aritmetica)  20  %  (con  t (circa uguale a) -25 gradi
centigradi) ed al 95 % (con t (circa uguale a) 70  gradi  centigradi)
di umidita' relativa.
La   prova  e'  eseguita  con  l'apparecchio  racchiuso  nel  proprio
involucro se previsto.
Al termine dopo stabilizzazione a temperatura ambiente  l'apparecchio
deve  rispettare  gli errori massimi ammessi con le seguenti frazioni
volumetriche raccomandate:
                __________________________
                | CO |   3.5% vol.       |
                |____|___________________|
                | CO2|   14% vol.        |
                |____|___________________|
                | HC |   1000 ppm vol.   |
                |____|___________________|
                | O2 |   4% vol.         |
                |____|___________________|
* Variazione di tensione.
La variazione di tensione +- 10% e' riferita alla  tensione  nominale
di  alimentazione  220  V  in  corrente  alternata,  mentre  per  gli
apparecchi che prevedono anche l'alimentazione in  corrente  continua
(obbligatoria  per  gli  apparecchi  portatili)  a  12  V,  la  prova
dev'essere effettuata fra 11 V e 15 V. Al di fuori  di  questo  campo
l'apparecchio  puo'  dare  un messaggio di allarme che sostituisce il
dispositivo per il rilievo della tensione.
2.9 DERIVA COMPLESSIVA.
La somma in valore assoluto del valore  massimo  della  deriva  dello
zero e della risposta, previste al punto 2.8 dell'allegato tecnico al
D.M.  653/94,  non deve eccedere i seguenti valori per ciascun canale
esaminato
                _________________________________
                |        |      |minore o uguale|
                |        | CO   | a 0.125% vol. |
                |        |______|_______________|
                |        |      |minore o uguale|
                | classe | CO2  | a 0.4% vol.   |
                |        |______|_______________|
                |        |      |minore o uguale|
                |        | HC   | a 50 ppm vol  |
                |        |______|_______________|
                |        |      |minore o uguale|
                |        | O2   | a 0.52% vol.  |
                |________|______|_______________|
                _________________________________
                |        |      |minore o uguale|
                | classe |  CO  | a 0.25% vol.  |
                |        |______|_______________|
                |        |      |minore o uguale|
                |        |  CO2 | a 0.4% vol.   |
                |________|______|_______________|
2.10 SENSIBILITA'
La sensibilita' di ciascun canale dev'essere almeno pari ai valori di
seguito indicati.
                _______________________________
                |        |    |minore o uguale|
                |        | CO | a 0.05% vol.  |
                |        |____|_______________|
                |        |    |minore o uguale|
                | classe |CO2 | a 0.16% vol.  |
                |        |____|_______________|
                |        |    |minore o uguale|
                |   1    | HC | a 20 ppm vol. |
                |        |____|_______________|
                |        |    |minore o uguale|
                |        | O2 | a 0.21% vol.  |
                |________|____|_______________|
                _______________________________
                |        |    |minore o uguale|
                |        | CO | a 0.1% vol.   |
                | classe |____|_______________|
                |        |    |minore o uguale|
                |   2    |CO2 | a 0.16% vol.  |
                |________|____|_______________|
2.12 TEMPO DI RISPOSTA.
Il  tempo  di  risposta  di  ciascun canale dev'essere almeno pari ai
valori di seguito indicati.
                _______________________________________
                |        |    |minore o uguale|       |
                |        | CO | a 20 s        |classe |
                |        |____|_______________|_______|
                |        |    |minore o uguale|       |
                | classe |CO2 | a 20 s        |   2   |
                |        |____|_______________|_______|
                |        |    |minore o uguale|
                |   1    | HC | a 20 s        |
                |        |____|_______________|
                |        |    |minore o uguale|
                |        | O2 | a 60 s (*)    |
                |________|____|_______________|
(*) Il canale di O2 deve indicare un valore inferiore a  0.1  %  vol.
nel passaggio da 20.9 a 0 % vol. in meno di 60 s
Si raccomandano le seguenti frazioni volumetriche:
                __________________________
                |  CO  | 3.5% vol.       |
                |______|_________________|
                |  CO2 | 14% vol.        |
                |______|_________________|
                |  HC  | 1000 ppm vol.   |
                |______|_________________|
                |  O2  | N2              |
                |______|_________________|
2.13 Vedi 2.21.4.7.
2.13.1 PRESENZA HC RESIDUI.
Gli  analizzatori  di  classe  1  devono poter effettuare la verifica
degli HC residui in modo manuale o automatico.
