IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto l'art. 23, comma 2, della citata legge n. 164/1992, che riserva la tappatura "a fungo" ed "a gabbietta" ai vini spumanti, consentendo deroghe giustificate dalla tradizione per taluni vini frizzanti; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 contenente disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine ed in particolare l'art. 4, comma 3, relativo alla tappatura dei vini a denominazione di origine frizzanti, nel quale sono tra l'altro previste le condizioni per le eventuali deroghe; Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1994 e 15 settembre 1994 con i quali sono state concesse deroghe per l'utilizzo del tappo "a fungo" a talune tipologie di vini frizzanti a denominazione di origine controllata alle condizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 luglio 1993; Viste le istanze presentate delle ditte interessate, dalle organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo e dagli enti preposti alla attuazione della disciplina dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, intese ad estendere la deroga per l'uso del tappo a fungo ad alcune tipologie di vini ad indicazione geografica dell'Emilia-Romagna il cui uso e' consentito in via transitoria ai sensi dell'art. 32 della legge n. 164/1992; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle citate istanze, nel quale e' prevista l'opportunita' di apportare le conseguenti modifiche al citato art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 7 luglio 1993 estendendo la deroga di cui trattasi ai vini frizzanti IGT e IG tradizionalmente confezionati come sopra specificato; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulle citate istanze; Ritenuto che sussistono comprovati motivi di ordine tradizionale per l'accoglimento delle predette richieste di deroga ed attesa la necessita' di modificare il testo del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1993; Decreta: Art. 1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1993 e' sostituito dal seguente testo: " 3. I vini frizzanti DOCG, DOC e IGT debbono essere confezionati in recipienti con le chiusure di cui al comma 1, escluso l'utilizzo del tappo 'a fungo'; e' consentito un sistema di ancoraggio del tappo raso bocca. 4. Le eventuali deroghe di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992, intese a consentire l'uso del tappo 'a fungo' soltanto per le predette categorie di vini frizzanti, sono concesse nei termini appresso specificati qualora venga documentata la tradizionalita' dell'uso a cura delle regioni di produzione: a) fatte salve le misure piu' restrittive dei singoli disciplinari di produzione, i vini frizzanti rossi il cui disciplinare non prevede contemporaneamente una tipologia spumante possono avvalersi della deroga in questione, a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo 'a fungo', escluso in ogni caso l'impiego di quella di stagnola, non superi l'altezza di 7 cm; b) per i vini frizzanti bianchi, rosati e rossi non contemplati alla lettera a) le specifiche deroghe possono essere previste nei disciplinari di produzione dei relativi vini. In tali casi il tappo 'a fungo' eventualmente ancorato da 'gabbietta' non puo' comunque essere ricoperto da alcuna capsula; c) nei casi di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare ogni possibile confusione con la tipologia spumante, nell'etichetta principale deve essere riportata la dicitura 'vino frizzante' in caratteri di almeno 5 mm di altezza ed in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo".