IL DIRETTORE GENERALE
                     DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 1995,  n.  106,
con  il quale viene stabilito che in deroga all'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto  1993,  n.  378,  i
fondi  occorrenti  per la corresponsione del trattamento economico di
base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di
dissesto finanziario, posti in mobilita', sono anticipati  alla  fine
di  ciascun  anno  e  nella  misura  del  90  per cento dal Ministero
dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilita' da
parte della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica;
  Ritenuto che la predetta anticipazione deve essere effettuata sulla
base  di  apposita  certificazione  il  cui  schema  e' approvato con
decreto di questo Ministero;
  Ravvisata, pertanto, la necessita'  di  approvare  il  modello  del
certificato in parola;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato il modello di certificato, che fa parte integrante del
presente  decreto,  per  la  conoscenza degli elementi necessari alla
determinazione dell'importo dell'anticipazione di cui alle  premesse.
L'anticipazione  e'  dovuta - a norma del citato art. 1, commi 4 e 5,
del decreto-legge n. 106, del 1995  -  agli  enti  locali  che  hanno
dichiarato  il  dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto,
entro il 31 dicembre 1994,  l'approvazione  da  parte  del  Ministero
dell'interno,  dell'ipotesi  di  bilancio riequilibrato e che inoltre
sono in attesa,  al  momento  della  presentazione  del  certificato,
dell'emanazione  del  decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di assegnazione  del
personale posto in mobilita' presso altri enti.