In ogni caso la verifica e' eseguita nel modo di seguito descritto.
I gas di scarico di un motore di autovettura devono essere campionati
per almeno 5 minuti da uno strumento in equilibrio termico a 5  gradi
centigradi.   I gas di scarico devono contenere almeno il 5 % di CO e
800 ppm di HC. Immediatamente dopo il prelievo, eseguire un controllo
degli HC residui come descritto nelle istruzioni del costruttore.  Al
termine  gli  HC  devono  essere inferiori a 20 ppm di n-esano per il
campione di aria ambiente aspirato. Quando e' previsto un sistema  di
controllo  automatico  e' necessario verificare che l'apparecchio non
e' in grado di eseguire la misurazione se il valore residuo degli  HC
e' superiore a 20 ppm vol. di n-esano.
2.14 - CURVA CARATTERISTICA.
La  curva caratteristica dell'apparecchio puo' essere controllata con
una serie di miscele la cui composizione deve permettere una verifica
della taratura della scala, ad esempio, come di seguito indicato:
____________________________________________________________________
|            classe 1                                              |
|__________________________________________________________________|
|CO | 0.5% vol.  | 1% vol.    | 2% vol.    | 3.5% vol.   | 5% vol. |
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
|CO2| 6% vol.    | 10% vol.   | 12% vol.   | 14% vol.    | 15% vol.|
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
|HC |100 ppm vol.|300 ppm vol.|800 ppm vol.|1000 ppm vol.|1500-2000|
|   |            |            |            |             | ppm vol.|
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
|O2 | 1% vol.    | 2% vol.    | 4% vol.    | 6% vol.     | 10-12%  |
|   |            |            |            |             | vol.    |
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
____________________________________________________________________
|            classe 2                                              |
|__________________________________________________________________|
|CO | 1% vol.    | 2% vol.    | 3.5% vol.  | 5% vol.     | 7% vol. |
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
|CO2| 8% vol.    | 10% vol.   | 12% vol.   | 14% vol.    | 15% vol.|
|___|____________|____________|____________|_____________|_________|
Le frazioni volumetriche di HC  specificate  per  queste  prove  sono
espresse  in  termini  di  n-esano; tuttavia si puo' usare il propano
come componente HC del gas di calibrazione richiesto per ogni  prova,
tranne che per la prova prevista al punto 2.17. I valori raccomandati
nelle  miscele  di  calibrazione potranno essere sostituiti da valori
scelti dal laboratorio che esegue le prove di  omologazione  in  base
alla disponibilita' di dette miscele presso il laboratorio stesso. Le
miscele  gassose possono essere ottenute anche con metodi volumetrici
dinamici. Se i  valori  di  fondo  scala  per  alcuni  gas  dovessero
risultare  superiori  a quelli minimi previsti dal DM 653/94 le prove
vanno effettuate anche a valori superiori.
2.15 RIPETIBILITA'.
Le cinque misurazioni  consecutive  devono  essere  eseguite  con  le
seguenti frazioni volumetriche raccomandate:
________________________________________
|        | CO  | 3.5% vol.    | classe |
|        |_____|______________|________|
| classe | CO2 | 14% vol.     |   2    |
|        |_____|______________|________|
|   1    | HC  | 1000 ppm vol.|
|        |_____|______________|
|        | O2  | 4% vol.      |
|________|_____|______________|
2.16 DISPOSITIVO DI MINIMO FLUSSO.
Si deve eseguire una misurazione con gas di calibrazione inizialmente
fornito  al  sistema  di  trasporto del gas a una portata superiore a
quella richiesta dallo strumento.  Nel  corso  della  misurazione  la
portata  del  gas  va  ridotta fino all'intervento dell'indicatore di
minimo flusso.
