IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge 12 giugno  1990,  n.  146,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  del 25 luglio 1991, concernente la
disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il  personale
del  comparto  "scuola",  in  ordine  al  quale sono state sentite le
organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;
 Vista la deliberazione del  30  luglio  1991  della  commissione  di
garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale,
"per    rimuovere   un   persistente   contrasto   in   ordine   alla
inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali
ed esami" di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  h),  dell'indicato
protocollo  d'intesa  del  25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio
complessivo sul citato protocollo d'intesa  dopo  aver  acquisito  il
parere  delle  organizzazioni  degli  utenti,  ha  assunto,  ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  predetta  legge  12  giugno
1990,  n.  146,  il  "lodo"  con  il  quale  ha giudicato "che quanto
previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo  del
25  luglio  1991  aderisca  alla lettera ed alla ratio della legge n.
146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.", motivando che:
   " a) lo  svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli  esami  e'
legislativamente   individuato   come   oggetto   d'una   prestazione
indispensabile  per   garantire   la   realizzazione   dell'interesse
costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art.
1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)";
   "  b)  il  testo  legislativo non permette di isolare, all'interno
dell'insieme delle  modalita'  di  svolgimento  predeterminate  dalle
competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente
per esercizio del diritto di sciopero";
  Vista  la  deliberazione  del  10 ottobre 1991 della commissione di
garanzia ex art.  12  della  legge  n.  146/1990,  con  la  quale,  a
scioglimento  della  riserva  in  precedenza  indicata,  ha  valutato
"idoneo" nella sua interezza il citato  protocollo  d'intesa  del  25
luglio   1991,   motivando   che   tale   protocollo   "realizza   il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col  godimento
del  diritto  all'istruzione  costituzionalmente  tutelato,  ai sensi
della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990";
  Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione  n.  28285
del  15  febbraio  1994  con  la quale vengono determinati per l'anno
scolastico 1994-1995 per tutte le scuole ed  istituti  scolastici  di
ogni  ordine  e  grado  di  istruzione  del  territorio nazionale "il
termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le  scadenze  per
le  valutazioni  periodiche ed il calendario delle festivita' e degli
esami";
  Vista la circolare del Ministro della pubblica istruzione  n.  4527
del  26  aprile  1995  con la quale, rispetto al calendario dell'anno
scolastico 1994-95 definito con la citata ordinanza del  15  febbraio
1994,  e'  stato  precisato  che,  in  relazione  alle  consultazioni
referendarie dell'11 giugno 1995, "fermo restando  il  termine  delle
lezioni  fissato  alla data del 7 giugno, nelle scuole sedi di seggio
sara'   possibile   anticipare  le  operazioni  di  scrutinio  finale
all'ultima settimana di lezioni, cosi' da consentire la pubblicazione
dei risultati entro il 9 giugno", e  che  potranno  essere  apportati
"opportuni  adattamenti .. anche al calendario degli scrutini e degli
esami di qualifica e  di  licenza  di  maestro  d'arte  nelle  classi
terminali degli istituti professionali e d'arte, sede di seggio";
  Visto il telefax n. 015/95 del 16 maggio 1995 del Sindacato europeo
indipendente   operatori  scuola  (SEIOS),  con  il  quale  e'  stata
comunicata la proclamazione di scioperi nazionali  per  il  personale
del  comparto scuola diretti in particolare al "blocco degli scrutini
e degli esami di tutte le scuole di ogni ordine e grado";
  Visto il telefax del 17 maggio 1995, con  il  quale  l'Associazione
nazionale tecnici della scuola (ANTES) ha comunicato la proclamazione
dello  sciopero nazionale per l'intera giornata del 3 giugno 1995 per
il personale  tecnico,  amministrativo  ed  ausiliario  delle  scuole
statali di ogni ordine e grado del comparto "scuola";
  Visto  il  telefax  del 21 maggio 1995, con il quale l'associazione
COBAS - Comitati di base della scuola ha comunicato la  proclamazione
di  uno  sciopero nazionale, per il personale insegnante del comparto
scuola, diretto al "blocco degli scrutini nelle scuole di ogni ordine
e grado nel periodo 1-6 giugno 1995";
  Visto  il  telegramma  del   24   maggio   1995,   con   il   quale
l'organizzazione  Unione  sindacale italiana ha rinviato al 17 giugno
1995 lo sciopero gia' programmato  per  il  27  maggio  1995  per  il
personale  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  ricomprese  nei
comparti di contrattazione collettiva (e quindi anche per il comparto
"scuola");
  Visto il telefax del 27 maggio  1995,  con  il  quale  la  predetta
associazione  COBAS  -  Comitati di base della scuola, a modifica del
precedente telefax del 21 maggio 1995, di cui sopra, ha precisato:  "
