Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata  "Terre  di Franciacorta", ha
espresso parere favorevole al suo accoglimento  proponendo,  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini "Terre di  Franciacorta"  e  del  relativo  disciplinare  di
produzione
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Terre di Franciacorta",
seguita eventualmente dalle menzioni facoltative bianco  o  rosso  e'
riservata  ai  vini  gia'  riconosciuti  a  denominazione  di origine
controllata  "Franciacorta"  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica  21  luglio  1967,  e successive modifiche, che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
   1.  Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata "Terre di
Franciacorta" (bianco) deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione  di
vitigni:
    Chardonnay e/o;
    Pinot bianco e/o;
    Pinot nero.
    2.  Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata "Terre di
Franciacorta" (rosso) deve essere ottenuto dalle uve provenienti  dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale, la seguente composizione di
vitigni:
    Cabernet Sauvignon e Cabernet franc. per un minimo del 25%;
    Barbera per un minimo del 10%;
    Nebbiolo per un minimo del 10%;
    Merlot per un minimo del 10%.
   Possono  inoltre  concorrere  alla  produzione   del   "Terre   di
Franciacorta"  (rosso)  anche  le  uve  a  bacca rossa proveniente da
vitigni autorizzati e raccomandati per la provincia di  Brescia  fino
ad un massimo del 10%, con esclusione dei vitigni aromatici.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini
"Terre di Franciacorta" comprende per intero i territori dei seguenti
comuni:
    Paratico,   Capriolo,  Adro,  Erbusco,  Cortefranca,  Iseo,  Ome,
Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta,  Passirano,
Provaglio   d'Iseo,   Cellatica  e  Gussago,  nonche'  la  parte  del
territorio dei comuni di Cologne,  Coccaglio,  Rovato  e  Cazzago  S.
Martino  che  si  trova  a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e
parte del territorio del comune di Brescia.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    "Dalla riva del lago di Iseo  segue  il  confine  del  comune  di
Paratico  fino  ad  incontrare  il confine del comune di Capriolo che
segue fino ad incontrare il confine del  comune  di  Adro.  Segue  il
confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di
Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con
il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la
strada  statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezionecon il
confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo  comune
a  nord  fino  ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato.
Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad
incontrare la strada statale n. 11 che segue verso  est  passando  la
localita'  Mandolossa  e  prosegue sulla stessa strada statale fino a
localita' Scuole. Da qui prende la strada a  nord  che  va  verso  la
Badia  fino  a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est
la collina di S. Anna in direzione nord-est  passando  per  le  quote
136,9  -  138,8  -  140,2  - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la
strada Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica.
   Da quota 139,9,  la  delimitazione  si  identifica  prima  con  il
confine   comunale   di   Cellatica  e  poi  con  quello  di  Gussago
comprendendo tutto il territorio  dei  suddetti  due  comuni,  quindi
segue  prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno
fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico".
   Dalla zona di produzione come  sopra  delimitata,  e'  escluso  il
seguente territorio:
    "Partendo  dal  confine  della  provincia di Brescia, a ovest, in
prossimita' dell'autostrada A4 e  del  fiume  Oglio,  fra  i  confini
comunali  di  Palazzolo  sull'Oglio  e Capriolo, segue il confine del
comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria  con  cui
si  identifica  verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la
strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12  fino  all'abitato
di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il
territorio  di  Villa  Barcella,  passa  per  quota  205  e interseca
nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con
la strada provinciale n. 12 fino a quota  191  con  l'esclusione  del
colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2
intersecando  cosi'  la  strada provinciale n. 11 verso sud fino alla
chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di  questa  imbocca
la  carrareccia  fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 -
187,5 - 198 e prosegue per Il  Mulino,  la  stazione  ferroviaria  di
Provaglio,  quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino
ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che  ne  segue
il  percorso  fino  ad  incontrare il confine comunale di Sulzano. Si
identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue  la  riva
del  lago  di  Iseo  fino  a  Paratico  dove  incontra, nei pressi di
Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si  identifica
fino  a  raggiungere  il confine del comune di Capriolo da dove si e'
partiti".
                               Art. 4.
   1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Terre  di Franciacorta" devono essere, nel rispetto della tradizione
della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire  alle
uve,  al  mosto  ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
   2. Sono da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di
cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.  164,  unicamente  i
vigneti   bene   esposti   ed   impiantati  su  terreni  a  giacitura
pedocollinare   e   collinari,   prevalentemente   sciolti,    spesso
ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.
   3.  Sono  da  escludere  tutte  le  zone  e le aree situate ad una
altitudine superiore a 496 mt s.l.m. perche' non idonee alla corretta
maturazione  delle  uve  destinate  alla  denominazione  di   origine
controllata "Terre di Franciacorta".
