IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari e, in
particolare,  l'art.  4  che prevede, nell'ambito del disciplinare di
produzione, una designazione specifica;
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667,  contenente  norme  regolamentari  per l'esecuzione della citata
legge  n.  125,  in  particolare  l'art.  5  che prevede una apposita
marcatura  o  altri  contrassegni specifici, da apporre sulle forme o
sugli  involucri  dei  formaggi a denominazione di origine, dai quali
risulti  la  relativa  provenienza e gli estremi del provvedimento di
riconoscimento della denominazione di origine medesima;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988
con  il  quale  e' stata riconosciuta la denominazione di origine del
formaggio   "Taleggio",   gia'   afferente   alla   categoria   delle
denominazioni  tipiche  in  base  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1269/1955;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 marzo 1981 con il quale e' stato
affidato  al  Consorzio  volontario  di  produzione  del  formaggio a
denominazione  di  origine  "Taleggio" l'incarico di vigilanza per il
formaggio medesimo;
  Vista  la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa
ad  ottenere  l'integrazione del disciplinare di produzione con norme
relative   alla   designazione   e   presentazione  del  formaggio  a
denominazione di origine "Taleggio";
  Vista   la   legge   4   dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
riordinamento   delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola  e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della citata legge che trasferisce al
Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni
in  materia  di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Considerata la necessita' di ottemperare al disposto del richiamato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la
individuazione  di  uno specifico contrassegno da apporre sulle forme
del formaggio di cui trattasi;
  Considerata  altresi' la necessita' di recepire nella disciplina di
designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine
"Taleggio",  riconosciuta  con  il  citato  decreto  presidenziale 15
settembre  1988,  un  logos  specifico  per  designare  le produzioni
conformi al relativo disciplinare di produzione;
  Ritenuto  che  tale  adempimento  sia  determinante per la corretta
identificazione   da   parte   del   consumatore   del   formaggio  a
denominazione  di  origine  "Taleggio"  anche ai sensi del richiamato
art. 4 del regolamento CEE n. 2081/1992;
                              Decreta:
  Il  testo del decreto 9 settembre 1994 concernente modificazioni al
disciplinare   di  produzione  della  denominazione  di  origine  del
formaggio   "Taleggio"   e'   sostituito   interamente  dal  seguente
articolato:
  Art. 1. - Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  settembre  1988,  il  formaggio  a
denominazione  di  origine  "Taleggio"  e'  immesso al consumo con un
apposito  contrassegno,  di  cui all'allegato A) del presente decreto
che  ne  costituisce  parte  integrante,  nonche'  munito  di incarto
recante il nome "Taleggio".
  Art.  2.  -  Il  contrassegno  della  denominazione  di origine del
formaggio  "Taleggio"  e il citato incarto sono riservati al prodotto
conforme ai requisiti del relativo disciplinare di produzione.
  Una  apposita  numerazione  figura  nel  contrassegno medesimo allo
scopo di individuare il produttore interessato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 aprile 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI
                                                           ALLEGATO A

         ---->  vedere allegato a pag. 35 della G.U.  <----