IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1990, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e in particolare l'art. 4, comma 1, periodo primo, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalita', le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati che il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori italiani nelle societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.; Visto l'art. 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100 del 1990, che prevedono che il tasso di interesse di tali crediti agevolati in ogni caso e' stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295; Visto l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 100 del 1990, che prevede che in caso di mancato conferimento anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 4 novembre 1992, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1, periodo primo, della citata legge n. 100/1990; Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente l'abolizione del "fixing" delle valute e la definizione di un cambio alternativo di riferimento; Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che ha disposto, fra l'altro, la trasformazione in societa' per azioni dell'ente creditizio pubblico "Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)"; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto del 29 aprile 1992 soprarichiamato al fine di conformare modalita' e condizioni dei crediti agevolati ex art. 4 della legge n. 100/1990 alle attuali situazioni determinate da disposizioni normative successive alla citata legge n. 100/1990; Decreta: Art. 1. Il Mediocredito centrale S.p.a. puo' concedere crediti agevolati in lire alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' o imprese miste all'estero partecipate dalla Societa' italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.p.a. L'agevolazione di cui al precedente comma puo' essere concessa sia per finanziare l'acquisizione di quote in societa' o imprese miste all'estero non ancora costituite, sia per finanziare l'acquisizione di quote aggiuntive o la sottoscrizione di aumenti di capitale in societa' o imprese miste all'estero gia' costituite a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dell'intera quota precedentemente acquisita dalla impresa italiana. A tal fine la quota di capitale di rischio agevolabile non deve risultare acquisita dall'impresa italiana prima della data della delibera di partecipazione della Simest S.p.a. nella societa' o impresa mista all'estero. L'operatore italiano puo' presentare domanda di finanziamento agevolato al Mediocredito centrale S.p.a. anche prima della predetta delibera della Simest S.p.a. e comunque non oltre tre mesi dalla data della stessa. L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma primo non puo' cumularsi con le analoghe provvidenze disposte da altre leggi vigenti in materia. Tale agevolazione puo' invece sussistere anche in presenza di interventi finanziari resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero e concessi sia direttamente alle imprese italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale S.p.a. Sono accolte con priorita' le domande di finanziamento avanzate dalle piccole e medie imprese. Per la definizione di piccola e media impresa si rinvia alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed in particolare a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'industria del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 1 aprile 1994.