IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1992, con il quale e' stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative; Considerato che nel titolo III (pubblica sicurezza) - Sez. I (armi, esplosivi, gas tossici), art. 14, della tariffa allegata al predetto decreto, colonna "Indicazione degli atti soggetti a tassa", fra i riferimenti normativi, dopo "Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati" e' stato erroneamente inserito anche "art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85", che si riferisce invece al solo trasporto delle armi per uso sportivo sulle base di apposita licenza annuale rilasciata dal questore; Ritenuto, pertanto, di dover rettificare detta tariffa nella parte indicata; Decreta: Art. 1. Sono eliminate le parole "art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85" dal titolo III - Sez. I, art. 14, della tariffa allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992 indicato nella premessa.