IL GOVERNATORE
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto  l'art.  25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  21  febbraio  1995  (in Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1995);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 29 maggio 1995  la  ragione  normale  dello  sconto
presso  la  Banca  d'Italia  e'  variata dall'8,25 per cento al 9 per
cento.
  Per le operazioni relative alle cambiali agrarie  emesse  ai  sensi
dell'art.  43  del  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la
ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50
per cento.