IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, con il quale viene stabilito che in deroga all'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posti in mobilita', sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilita' da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; Ritenuto che la predetta anticipazione deve essere effettuata sulla base di apposita certificazione il cui schema e' approvato con decreto di questo Ministero; Ravvisata, pertanto, la necessita' di approvare il modello del certificato in parola; Decreta: Art. 1. E' approvato il modello di certificato, che fa parte integrante del presente decreto, per la conoscenza degli elementi necessari alla determinazione dell'importo dell'anticipazione di cui alle premesse. L'anticipazione e' dovuta - a norma del citato art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 106, del 1995 - agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che inoltre sono in attesa, al momento della presentazione del certificato, dell'emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di assegnazione del personale posto in mobilita' presso altri enti.