L'indicazione  di  minimo  flusso  puo'  essere rilevata direttamente
dall'operatore, che in tal caso dovra' interrompere la lettura  delle
misurazioni, o automaticamente dall'apparecchio, che interrompera' le
misurazioni.
Per  minimo  flusso s'intende quello che aumenta il tempo di risposta
oltre a quelli previsti al punto 2.12  o  che  determina  il  massimo
errore tollerato per ciascun canale controllato.
Utilizzare le seguenti frazioni volumetriche raccomandate:
_______________________________________
|        | CO  | 3.5% vol.   | classe |
|        |_____|_____________|________|
| classe | CO2 | 14% vol.    |   2    |
|        |_____|_____________|________|
|   1    | HC  |1000 ppm vol.|
|        |_____|_____________|
|        | O2  | 4% vol.     |
|________|_____|_____________|
2.17 FATTORE DI EQUIVALENZA PROPANO/ESANO.
Lo  strumento deve misurare gli HC in ppm in volume di n-esano e puo'
essere tarato mediante  propano.  Pertanto  e'  necessario  che  ogni
strumento  riporti  un fattore di conversione, indicato come "fattore
C3/C6" o PEF, contrassegnato in modo  permanente  e  ben  visibile  o
visualizzabile.  Il suo valore deve essere fornito dal produttore per
ogni singolo strumento, indicato con tre cifre significative e con un
margine di imprecisione specificato. Se l'elemento sensibile  al  gas
viene sostituito o riparato, sullo strumento deve essere applicato il
nuovo  fattore  di  conversione.    Il  valore di questo fattore deve
essere compreso tra 0.450 (progressione aritmetica) 0.550.
   La verifica del  valore  medio  di  equivalenza  PEF  deve  essere
eseguita come segue:
a)  regolare  lo strumento in conformita' con le istruzioni per l'uso
del costruttore, utilizzando il  PEF  indicato  sull'etichetta  dello
strumento  e  le  frazioni  volumetriche  in propano raccomandate dal
costruttore.
b) eseguire una misurazione  per  ciascuna  delle  seguenti  frazioni
volumetriche  raccomandate di gas di calibrazione per l'esano:  100 e
1000 ppm  vol.  esano.  La  verifica  e'  effettuata  almeno  su  due
apparecchi   e  il  PEF  rilevato  deve  rientrare  nell'imprecisione
dichiarata dal costruttore.
2.18 SISTEMI AUSILIARI.
STAMPANTE.
Nel caso di trasmissione  dei  dati  ad  una  stampante  deve  essere
possibile  controllare la perfetta ricezione degli stessi, ad esempio
"congelando" i valori rilevati fino alla fine della stampa. Il  tempo
di  blocco dei valori esposti dall'analizzatore puo' essere aumentato
attraverso un comando al fine di consentire lo sviluppo di  tutta  la
stampa.  In  ogni  caso la stampante deve consentire la stampa almeno
dei dati rilevati riportati nella scheda allegato n. 15.
Se l'analizzatore e' sprovvisto  di  stampante  i  risultati  saranno
annotati manualmente su modulo conforme alla scheda allegata.
2.21 CONTROLLI DA ESEGUIRE.
Le  prove  di  omologazione  saranno  effettuate  dal CSRPAD o C.P.A.
autorizzati.
Le verifiche iniziali saranno effettuate dal Costruttore.
Le verifiche periodiche saranno effettuate:
- dal costruttore o da tecnici autorizzati dal costruttore almeno una
volta ogni anno o dopo riparazione;
- dal C.S.R.P.A.D. o da C.P.A. autorizzati;
- da Enti di certificazione riconosciuti.