.. che il blocco degli scrutini indetto dalla scrivente  associazione
coinvolgera' anche le giornate del 7, 8, 9 e 10 giugno 1995";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio 1995, con il quale il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,
cons.   Franco   Frattini,   e'  stato  delegato  a  provvedere  alla
"attuazione .. della legge 12 giugno 1990, n. 146" e  ad  "esercitare
..  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti disposizioni al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a  tutte  le  materie
che riguardano le aree .. della funzione pubblica ..";
  Vista  la nota n. 5902 del 24 maggio 1995, con la quale il Ministro
della pubblica istruzione ha chiesto l'emanazione  dell'ordinanza  di
cui   all'art.   8   della  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  nella
considerazione che le agitazioni  in  atto  riguardanti  l'astensione
dall'effettuazioni  delle  operazioni  di  scrutini finali e di esami
finali nelle scuole e negli istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e
grado  di  istruzione,  "non  consente  di  effettuare  nelle  classi
interessate gli scrutini" ne' di  completare  gli  stessi  "in  tempo
utile  per gli esami di licenza media e per quelli di maturita'", con
la  conseguenza  di  determinare  "ritardi  nella  ultimazione  delle
operazioni  di  valutazione,  con  ripercussioni sul normale inizio e
conclusione degli esami finali";
  Considerato  che  l'obbligo  per  l'esplicazione   delle   predette
attivita'  riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli
scrutini finali e degli esami finali discende, in caso  di  sciopero,
direttamente  dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno
1990,  n.  146,  in  quanto  tali attivita' sono ritenute prestazioni
indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di
funzionamento del servizio pubblico essenziale "istruzione  pubblica"
per garantire nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona,
costituzionalmente  tutelato,  all'istruzione;  previsione  contenuta
peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2,  lettere  d)
ed  e), e nell'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato protocollo
d'intesa del 25 luglio 1991;
  Considerato che le agitazioni in atto nel comparto  "scuola"  e  le
relative  modalita'  e  periodo  di  attuazione,  per  le motivazioni
espresse dal Ministro della  pubblica  istruzione,  costituiscono  un
fondato  pericolo  di  un  pregiudizio  grave ed imminente al diritto
all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990,  n.
146,  art. 1, comma 2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in
precedenza  indicate  incidono,  rispetto  alle  date   fissate   nel
calendario  scolastico  con  le  richiamate ordinanza e circolare del
Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio,
prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami
finali;
  Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e  del  5  giugno  1991
della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con
le  quali,  rispettivamente,  e'  stato  precisato  che  gli scioperi
interessanti le attivita' di  non  insegnamento  sono  soggetti  alla
disciplina  recata  dalla  suddetta  legge  n.  146/1990  ed e' stato
ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art.  1,  comma  2,
lettera  d),  della  legge  n. 146/1990 "che non ammette differimenti
nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami";
  Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata  commissione
di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni
di sciopero riguardanti il blocco degli scrutini finali e degli esami
finali  relativi  all'anno  scolastico  1991-1992, motivando che tali
azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:
    a) "in quanto" contrastano "col disposto di cui all'art. 1, comma
2, lettera d), della legge n. 146/90, il  quale  esclude  -  come  il
richiamato   protocollo   d'intesa   esplicitamente   conferma  -  la
differibilita'  dello  svolgimento  delle  operazioni  inerenti  agli
scrutini finali";
    b)  in  quanto  "in  base  all'art. 1, comma 2, lettera d), della
legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato
idoneo dalla commissione in data  10  ottobre  1991  prevede  che  le
attivita'  relative  allo svolgimento degli scrutini finali, compresi
quelli di ammissione per gli esami,  devono  essere  garantite  nella
loro interezza nei termini e con le modalita' previste dal calendario
scolastico";
  Vista  la  deliberazione del 27 maggio 1993 della piu' volte citata
commissione  di  garanzia,  con  la   quale   sono   state   valutate
negativamente  le  azioni sindacali promosse tendenti al blocco degli
scrutini finali e degli esami  finali  relativi  all'anno  scolastico
1992-1993,   motivando   che   "l'iniziativa  conflittuale  descritta
costituisce  violazione   del   precetto   legale   e   convenzionale
dell'indifferibilita'   delle   operazioni  terminali  dei  cicli  di
istruzione";
  Vista la sentenza della suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29
novembre  1991,  con  la quale - in riferimento ad analoga vicenda di
sciopero relativa  alle  attivita'  conclusive  dell'anno  scolastico
1982-1983 - e' stato sancito che:
