IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Sentito il Ministro della difesa; Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160; Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, di reiterazione e modifica dell'art. 80 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, concernente la nomina di un amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione nonche' la rappresentanza legale dell'Azienda; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1994 con il quale il generale S.A. (a) Stelio Nardini e' stato nominato amministratore straordinario dell'A.A.A.V.T.A.G.; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1995 dividendo il costo che l'A.A.A.V.T.A.G. prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5% del totale aeroportuale, per il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte; Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990; Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda e' previsto in L. 110.289.792.290 il costo complessivo per il 1995 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti; Considerato altresi' che il numero complessivo delle unita' di servizio di terminale previste per l'anno 1995 e' pari a 42.010.167; Vista la delibera n. 458/AS adottata dall'amministratore straordinario dell'Azienda in data 2 dicembre 1994, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1995; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, del decreto-legge n.77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%; Decreta: E' approvato: a) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1995 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali nella misura di lire 2.625,31 commisurata al 100% del costo sostenuto dall'Azienda per tale tipo di traffico; b) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1995 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali nella misura di L. 1.312,65 commisurata al 50% del CTT di terminale per i servizi resi al traffico internazionale. Il presente decreto entrera' in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 1995 Il Ministro dei trasporti e della navigazione CARAVALE p. Il Ministro del tesoro PACE Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 107