I  controlli  previsti  per  le  verifiche iniziali e periodiche sono
quelli indicati nel Capo II, par. 12.
2.21.1 Le caratteristiche dei gas campione sono le seguenti:
2.21.1.1 - I gas  di  calibrazione  devono  essere  alimentati  o  in
bombole o mediante miscelazione dinamica.
Ogni   bombola   di  gas  deve  essere  identificata  dalle  seguenti
informazioni:
- fornitore della bombola e numero di serie
- composizione della miscela gassosa
- limiti di temperatura per uso e magazzinaggio
- data delle analisi e data di scadenza
- il contrassegno "miscela gassosa per calibrazione".
2.21.1.2 - I gas  di  calibrazione  usati  per  l'omologazione  e  le
verifiche  iniziali  e  periodiche  del  tipo devono essere muniti di
certificato di analisi rilasciato dal fornitore.
2.21.1.3 - Il materiale di cui e' composta  la  bombola  deve  essere
inerte nei confronti dei gas contenutivi.
2.21.1.4  - Nella manipolazione dei gas si devono seguire le norme di
sicurezza.
2.21.1.5 - Devono essere indicate  tolleranze  e  imprecisioni  nella
composizione delle miscele gassose.
2.21.1.5.1  -  L'unita' quantitativa dei gas contenuti o forniti deve
essere in frazioni molari o volumetriche.
2.21.1.5.2 - Le tolleranze di miscelazione delle miscele  gassose  di
calibrazione non devono superare il 15% della frazione volumetrica di
ogni componente.
2.21.1.5.3  -  Il  grado  di  imprecisione  nella  composizione delle
miscele gassose non deve superare l'1% della frazione volumetrica  di
ogni  misurando, salvo che per HC inferiore a 1000 ppm, nel qual caso
l'imprecisione massima deve essere del 2%. La frazione volumetrica di
ogni componente associato  non  soggetto  a  misurazione  deve  avere
un'imprecisione massima del 5%.
2.21.1.6 - Preparazione dei gas in casi speciali.
2.21.1.6.1 - Per le miscele gassose di calibrazione che richiedono HC
si  deve  usare il propano: bisogna pertanto tenere conto del fattore
di equivalenza propano/esano.
2.21.1.6.2 - Le frazioni volumetriche di O2, H2, NO e  vapore  acqueo
devono  essere  miscelate  con gli altri gas secondo quanto richiesto
durante le prove. La frazione volumetrica  richiesta  per  il  vapore
acqueo  non  deve  essere  fornita  sotto  forma  di  bombole ad alta
pressione a causa  della  instabilita'  e  degli  effetti  corrosivi,
mentre le miscele di O2 devono contenere unicamente N2.
2.21.1.6.3  -  L'aria  ambiente,  se  usata  come gas di zero per gli
strumenti che misurano HC, deve essere analizzata  solo  dopo  essere
stata  aspirata  attraverso  un  filtro di carbone vegetale o sistema
equivalente.
AVVERTENZA:
A  causa della sua bassa tensione di vapore, l'esano puo' condensarsi
alle normali temperature  di  spedizione,  magazzinaggio  e  impiego.
Questa  condensazione  comprometterebbe la concentrazione certificata
della  miscela  gassosa.  Pertanto  in  ogni   momento   durante   la
spedizione,  il magazzinaggio e l'impiego bisogna prestare la massima
attenzione affinche' le  bombole  di  esano  siano  mantenute  a  una
temperatura    sufficientemente   superiore   alla   temperatura   di
condensazione per la frazione volumetrica specificata alla  pressione
della bombola.
2.21.2 Vedere punto 2.14.
2.21.3. Da effettuare periodicamente ogni anno come descritto al Capo
II, par. 12, c).
2.21.4.1 Vedere punto 2.4.1.
2.21.4.2 Vedere punto 2.7.
2.21.4.3.  Vedere punto 2.12. Puo' essere utilizzato per la prova uno
schema di collegamento come riportato nell'allegato numero 21.