   "non   costituisce  attivita'  antisindacale  la  sostituzione  di
docenti scioperanti durante gli scrutini finali e  gli  esami  finali
con  altri  docenti  non scioperanti e con supplenti, atteso che tale
condotta  e'  volta  non  ad  impedire  l'esercizio  della   liberta'
sindacale  e  del  diritto  di  sciopero,  ma a contenere gli effetti
pregiudizievoli nella insussistenza  di  un  obbligo  della  pubblica
amministrazione  di  subire  passivamente  l'interruzione del proprio
servizio";
   "ne' puo'  sostenersi  che  le  operazioni  degli  esami  e  degli
scrutini   costituiscono,   nell'ambito  della  pubblica  istruzione,
prestazioni di minore importanza e che  la  pubblica  amministrazione
non  accusava  nessuna  sollecita  lesione  del pubblico servizio, in
quanto  scrutini  ed  esami  integrano  oggettivamente   il   momento
conclusivo    della    didattica    ed,    attraverso   la   verifica
dell'apprendimento e la certificazione abilitante,  costituiscono  il
necessario  e  logico  epilogo di tutta la programmazione annuale che
impegna la massima responsabilita' dei docenti e degli  studenti  (ed
indirettamente  le attese della vita e della economia delle famiglie,
non certo estranee al servizio)";
  Viste le deliberazioni della commissione di garanzia del 25  maggio
1995  con  le  quali,  in relazione alle proclamazioni di sciopero in
argomento, la predetta commissione, nel premettere  che  le  indicate
proclamazioni  di  sciopero  sarebbero  suscettibili  di  valutazione
negativa,  ha  invitato  le  diverse   organizzazioni   "a   revocare
immediatamente la proclamazione" ovvero "a comunicare a docenti e non
docenti  che  .. il personale 'eventualmente impegnato' per le stesse
giornate  in  operazioni  di  scrutinio  finale  e'  tenuto   a   non
partecipare allo sciopero";
  Atteso  che,  nonostante che alle citate organizzazioni S.E.I.O.S.,
A.N.T.E.S., COBAS e U.S.I., promotrici delle azioni  di  sciopero  in
precedenza   riportate   sia  stato  ritualmente  rivolto,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito  a  desistere
dai  comportamenti  determinanti  la indicata situazione di pericolo,
non sono  cessate  le  agitazioni  e,  conseguentemente,  permane  la
situazione di pericolo anzidetto;
  Attesa,  altresi'',  l'urgenza di provvedere, che - in relazione al
citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di
inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed  istituti
scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  di  istruzione del territorio
nazionale  -  impedisce  ulteriori  tentativi  di  conciliazione  del
conflitto  insorto con le organizzazioni che hanno promosso le azioni
di sciopero in precedenza riportate;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   la   salvaguardia
dell'interesse al regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle
date  fissate  dal calendario relativo all'anno scolastico 1994-1995,
delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli  esami  finali:
interesse  risalente  a  diritto  costituzionalmente  garantito,  che
resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di
sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il
necessario equilibrio tra  l'interesse  stesso  e  gli  interessi  di
categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
  Considerato  oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di
sciopero con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche  in
lesione  del  principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di
agitazioni che  potrebbero  risolversi  in  grave  pregiudizio  degli
alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno
scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il
regolare svolgimento degli esami stessi;
  Considerato, infine, che le attivita' inerenti a tutti gli scrutini
finali  ed  esami  finali  -  ritenute, come sopra detto, prestazioni
indispensabili, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  lettera  d),  della
legge  12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettere d) ed e), e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del  menzionato
protocollo  d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi di
servizio come individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art.  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che
le  stesse  consuete  attivita',  per  la loro regolare esplicazione,
richiedono prestazioni, oltre che del personale  docente,  anche  del
necessario    personale   direttivo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario;
                               Ordina:
                               Art. 1.
         Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione
  1. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad  adottare  le
misure  di  cui  agli  articoli  seguenti,  idonee  ad  assicurare il
regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date  fissate  dal
calendario  relativo  all'anno scolastico 1994-1995, delle operazioni
di tutti gli scrutini finali e degli  esami  finali  nelle  scuole  e
negli  istituti  scolastici  di ogni ordine e grado di istruzione del
territorio nazionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione
vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella  presente
ordinanza.