IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  22  novembre  1994  con  il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini "Piemonte" e sono stati
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Vista la domanda presentata  dalla  regione  Piemonte,  assessorato
agricoltura  e  foreste,  intesa  ad  ottenere  una  integrazione del
disciplinare sopra citato;
  Considerato che l'integrazione richiesta riguarda l'inserimento nel
comma  5  dell'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  dei   vini
"Piemonte",  della  specificazione del vitigno "Brachetto" tra quelli
da utilizzare nella elaborazione dei vini spumanti;
  Considerato che detta integrazione e'  da  intendere  di  carattere
formale, tenuto conto della realta' produttivo-commerciale della zona
di  produzione  e  di  elaborazione  dei  vini spumanti derivanti dal
vitigno Brachetto;
  Ritenuto,  pertanto,  che  l'integrazione  sopra  indicata  e'   da
considerarsi  rispondente  ad  una  precisa  realta'  e recepisce una
tradizione nella corrispondente zona di produzione e di  elaborazione
e  che  conseguentemente  non sussistono preclusioni all'accoglimento
della richiesta della regione Piemonte;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e  la  proposta  di
integrazione  del  comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione
dei  vini  a  denominazione  di   origine   controllata   "Piemonte",
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1995;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica,  in
conformita' della proposta formulata dal  citato  Comitato,  mediante
l'integrazione  di  quanto  disposto  dal  comma  5  dell'art.  5 del
predetto disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata
"Piemonte";
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede   che   i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
  Il comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione limitatamente
alla parte relativa alla specificazione dei  vitigni  utilizzati  per
elaborare  i  vini  spumanti  a  denominazione di origine controllata
"Piemonte", approvato con decreto ministeriale 22  novembre  1994  e'
sostituito dal testo di seguito riportato.
  "Art.  5,  comma  5.  -  La  denominazione  di  origine controllata
"Piemonte" con le specificazioni di vitigno "Brachetto", "Chardonnay"
e "Cortese" puo' essere utilizzata per  elaborare  i  vini  spumanti,
ottenuti con i rispettivi vini base che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare".
  (Omissis).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 maggio 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI