IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Considerato che, ai sensi dell'art. 74 citato, comma 5, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami; Considerato, altresi', che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 74, l'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Ritenuta la necessita' di emanare l'ordinanza di cui al citato comma 5 dell'art. 74 per l'anno scolastico 1995-96; Ordina: Art. 1. 1. Nelle scuole elementari e medie le lezioni hanno termine il 12 giugno 1996. 2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le lezioni hanno termine il 15 giugno 1996. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 10 giugno 1996. 3. Le attivita' educative nelle scuole materne e le attivita' didattiche nelle scuole ed istituti di cui ai precedenti commi hanno termine il 29 giugno 1996. In data successiva hanno termine le attivita' nelle classi interessate agli esami di maturita', di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del testo unico citato nelle premesse nonche' in classi degli istituti professionali in relazione ad attivita' programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione. 4. Dal 1 settembre 1995 all'inizio delle lezioni e dal termine delle operazioni di scrutinio finale al 29 giugno 1996, il personale docente puo' partecipare ad iniziative di aggiornamento, organizzate dall'amministrazione.