   4.  Sono da escludere, inoltre, dalla zona di produzione di cui al
precedente articolo tutte le zone e le  aree  poste  e  comprese  nei
fondovalle,  in  zone  umide  perche'  adiacenti  a fiumi, torrenti e
ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura.
   5. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (in controspalliera
e a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e  misti)  devono
essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
   6.  E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non  alterare
la tipicita' del vino e non piu' di due volte per campagna.
   7.   La   produzione   massima   di  uva  per  ettaro  in  coltura
specializzata dei  vigneti  destinati  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  di  cui  all'art. 2, la resa
massima  in  ettolitri  di  vino  finito  e   i   rispettivi   titoli
alcolometrici volumici minimi naturali devono essere i seguenti:
                                       Q.li/Ha       Hl/Ha     Vol. %
                                           -           -         -
Terre di Franciacorta (bianco)            115         78,2      10,5
Terre di Franciacorta (rosso)             115         78,2      10,5
   Anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la produzione di uva
per ettaro dovra' essere riportata attraverso  una  accurata  cernita
delle  uve,  purche'  la  produzione  globale  di uva del vigneto non
superi del 20% detti limiti.
   8. La raccolta  delle  uve  deve  essere  fatta  in  modo  da  non
compromettere la integrita' degli acini.
   9.  I  vigneti  di nuovo impianto e di reimpianto, dovranno essere
composti da un numero di  ceppi  ad  ettaro  non  inferiore  a  3.300
calcolati  sul  sesto  d'impianto,  fatto salvo per i nuovi vigneti a
sylvoz o  pergola  la  cui  densita'  ad  ettaro  non  potra'  essere
inferiore  a  2.500 ceppi. Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e
di  reimpianto   e'   consentito   esclusivamente   sui   terreni   a
terrazzamento.
   10.  Per  i  vigneti  a  coltura  promiscua  la  resa  deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
   11. La regione Lombardia annualmente, prima  della  vendemmia  con
proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e
tenuto  conto  delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno
si sono verificate, puo' stabilire  un  limite  massimo  di  uva  per
ettaro,  diverso  da  quello  fissato  nel  presente  disciplinare in
rapporto  agli  ettolitri  di  vino  ottenibile,  dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
                               Art. 5.
   1.  Le  operazioni  di  vinificazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Terre di Franciacorta" devono essere  effettuate
nell'interno  della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
   2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali   di
produzione  le  suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito
del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio
e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte ricompresi
nel perimetro delimitato.
   3. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui
all'art. 2 devono  essere  effettuati  solo  nell'ambito  dell'intero
territorio  della  provincia  di  Brescia,  a condizione che le ditte
interessate dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni.
   4.  Nella  vinificazione  sono  ammesse   soltanto   le   pratiche
enologiche  tradizionali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini
derivati le loro peculiari caratteristiche.
   5. La resa massima dell'uva in vino finito  per  tutti  i  vini  a
denominazione  di  origine controllata "Terre di Franciacorta" e' del
68%.
   6. Le eventuali eccedenze, purche' fino ad un massimo del  5%  del
vino  totale  finito, non hanno diritto alla denominazione di origine
controllata.
   7. Qualora la resa superi quest'ultimo limite  tutto  il  prodotto
perde il diritto alla denominazione di origine controllata.
   8.  Le  uve  dei  vigneti iscritti all'albo della denominazione di
origine  controllata  e  garantita  "Franciacorta"  potranno   essere
rivendicate,  con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in
riferimento alle superfici vitate  iscritte  separatamente  nell'albo
dei vigneti, anche per il vino a denominazione di origine controllata
"Terre di Franciacorta" (bianco), ma non viceversa.
   9.  E'  altresi' consentito che a seguito della scelta in cantina,
da effettuarsi  comunque  prima  delle  fasi  di  elaborazione  e  in
particolare  prima dell'aggiunta dello sciroppo zuccherino, il vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" passi
a vino tranquillo a denominazione di origine  controllata  "Terre  di
Franciacorta"  (bianco)  ma  non  viceversa, purche' detto vino abbia
tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini  a
denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta".
   10.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Terre di
Franciacorta" possono utilizzare  la  menzione  "vigna"  seguita  dal
toponimo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti
all'art.  6  della legge n. 164 del 1992 e purche' la resa massima in
uva per ettaro, in ettolitri di vino finito per ettaro  e  il  titolo
alcolometrico minimo naturale siano i seguenti:
                                             Q.li/Ha   Hl/Ha   Vol. %
                                                 -       -        -
Terre di Franciacorta (bianco e rosso)          115     78,2      11
   11.  Il vino "Terre di Franciacorta" (bianco), recante la menzione
"vigna" seguita dal toponimo, puo' essere affinato  anche  in  legno,
immesso  al  consumo  solo  dal 1 settembre dell'anno successivo alla
vendemmia,  avendo  maturato  almeno  tre  mesi  di  affinamento   in
bottiglia.
