IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria"; Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del predetto decreto legislativo, le regioni devono provvedere alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri; Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, deve essere disciplinata, tra l'altro, nell'ambito della definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attivita' sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, l'articolazione delle strutture stesse in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della legge n. 724/1994 il quale, nel dettare norme per la disattivazione o la riconversione da parte delle regioni degli ospedali con meno di centoventi posti letto, esclusi quelli specializzati, prevede che le regioni provvedano alla pubblicazione dell'elenco degli ospedali specializzati sulla base dei criteri di classificazione stabiliti con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge; Ritenuto di stabilire i predetti criteri di classificazione ai sensi e per gli effetti del citato art. 3; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si considerano ospedali specializzati i presidi ospedalieri che erogano prestazioni specialistiche di diagnosi, cura e riabilitazione afferenti una disciplina medico-chirurgica o piu' discipline medico-chirurgiche - fra di loro strettamente complementari in relazione alla specifica attivita' svolta - comprese fra quelle oggetto degli esami di idoneita' nazionali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 2. L'attivita' svolta dagli ospedali specializzati puo' essere riferita a: a) specifici organi o apparati del corpo umano; b) specifiche malattie o gruppi di malattie e/o specifici trattamenti; c) specifiche fasce di eta'. 3. Gli ospedali specializzati, oltre che per la specifica attivita' specialistica svolta, si distinguono in regionali ed interregionali in relazione al bacino di utenza, a seconda che il carico di degenti, riferito all'ultimo triennio, sia proveniente dalla regione o, per almeno il 30%, anche da altre regioni.