IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; Vista la lettera n. 2242 del 9 settembre 1994, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al concorso per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 e' pari al 4,1 per cento; Visto l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale sono stati determinati, per l'anno 1994, l'importo dell'ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed i relativi limiti di reddito di cui all'articolo 13, comma 2, del citato testo unico; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, recane disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), con il quale e' stato disposto che la predetta restituzione del drenaggio fiscale e' ridotta del 60 per cento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1995, con il quale era stata determinata, per il 1995, la misura delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, con il quale la riduzione del 60 per cento della restituzione del drenaggio fiscale e' stata sostituita con una riduzione del 20 per cento; Attesa la necessita' di sostituire il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1994 al fine di adeguare l'importo delle detrazioni in esso indicate tenendo conto di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 41; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come determinati per l'anno 1994 dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993 e dall'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, sono aumentati in misura pari al 4,1 per cento. 2. Dal 1 gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 817.552; b) detrazione per i figli minori di eta': per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 94.437 per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 188.874 per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.311 per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 377.748 per cinque figli . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 472.185 per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 566.622 per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 661.059 per otto figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 755.496 per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . . . . L. 94.437 Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L. 188.874; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 130.592; d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.500.000; e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 784.634; f) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 244.996, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 15.000.000; L. 207.309, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 15.100.000; L. 131.904, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.100.000 ma non a L. 15.200.000; L. 47.085, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.200.000 ma non superiore a L. 15.300.000. 3. Dal 1 gennaio 1995 la misura della detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del citato testo unico, e' cosi' determinata: L. 203.983, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.200.000; L. 161.891, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000; L. 77.708, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.300.000 ma non a L. 8.500.000.