IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1978
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata del vino "Lamezia" ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine   controllata   "Lamezia",    mediante    l'estensione    del
riconoscimento anche alle tipologie "bianco", "rosato" e "Greco" e la
conseguente   integrazione   delle  composizioni  ampelografiche  del
predetto vino a denominazione di origine controllata "Lamezia";
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e  la  proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  predetto  formulata  dal
Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.  295  del  19
dicembre 1994;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso la proposta di disciplinare sopra citata;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei   disciplinari  di  produzione,  prevede  che  i
disciplinari di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Lamezia", approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  dicembre  1978,  e'  sostituito  per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui misure  entrano  in  vigore  dalla
vendemmia 1995.