IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 ottobre 1994 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Scavigna" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento alla composizione ampelografica del vino a denominazione di origine controllata "Scavigna" rosso e rosato, nella parte in cui prevede l'utilizzazione del vitigno "Aglianico"; Considerato che il predetto vitigno non risulta essere autorizzato ne' raccomandato per la provincia di Catanzaro, pur essendo oggetto di sperimentazione regionale al fine di ottenerne l'iscrizione tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta; Considerata la necessita' di procedere alla modifica della composizione ampelografica dei vini a denominazione di origine controllata "Scavigna" rosso e rosato; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare predetto formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1995; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica, in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato, della composizione ampelografica dei vini a denominazione di origine controllata "Scavigna" rosso e rosato, mediante la soppressione dell'indicazione del vitigno "Aglianico" e il conseguente aumento, fino ad un massimo del 60% per il vitigno "Gaglioppo" e fino a un massimo del 40%, per il vitigno "Nerello Cappuccio", lasciando inalterata la possibilita' che a detta composizione ampelografica possano concorrere, fino ad un massimo del 40%, i vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: L'art. 2 del disciplinare di produzione limitatamente alla parte riguardante i vini a denominazione di origine controllata "Scavigna" rosso e rosato, approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 e' sostituito dal testo di seguito riportato: "Art. 2. - (Omissis). 'Scavigna' rosso e rosato: Gaglioppo, fino al 60%; Nerello Cappuccio, fino al 40%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%. (Omissis)". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 1995 Il dirigente: ADINOLFI