Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  e  tipiche
dei  vini,  istituito  a  norma  dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini "Colli di  Luni",  ha  espresso  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,  proponendo  -  ai  fini  dell'emanazione  del relativo
decreto ministeriale - il testo del disciplinare di produzione di cui
trattasi come di seguito riportato.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
 della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Luni"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Luni"  e'
riservata ai vini rossi e bianchi che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La  denominazione  "Colli  di  Luni"  Rosso  e' riservata al vino,
ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,   nell'ambito
aziendale, la seguente composizione dei vitigni:
    Sangiovese dal 60% al 70%;
    Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo nero, almeno il 15%.
   Possono  inoltre  concorrere  anche  altri  vitigni  a  bacca nera
raccomandati o autorizzati  dalle  province  di  La  Spezia  e  Massa
Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% con un limite
del 10% per i vitigni Cabernet.
   La  denominazione  "Colli  di  Luni"  Bianco  e' riservata al vino
ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,   nell'ambito
aziendale, la seguente composizione dei vitigni:
    Vermentino, minimo 35%;
    Trebbiano toscano, dal 25% al 40%.
   Possono  inoltre  concorrere vitigni a bacca bianca raccomandati o
autorizzati dalle province di La Spezia e Massa Carrara presenti  nei
vigneti fino ad un massimo del 30%.
   La  denominazione  "Colli di Luni" Vermentino e' riservata al vino
bianco  ottenuto  dalle  uve  dei  vigneti   composti   dal   vitigno
Vermentino.  E'  ammessa  la presenza di altri vitigni a bacca bianca
autorizzati o raccomandati per le  province  di  La  Spezia  e  Massa
Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate alla produzione dei vini "Colli di Luni" devono
essere  prodotte  nella  zona  appresso  indicata  che  interessa  la
provincia  di  La  Spezia  e  quella di Massa comprendente in parte i
seguenti comuni:
   Provincia di La Spezia:
    comuni  di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di
Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio,  Beverino,  Ricco'  del  Golfo,
Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.
   Provincia di Massa:
    comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
   Tale  zona  e'  cosi'  delimitata:  partendo dal confine sud della
provincia di La Spezia, comune di Ortonovo localita' Dogana,  con  la
provincia  di  Massa  la  linea  di  delimitazione  segue  il confine
provinciale e sale prima a  nord-est  poi  a  nord  circoscrivendo  i
comuni  di  Ortonovo a Castelnuovo Magra poi, percorre la provinciale
n. 446 che tocca la foce del Cucco in comune  di  Fosdinovo  fino  ad
incrociare  la  mulattiera  per  Giucano alle quote 485, 423 e 309; a
Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di  La
Capana  e  Case Ambrosini fino ad incontrare il confine provinciale e
prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino
ad incontrare la s.s. della Cisa dove si interrompe.
   Sempre sulla s.s. della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto
sale fino all'altezza della passarella sul Magra di  Stadano;  quindi
la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino
a  quota  38  e  sale  per  la  mulattiera,  sempre verso nord fino a
localita' Castello, passando per il sentiero sotto il monte  Cecchino
e, sempre per mulattiera, fino a localita' Laghi.
   Da qui, la delimitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463
e  400  e  raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima
(comune di Bolano)  poi  seguendo  sempre  la  stessa  mulattiera  si
toccano  le  localita'  Il Prato-Serra-Pianello e, passando a nord di
casa Toreni, si raggiunge il  confine  regionale;  quindi  la  stessa
mulattiera  rientra nella provincia di La Spezia, comune di Calice al
Cornoviglio toccando le  frazioni  di  Pegui  e  Madrignano  fino  al
torrente  Usurana  seguendo  la  vecchia  mulattiera  che  da  Pegui,
Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al torrente Usurana.
   Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino  a  Ferdana,
poi  la  linea ridiscende il torrente e raggiunge il confine comunale
di Beverino, successivamente; sempre seguendo tale confine, tocca  la
localita' Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia.
   Da  qui  si sale, seguendo la s.s. stessa fino al Passo della Foce
da dove si imbocca la strada comunale per  il  monte  Parodi  che  si
segue  fino  al  raggiungimento della stradina comunale Sommovigo. Si
procede fino ad incrociare la curva di livello dei 275 m che si segue
fino all'abitato detto Sommovigo.
   Da qui si sale lungo l'impluvio verso l'abitato Nevea  finche'  ci
si ricongiunge alla comunale per il monte Parodi.
   Da qui si scende lungo la strada comunale che porta all'abitato S.
Anna  dove,  in  prossimita'  della  prima casa del nucleo abitato si
prende a destra seguendo il valletto che  porta  all'abitato  Toracca
Inferiore  fino  al  raggiungimento della curva di livello dei 200 m.
