IL GOVERNATORE Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82; Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio provvedimento 21 febbraio 1995 (in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1995); Dispone: Art. 1. A decorrere dal 29 maggio 1995 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dall'8,25 per cento al 9 per cento. Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.