IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Lamezia" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lamezia", mediante l'estensione del riconoscimento anche alle tipologie "bianco", "rosato" e "Greco" e la conseguente integrazione delle composizioni ampelografiche del predetto vino a denominazione di origine controllata "Lamezia"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modifica del disciplinare di produzione predetto formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso la proposta di disciplinare sopra citata; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lamezia", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.