AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidene  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della lege 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5
ottobre  1993,  n.  399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n.
81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n.
475, 30 settembre 1994, n. 563,  30  novembre  1994,  n.  660,  e  31
gennaio  1995,  n. 28". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche'
analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in  legge  per
decorrenza dei termini costituzionali
(i  relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre  1993,  n.
285  del  4  dicembre  1993,  n.  26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5
aprile 1994, n. 126 del 1 giugno 1994, n. 178 del 1 agosto  1994,  n.
230  del  1  ottobre  1994,  n. 281 del 1 dicembre 1994, n. 25 del 31
gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile 1995).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno  1995  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                     Misure urgenti nel settore
                    del trasporto pubblico locale
  1. Al fine di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo  dei
trasporti  pubblici  locali di competenza regionale, le regioni e gli
enti locali, in  qualita'  di  enti  concedenti,  definiscono,  anche
mediante  apposite  conferenze  di servizi promosse dalle regioni, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,
piani  finanziari  per  il  riassorbimento dei disavanzi di esercizio
riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre  1993  che  non
risultino  coperti  con i contributi di cui al Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1
e  4- quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonche' con i
contributi   di   cui  ai  decreti-legge  15  giugno  1990,  n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  226,  e
23  gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.
L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo  1,  comma  1,
del  citato  decreto-legge  n.  485  del  1992  e'  applicabile  alla
copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.
  2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1
con un contributo decennale complessivo di lire 660  miliardi  annui.
Il  contributo  viene  erogato agli enti locali e alle aziende aventi
diritto tramite le regioni a statuto ordinario una  volta  completate
le  procedure  di  cui  ai  commi  6, 7 e 8, in base alle aliquote di
riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da
parte dello Stato.
  3. Il contributo di cui al comma 2 e' assegnato a ciascuna  regione
dal  Ministro dei trasporti e della navigazione e non potra' comunque
risultare superiore al 60 per cento  dell'ammontare  complessivo  dei
disavanzi  di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di
cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro
tre mesi dal ricevimento.
  4. Alle  regioni  Lazio  e  Campania  e'  altresi'  corrisposto  un
contributo  decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi
e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei  relativi  disavanzi
di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2,
i  disavanzi  di  cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei
servizi pubblici debitamente  approvati,  ovvero  dai  bilanci  delle
imprese  private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V,
capo  V,  sezione  IX,  del  codice  civile,  sono  rideterminati  in
conformita'  ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge
9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio  1987,  n.  18,  con  particolare   riferimento   a   quelli
concernenti  gli  ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento
di fine rapporto e lo  scorporo,  per  le  aziende  miste,  dei  dati
gestionali  afferenti  a  servizi  diversi  da  quelli  del trasporto
pubblico locale. Per le aziende non dotate per  legge  di  organo  di
controllo  interno, uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti per
l'iscrizione  al  registro  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono
un  giudizio  professionale  sull'attendibilita'   dei   dati   cosi'
rideterminati.
  6.  Ai  fini  della erogazione del contributo di cui al comma 2, le
regioni trasmettono al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione
apposita  certificazione  da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di
cui al comma 1. Le modalita' per la  struttura,  la  redazione  e  la
presentazione  delle  certificazioni  sono  stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi  dall'emanazione
del  suddetto  decreto.  Decorso  il  predetto termine, il contributo
viene ripartito tra le sole regioni adempienti.
  7.  In  attesa  della  trasmissione  della certificazione di cui al
comma 6,  il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto, eroga alle regioni un  acconto  del
contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330
miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.
  8.  Il  contributo  e'  erogato  a  condizione  che  il  piano   di
riassorbimento  dei  disavanzi  di  cui  al comma 1 risulti approvato
dalla regione o dall'ente locale, in  qualita'  di  enti  concedenti,
secondo  le  rispettive  competenze.  In  ogni caso, il contributo e'
sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli  enti  proprietari  non
abbiano  provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani
di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate
plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni  di  cespiti  a
terzi.
  9.  Per  le  aziende  di  trasporto pubblico locale che entro il 31
dicembre 1995 non abbiano conseguito un  miglioramento  del  rapporto
tra  i  proventi  e  i  costi  rispetto a quello relativo al 1993, di
almeno il 20 per  cento  della  differenza  percentuale  mancante  al
raggiungimento  del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni
1996 e 1997, il recupero dei  contributi  di  cui  al  comma  2  gia'
anticipati  con  le  operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per
ciascun anno.
  10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia  definitivamente  accertato  il
mancato  conseguimento  del miglioramento del rapporto tra i proventi
ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le  regioni
dispongono  il  recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 gia'
anticipati con le operazioni di  mutuo  ed  il  relativo  importo  e'
utilizzato  dalle  regioni  interessate  per  favorire  l'adozione di
interventi diretti ad aumentare l'efficienza del  trasporto  pubblico
locale.  Il  diritto  all'erogazione del contributo di cui al comma 2
viene comunque meno  qualora  alla  data  del  31  dicembre  1995  il
rapporto  tra  i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15
per cento.
  11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10,  le
regioni possono rivalersi sulle aziende.
  12.  Ai  fini  del presente decreto non sono da considerare inclusi
nei costi i maggiori oneri  gravanti  sulle  aziende  operanti  nelle
regioni   Abruzzo   e   Molise  in  ragione  dell'esclusione  operata
dall'articolo  1  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza  sociale  del  5  agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
  13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9  devono
conseguire  un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno
due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del  35  per
cento.
  14.  Nei  limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il
concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e  degli
enti  locali  che  hanno  gia'  dato  copertura,  anche  parziale, ai
disavanzi di cui al comma 1.
  15. Alle regioni a statuto speciale e'  corrisposto  un  contributo
straordinario  decennale  complessivo di lire 20 miliardi annue quale
concorso dello Stato  alla  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio,
riferiti  al  periodo  dal  1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle
aziende  di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto
pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo e'  ripartito
in  proporzione  alle  aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche  e  private  per  il  1989.  Ai  fini dell'attribuzione del
contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.