Seguendo la curva di livello  e  passando  subito  sopra  all'abitato
Toracca Superiore ci si ricongiunge alla s.s. n. 1 Aurelia.
   Da  qui',  si scende lungo l'Aurelia fino all'abitato di La Spezia
seguendo a nord la linea ferroviaria  Genova-Roma  fino  al  cimitero
urbano  seguendo  poi  la  ferrovia  del  porto  fino  alla  costa in
localita' Fossamastra.
   Superata  questa,  la linea di delimitazione segue la costa fino a
Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo  la  provinciale  n.  432
tocca  Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che segue
fino ad Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a  Bottagna  e
la   provinciale  fino  a  Piana  di  Battolla  proseguendo  fino  ad
incontrare la mulattiera che scendendo verso sud si  ricongiunge  con
la  provinciale  per  Ceparana seguendo la stessa provinciale fino ad
Albiano e Ponte Caprigliola a quota 39. Si  segue  quindi  la  strada
s.s.  n.  62  che tocca S. Stefano Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia
fino alla dogana di Ortonovo chiudendo la perimetrazione.
   Nalla zona D.O.C. va inoltre inclusa una collinetta costituita  da
terreni  autoctoni  di natura argillosa a spiccata vocazione viticola
in comune di S. Stefano Magra a confine via Cisa e delimitata a  nord
dal  letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che incrociando
a sud-est il fosso Ricciali lo segue  fino  ad  incontrane  Gora  dei
Molini  che  la  delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del
fiume Magra.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  divini  a  denominazione di origine controllata "Colli di
Luni" devono essere quelle  tradizionali  della  zona  di  produzione
delimitata  nell'art.  3,  con caratteristiche collinari, a specifica
vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche  omogenee.  I
sesti  di  impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono pertanto essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore a q.li 100  per  ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
   In caso di coltura promiscua la resa non dovra' essere superiore a
3   kg/ceppo.   A  detto  limite,  anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
indicato.
   Le  regioni  Liguria  e  Toscana di concerto, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno,  prima
della  vendemmia possono in relazione all'andamento climatico ed alle
altre condizioni di coltivazione,  stabilire  un  limite  massimo  di
produzione  di  uve  per  ettaro  inferiore a quello fissato, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine
dei vini.
                               Art. 5.
   Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere  sottoposte  a
preventiva   cernita   in  modo  da  assicurare  al  vino  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 per il bianco,  di  11
per  il  vermentino  e per il rosso. Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche  locali,  leali  e  costanti  atte  a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
   Le  operazioni  di  vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di   produzione
delimitata  dall'art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle situazioni
tradizionali, e' consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  dei  comuni anche soltanto in parte compresi
nella zona delimitata.
   E' consentito  l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite  dalle
norme comunitarie e nazionali.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Tale  resa dovra' essere mantenuta anche nel caso di arricchimento
cosi' come specificato nei commi precedenti.
   L'eventuale eccedenza di resa non avra' diritto alla D.O.C.
                               Art. 6.
   I vini di cui agli articoli 1 e  2,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli di Luni" Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   "Colli di Luni" Vermentino:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, caratteristico, fruttato;
    sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
  "Colli di Luni" Rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
    odore: delicato, vinoso;
    sapore: asciutto, fine, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio  decreto,  modificare  i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Il vino "Colli di Luni" Rosso prodotto con uve che  assicurino  un
titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 gradi e che
sia  immesso  al  consumo  con  un  titolo alcolometrico volumico non
inferiore a 12,5 gradi, e con un estratto secco netto minimo  del  22
per mille, dopo un invecchiamento, a partire dal 1 novembre dell'anno
di  vendemmia,  di almeno due anni alle condizioni di cui all'art. 5,
puo' portare in etichetta la menzione "Riserva".
                               Art. 8.
   E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1
e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva  non  prevista  dal  presente
disciplinare   ivi   compresi   gli  aggettivi  "superiore",  "fine",
"scelto", "selezionato", e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  comuni,  frazioni,  aree,  tenute,  zone  e  localita'
comprese  nella  zona  delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono
stati ottenuti.
   I vini a denominazione di  origine  controllata  "Colli  di  Luni"
debbono  essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di
vetro di capacita' non superiore a 5 litri e, per cio'  che  concerne
la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di
un vino di pregio, con esclusione del tappo a corona.
   E' tuttavia ammesso il tappo a vite per le confezioni di capacita'
inferiori od uguali a 25 cl e per le capacita' superiori a 100 cl.
   Per   tutte   le   tipologie  della  D.O.C.  "Colli  di  Luni"  e'
obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata  di  produzione
delle uve.