2.21.4.5. Vedere 2.7.
2.21.4.6. Vedere 2.7.
2.21.4.7. L'interferenza complessiva per il canale CO e'  controllata
con le modalita' e con i gas sotto indicati
_____________________________________________________________________
|classe classe|   CO (zero)                     | CO (concentrazione)
|             |________________________________ |____________________
|   1     2   |15% CO2 + 7000 ppm (propano) vol.| 3.5% CO + 15% CO2 +
|             |                                 | 7000 ppm (propano)
|             |                                 | vol.
|_____________|_________________________________|____________________
Per  i  canali  CO2, HC, O2 l'interferenza e' determinata dagli altri
componenti del gas diversi dal misurando,  quando  questi  gas  siano
presenti nelle seguenti frazioni volumetriche massime:
              classe 1
         ____________________________________
         | 16% vol. CO2                     |
         |__________________________________|
         | 6% vol. CO                       |
         |__________________________________|
         | 10% vol. O2                      |
         |__________________________________|
         | 5% vol. H2                       |
         |__________________________________|
         | 0.3% vol. NO                     |
         |__________________________________|
         | 2000 ppm vol. HC n-esano         |
         |__________________________________|
         | vapore acqueo fino a saturazione |
         |__________________________________|
2.21.4.8 Vedere punto 2.15.
2.22 VERIFICA DEL CALCOLO DEL VALORE LAMBDA.
Il  valore  lambda  dev'essere  calcolato  con la formula che segue e
verificato  sull'apparecchio  nella  condizione  di  analisi  di  gas
prodotti  dal  motore alimentato a benzina, gpl o metano, con miscele
stabili delle seguenti frazioni volumetriche in N2:
         ______________________
         | CO  | 0.2% vol.    |
         |_____|______________|
         | CO2 | 15% vol.     |
         |_____|______________| Lambda = 1 +- 0.02
         | HC  | 50 ppm vol.  |
         |_____|______________|
         | O2  | 0.2% vol.    |
         |_____|______________|
In   alternativa  potra'  essere  anche  utilizzata  miscela  diversa
verificando che il valore letto  sullo  strumento  coincida,  a  meno
dell'errore, con il valore calcolato dalla formula che segue:
   FORMULA PER IL CALCOLO DI LAMBDA
____________________________________________________________________
|                                                                  |
|          (CO)                   3.5                              |
|21.(CO2) +----+(O2)+(Hcv/4.--------------- -0.00877).((CO2)+(CO)))|
|            2             3.5 + (CO)/(CO2)                        |
|                                                                  |
|lambda----------------------------------------------------------- |
|                                                                  |
|           (CO)/(CO2)                                             |
|(21+0.5628.----------).(1+Hcv/4-0.01754/2).((CO)+(CO)+(HC).6.10-4)|
|         3.5+(CO)/(CO2)                                           |
|__________________________________________________________________|
_____________________________________________________________________
|     |(Motori alimentati              |
|     | a benzina = 1.85               |(CO),(CO2) e (O2) = % in vol.
|     |                                |
|Hcv= |(Motori alimentati a GPL = 2.57 |(HC) = ppm in vol.
|     |                                |
|     |(Motori alimentati a metano = 4 |
|_____|________________________________|_____________________________
9.4 - BANCO PROVA GIOCHI
2.4  -  Si  chiarisce  che  la garanzia di assenza di slittamento fra
pneumatico  e  piastra  si  intende  soddisfatta   nel   limite   del
coefficiente  minimo  sviluppabile anche in condizioni di bagnato, da
porre (maggiore o uguale a) 0,6.
Oltre tale limite si verifichera' lo slittamento relativo.
Non vi sara' quindi pericolo di sollecitare eccessivamente gli organi
meccanici   in   quanto   la   sollecitazione   trasversale   massima
sviluppabile  e'  simile  a  quella  che si puo' ottenere nel normale
esercizio stradale.
