IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15; Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto "scuola", in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991; Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, "per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami" di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il "lodo" con il quale ha giudicato "che quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla ratio della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.", motivando che: " a) lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e' legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)"; " b) il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalita' di svolgimento predeterminate dalle competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero"; Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato "idoneo" nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo "realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990"; Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 28285 del 15 febbraio 1994 con la quale vengono determinati per l'anno scolastico 1994-1995 per tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale "il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami"; Vista la circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 4527 del 26 aprile 1995 con la quale, rispetto al calendario dell'anno scolastico 1994-95 definito con la citata ordinanza del 15 febbraio 1994, e' stato precisato che, in relazione alle consultazioni referendarie dell'11 giugno 1995, "fermo restando il termine delle lezioni fissato alla data del 7 giugno, nelle scuole sedi di seggio sara' possibile anticipare le operazioni di scrutinio finale all'ultima settimana di lezioni, cosi' da consentire la pubblicazione dei risultati entro il 9 giugno", e che potranno essere apportati "opportuni adattamenti .. anche al calendario degli scrutini e degli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte nelle classi terminali degli istituti professionali e d'arte, sede di seggio"; Visto il telefax n. 015/95 del 16 maggio 1995 del Sindacato europeo indipendente operatori scuola (SEIOS), con il quale e' stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto scuola diretti in particolare al "blocco degli scrutini e degli esami di tutte le scuole di ogni ordine e grado"; Visto il telefax del 17 maggio 1995, con il quale l'Associazione nazionale tecnici della scuola (ANTES) ha comunicato la proclamazione dello sciopero nazionale per l'intera giornata del 3 giugno 1995 per il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario delle scuole statali di ogni ordine e grado del comparto "scuola"; Visto il telefax del 21 maggio 1995, con il quale l'associazione COBAS - Comitati di base della scuola ha comunicato la proclamazione di uno sciopero nazionale, per il personale insegnante del comparto scuola, diretto al "blocco degli scrutini nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo 1-6 giugno 1995"; Visto il telegramma del 24 maggio 1995, con il quale l'organizzazione Unione sindacale italiana ha rinviato al 17 giugno 1995 lo sciopero gia' programmato per il 27 maggio 1995 per il personale di tutte le amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva (e quindi anche per il comparto "scuola"); Visto il telefax del 27 maggio 1995, con il quale la predetta associazione COBAS - Comitati di base della scuola, a modifica del precedente telefax del 21 maggio 1995, di cui sopra, ha precisato: " .. che il blocco degli scrutini indetto dalla scrivente associazione coinvolgera' anche le giornate del 7, 8, 9 e 10 giugno 1995"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, cons. Franco Frattini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. della legge 12 giugno 1990, n. 146" e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le aree .. della funzione pubblica .."; Vista la nota n. 5902 del 24 maggio 1995, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazioni delle operazioni di scrutini finali e di esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, "non consente di effettuare nelle classi interessate gli scrutini" ne' di completare gli stessi "in tempo utile per gli esami di licenza media e per quelli di maturita'", con la conseguenza di determinare "ritardi nella ultimazione delle operazioni di valutazione, con ripercussioni sul normale inizio e conclusione degli esami finali"; Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attivita' riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attivita' sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale "istruzione pubblica" per garantire nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e nell'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991; Considerato che le agitazioni in atto nel comparto "scuola" e le relative modalita' e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate nel calendario scolastico con le richiamate ordinanza e circolare del Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali; Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, e' stato precisato che gli scioperi interessanti le attivita' di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed e' stato ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990 "che non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami"; Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero riguardanti il blocco degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1991-1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia: a) "in quanto" contrastano "col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/90, il quale esclude - come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma - la differibilita' dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali"; b) in quanto "in base all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato idoneo dalla commissione in data 10 ottobre 1991 prevede che le attivita' relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalita' previste dal calendario scolastico"; Vista la deliberazione del 27 maggio 1993 della piu' volte citata commissione di garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni sindacali promosse tendenti al blocco degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1992-1993, motivando che "l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilita' delle operazioni terminali dei cicli di istruzione"; Vista la sentenza della suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale - in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attivita' conclusive dell'anno scolastico 1982-1983 - e' stato sancito che: "non costituisce attivita' antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta e' volta non ad impedire l'esercizio della liberta' sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della pubblica amministrazione di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio"; "ne' puo' sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la pubblica amministrazione non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilita' dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)"; Viste le deliberazioni della commissione di garanzia del 25 maggio 1995 con le quali, in relazione alle proclamazioni di sciopero in argomento, la predetta commissione, nel premettere che le indicate proclamazioni di sciopero sarebbero suscettibili di valutazione negativa, ha invitato le diverse organizzazioni "a revocare immediatamente la proclamazione" ovvero "a comunicare a docenti e non docenti che .. il personale 'eventualmente impegnato' per le stesse giornate in operazioni di scrutinio finale e' tenuto a non partecipare allo sciopero"; Atteso che, nonostante che alle citate organizzazioni S.E.I.O.S., A.N.T.E.S., COBAS e U.S.I., promotrici delle azioni di sciopero in precedenza riportate sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non sono cessate le agitazioni e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetto; Attesa, altresi'', l'urgenza di provvedere, che - in relazione al citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale - impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni che hanno promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate; Considerata la necessita' di assicurare la salvaguardia dell'interesse al regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1994-1995, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero; Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi; Considerato, infine, che le attivita' inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali - ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del menzionato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi di servizio come individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che le stesse consuete attivita', per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario; Ordina: Art. 1. Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione 1. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1994-1995, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.