IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19  settembre
1992,  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990,
quando la variazione percentuale del  valore  medio  dell'indice  dei
prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo
al periodo di dodici mesi terminante al 31  agosto  di  ciascun  anno
supera  il  2  per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede  alla
neutralizzazione  integrale  degli  effetti  dell'ulteriore pressione
fiscale non  rispondenti  a  incrementi  reali  di  reddito  ed  alla
conseguente  restituzione  integrale  del  drenaggio fiscale mediante
l'adeguamento delle detrazioni d'imposta  e  dei  limiti  di  reddito
previsti  negli  articoli  12  e 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989,
nel  quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione   del   Consiglio   dei   Ministri,   si  procede  alla
ricognizione della citata variazione  percentuale  del  valore  medio
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e di
impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno  successivo,  i
conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito;
  Vista  la  lettera  n.  2242  del  9  settembre  1994, con la quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato  che  la  variazione
percentuale  del  valore medio dell'indice dei prezzi al concorso per
le famiglie di operai e di impiegati relativo al  periodo  di  dodici
mesi  terminante  al  31  agosto  1994  rispetto  al  medesimo valore
riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31  agosto  1993  e'
pari al 4,1 per cento;
  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge  27  luglio  1994,  n.
473,  con il quale sono stati determinati, per l'anno 1994, l'importo
dell'ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente  ed  i  relativi limiti di reddito di cui all'articolo 13,
comma 2, del citato testo unico;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.  725,
recane   disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995),  con  il  quale  e'
stato  disposto che la predetta restituzione del drenaggio fiscale e'
ridotta del 60 per cento;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20
dicembre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 24 del 30
gennaio 1995, con il quale era stata determinata,  per  il  1995,  la
misura  delle  detrazioni  di  imposta per carichi di famiglia, delle
detrazioni  e  dei  limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13
del citato testo unico;
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
recante misure urgenti per il risanamento della  finanza  pubblica  e
per  l'occupazione nelle aree depresse, con il quale la riduzione del
60 per cento  della  restituzione  del  drenaggio  fiscale  e'  stata
sostituita con una riduzione del 20 per cento;
  Attesa la necessita' di sostituire il citato decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  20  dicembre  1994 al fine di adeguare
l'importo delle detrazioni in esso indicate tenendo conto  di  quanto
disposto dall'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 41;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 maggio 1995;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  gli
importi  delle  detrazioni  di imposta per carichi di famiglia, delle
altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e
13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
determinati per l'anno 1994 dall'art. 1 del  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 14 dicembre 1993 e dall'art. 3, comma 1,
lettera d), numero 1, del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  330,
convertito  dalla  legge  27  luglio  1994, n. 473, sono aumentati in
misura pari al 4,1 per cento.
  2. Dal 1 gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto,
cosi' determinata:
    a) detrazione per il coniuge a carico: L. 817.552;
    b) detrazione per i figli minori di eta':
    per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L.  94.437
    per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 188.874
    per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 283.311
    per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 377.748
    per cinque figli  . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 472.185
    per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 566.622
    per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 661.059
    per otto figli  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 755.496
    per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . .    L.  94.437
  Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato  testo  unico
la  detrazione  per coniuge a carico si applica per il primo figlio e
la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e
l'ammontare di essa e' ridotto di L. 188.874;
    c) detrazione per altri familiari a carico: L. 130.592;
    d) limite di reddito di cui al comma 4  dell'art.  12  del  testo
unico delle imposte sui redditi: L. 5.500.000;
    e)  detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1
dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 784.634;
    f) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente:
    L. 244.996, se il reddito di  lavoro  dipendente  non  supera  L.
15.000.000;
    L.  207.309, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L.
15.000.000 ma non a L. 15.100.000;
    L. 131.904, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a  L.
15.100.000 ma non a L. 15.200.000;
    L.  47.085,  se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L.
15.200.000 ma non superiore a L. 15.300.000.
  3. Dal 1 gennaio 1995 la misura della  detrazione  per  redditi  di
lavoro  autonomo  e  di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49,
comma 1, ed all'art. 79 del citato testo unico, e' cosi' determinata:
   L. 203.983, se  l'ammontare  complessivo  del  reddito  di  lavoro
autonomo e di impresa non supera L. 8.200.000;
   L.  161.891,  se  il  reddito  di  lavoro autonomo e di impresa e'
superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000;
   L. 77.708, se il reddito  di  lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'
superiore a L. 8.300.000 ma non a L. 8.500.000.