9.5 - FONOMETRO
Come precisato nell'appendice X del  Regolamento  di  Esecuzione  del
Codice   della  Strada,  il  fonometro  e'  lo  strumento  capace  di
determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una  sorgente
sonora.
Lo  strumento,  quale  fonometro  di precisione, deve rispondere alle
norme previste dalla  pubblicazione  179  "Fonometri  di  precisione"
seconda  edizione  della Commissione Elettronica Internazionale IEC e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il riferimento normativo,  per  la  individuazione  delle  specifiche
tecniche  dei fonometri, per la misura di livello di pressione sonora
con determinate ponderazioni di frequenza e di tempi, e' la norma CEI
29-1, che riporta le norme contenute nella pubblicazione  IEC  numero
651 del 1979, di aggiornamento della pubblicazione IEC numero 179.
I  misuratori  di  livello  sonoro  riconosciuti  idonei in base alle
specifiche sopra richiamate, sono sottoposti a  taratura  almeno  una
volta l'anno.
9.6 - CONTAGIRI
Si forniscono le seguenti prescrizioni di dettaglio:
- risoluzione per indicazione digitale o analogica 10 giri/1'
-  fondo  scala:  10.000  giri/1';  e'  ammesso  fondo  scala di 9990
  giri/1';
- errore massimo ammesso: assoluto = 20 giri/1'
                        : relativo = 3%
Tra i due si considera sempre il maggiore.
La precisione puo' essere controllata per confronto con altri sistemi
di misura del numero di giri.
Per contagiri destinati a misure sui motori ad accensione  comandata,
il  numero  di  giri  di  riferimento  puo'  essere  ottenuto  con un
frequenzimetro simulatore.
Gli apparecchi possono essere di tipo portatile o inglobati in  altri
apparecchi come analizzatori ed opacimetri.
Essi  debbono  essere  idonei alla misura del numero di giri per ogni
tipo di alimentazione.
9.7 - PROVAFARI
2.1  -  La  direttiva  91/663/CEE  relativa  alla  installazione  dei
dispositivi  luminosi  prevede  che  l'altezza  da  terra  del  bordo
inferiore della superficie illuminante del  proiettore  anabbagliante
possa  variare  da 500 mm. a 1200 mm. e che il proiettore fendinebbia
abbia altezza da terra almeno pari a 250 mm. e comunque non superiore
a quella dell'anabbagliante.
In modo sintetico ed equivalente, con riferimento  al  centro  ottico
del  proiettore,  si  precisa  che  il  provafari  deve permettere il
controllo dei proiettori il cui centro ottico vari da 300 mm. a  1400
mm.,  altezze  queste  che  comprendono  in  se'  tutta  la fascia di
variabilita' ammessa per  i  proiettori  anabbaglianti  dalla  citata
direttiva 91/663/CEE.
2.4  -  In armonia con la citata direttiva 91/663/CEE, l'abbassamento
minimo  consentito  misurabile  sullo  schermo   verticale   simulato
all'interno dello strumento posto a 10 m. di distanza dal proiettore,
deve  essere  pari  a quello che consegue ad una pendenza discendente
della linea di  demarcazione  orizzontale  fra  zona  oscura  e  zona
illuminata,  dell'1%,  per  altezza  del  proiettore fino a 80 cm., e
dell'1,5%, per altezza del proiettore fino  a  120  cm.,  talche'  la
predetta linea di demarcazione incontri la superficie del terreno non
oltre 80 m.  piu' avanti del proiettore stesso.
Sul  piano  orizzontale  lo  spostamento dell'asse del fascio di luce
puo' formare verso l'esterno un angolo non superiore a 1,5 gradi.
Per il proiettore abbagliante si deve verificare che il centro  della
macchia  di  luce  a piu' elevata intensita' luminosa coincida con il
centro ottico dello strumento o da esso si sposti verso l'esterno per
non piu' di 1,5 gradi corrispondenti a  circa  1  cm.  sullo  schermo
dello strumento.
La massima intensita' luminosa del singolo proiettore deve essere non