   12.  Il  vino "Terre di Franciacorta" (rosso), recante la menzione
"vigna" seguita dal toponimo, puo' essere  immesso  al  consumo  solo
dopo  un  periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore
ai due anni, a partire dalla data di  inizio  della  vendemmia,  come
determinato  dal conforme decreto prefettizio, di cui almeno sei mesi
in legno e seguito da un ulteriore periodo  di  almeno  sei  mesi  in
vasca d'acciaio e/o in bottiglia.
                               Art. 6.
   1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Terre di
Franciacorta", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
  "Terre di Franciacorta" (bianco):
    colore: paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  "Terre di Franciacorta" (rosso):
    colore: rosso vivo con riflessi violacei, se giovane;
    odore: fruttato, erbaceo, caratteristico;
    sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   2. I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Terre  di
Franciacorta"  con la menzione "vigna" seguita dal toponimo, all'atto
dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
  "Terre di Franciacorta" (bianco):
    colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  "Terre di Franciacorta" (rosso):
    colore: rosso intenso con riflessi granati;
    odore: etereo, caratteristico con sfumature erbacee;
    sapore: asciutto, di corpo, vellutato, complesso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   3. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  di  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti minimi
relativi all'acidita' totale e all'estratto secco netto previsti  dal
presente disciplinare.
                               Art. 7.
   1.  E'  consentita  l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a
specificare    anche    l'attivita'    dell'imbottigliatore,    quale
viticoltore,  azienda  agricola,  fattoria,  villa,  tenuta agricola,
podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni
CE e nazionali in materia.
   2. Alle condizioni previste  dal  presente  disciplinare  e  nella
presentazione  e  designazione  dei  vini "Terre di Franciacorta", la
menzione "vigna" seguita dal toponimo senza alcuna interposizione  di
altri  termini  puo' essere utilizzata soltanto ai sensi dell'art. 6,
comma 3, della legge n. 164/92 e alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
   3. E' inoltre consentito nella designazione  e  presentazione  dei
vini,  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, nonche' a marchi privati non  aventi  significato  laudativo
purche'  non  siano  tali  da  trarre in inganno il consumatore e nel
rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
   4. E'  vietato  l'uso  di  indicazioni  geografiche,  finche'  non
opportunamente  previste  in  lista positiva facente parte integrante
del disciplinare di produzione, che facciano riferimento a  frazioni,
comuni,  localita'  o  sottozone  comprese  nella  zona  di  cui agli
articoli 3 e 5, salvi restando i  toponimi  inclusi  nei  nomi  delle
aziende agricole produttrici e quelli di vigna.
   5.   La  specificazione  tradizionale  "denominazione  di  origine
controllata" deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione
"Terre  di  Franciacorta"  senza  interposizione  di  altre  menzioni
facoltative o obbligatorie.
   6.  Nella  presentazione  e  designazione  del  prodotto i termini
"bianco"  e  "rosso"   sono   facoltativi;   se   espressi,   seguono
immediatamente   al   di   sotto   sia  la  denominazione  "Terre  di
Franciacorta"  che  la  specificazione  "denominazione   di   origine
controllata"  e  devono  figurare  sempre  con caratteri di stampa di
altezza e di dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per
la denominazione.
   7. Nella presentazione e designazione del  prodotto,  la  menzione
"vigna"  seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente al
di sotto sia della denominazione "Terre di  Franciacorta"  che  della
specificazione "denominazione di origine controllata". In tal caso e'
vietato fare riferimento al colore (bianco e rosso).
   8.  Sulla  etichetta  principale delle bottiglie contenenti i vini
"Terre di Franciacorta" con la menzione "vigna" seguita dal toponimo,
deve sempre figurare l'indicazione dell'annata  di  produzione  delle
uve.
   9.  Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,  fatte  salve  quelle
previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi:
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili.
                               Art. 8.
   1. I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Terre  di
Franciacorta"  possono  essere  commercializzati  in  contenitori  di
qualunque capacita' prevista per legge.
   2. I vini "Terre di Franciacorta" con la menzione "vigna"  seguita
dal  toponimo,  devono  essere posti in vendita solo in recipienti di
capacita' inferiore e/o uguale a cinque litri.
   3.  Tutti i vini della denominazione di origine controllata "Terre
di Franciacorta", se confezionati in recipienti  inferiori  a  cinque
litri,  devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e
con tappo di sughero.  E'  ammesso  per  le  bottiglie  di  contenuto
inferiore e/o uguale a 0,200 litri il tappo a vite e/o a strappo.