IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1992, con  il  quale  e'
stata  approvata  la  nuova  tariffa  delle  tasse  sulle concessioni
governative;
  Considerato che nel titolo III (pubblica sicurezza) - Sez. I (armi,
esplosivi, gas tossici), art. 14, della tariffa allegata al  predetto
decreto,  colonna  "Indicazione  degli  atti soggetti a tassa", fra i
riferimenti normativi, dopo "Licenza di porto di pistole,  rivoltelle
o  pistole  automatiche,  armi  lunghe da fuoco e bastoni animati" e'
stato erroneamente inserito anche "art. 3 della legge 25 marzo  1986,
n.  85", che si riferisce invece al solo trasporto delle armi per uso
sportivo sulle  base  di  apposita  licenza  annuale  rilasciata  dal
questore;
  Ritenuto,  pertanto, di dover rettificare detta tariffa nella parte
indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono eliminate le parole "art. 3 della legge 25 marzo 1986, n.  85"
dal  titolo  III - Sez. I, art. 14, della tariffa allegata al decreto
ministeriale 20 agosto 1992 indicato nella premessa.