IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1994 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Piemonte" e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte, assessorato agricoltura e foreste, intesa ad ottenere una integrazione del disciplinare sopra citato; Considerato che l'integrazione richiesta riguarda l'inserimento nel comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini "Piemonte", della specificazione del vitigno "Brachetto" tra quelli da utilizzare nella elaborazione dei vini spumanti; Considerato che detta integrazione e' da intendere di carattere formale, tenuto conto della realta' produttivo-commerciale della zona di produzione e di elaborazione dei vini spumanti derivanti dal vitigno Brachetto; Ritenuto, pertanto, che l'integrazione sopra indicata e' da considerarsi rispondente ad una precisa realta' e recepisce una tradizione nella corrispondente zona di produzione e di elaborazione e che conseguentemente non sussistono preclusioni all'accoglimento della richiesta della regione Piemonte; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di integrazione del comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1995; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica, in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato, mediante l'integrazione di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 del predetto disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte"; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Il comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione limitatamente alla parte relativa alla specificazione dei vitigni utilizzati per elaborare i vini spumanti a denominazione di origine controllata "Piemonte", approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994 e' sostituito dal testo di seguito riportato. "Art. 5, comma 5. - La denominazione di origine controllata "Piemonte" con le specificazioni di vitigno "Brachetto", "Chardonnay" e "Cortese" puo' essere utilizzata per elaborare i vini spumanti, ottenuti con i rispettivi vini base che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare". (Omissis). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 1995 Il dirigente: ADINOLFI