IL DIRETTORE GENERALE
                   DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA
  Vista la domanda in data 25 gennaio 1995 con la quale  la  societa'
"Le  acque  minerali  di S. Marino S.r.l.", con sede in Sassofeltrio,
via Castello n. 24, ha chiesto il riconoscimento della  qualifica  di
acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
25  gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale "San Marino" costituita
dalla miscela, nei rispettivi rapporti di una parte, due parti e  tre
parti, di tre sorgenti denominate Sovrana 1, S. Maria 1 e S. Maria 2,
ubicate  nella concessione mineraria "La Valle" in localita' Valle S.
Anastasio, nel territorio del comune di Sassofeltrio (Pesaro);
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;
  Visto il parere della terza  sezione  del  Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta dell'11 aprile 1995;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua minerale "San Marino" di Sassofeltrio.