Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Terre di Franciacorta" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta", seguita eventualmente dalle menzioni facoltative bianco o rosso e' riservata ai vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata "Franciacorta" con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. 1. Il vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco) deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: Chardonnay e/o; Pinot bianco e/o; Pinot nero. 2. Il vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (rosso) deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: Cabernet Sauvignon e Cabernet franc. per un minimo del 25%; Barbera per un minimo del 10%; Nebbiolo per un minimo del 10%; Merlot per un minimo del 10%. Possono inoltre concorrere alla produzione del "Terre di Franciacorta" (rosso) anche le uve a bacca rossa proveniente da vitigni autorizzati e raccomandati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%, con esclusione dei vitigni aromatici. Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini "Terre di Franciacorta" comprende per intero i territori dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia. Tale zona e' cosi' delimitata: "Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezionecon il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la strada statale n. 11 che segue verso est passando la localita' Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a localita' Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico". Dalla zona di produzione come sopra delimitata, e' escluso il seguente territorio: "Partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimita' dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando cosi' la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si e' partiti". Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni a giacitura pedocollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi. 3. Sono da escludere tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 496 mt s.l.m. perche' non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta". 4. Sono da escludere, inoltre, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo tutte le zone e le aree poste e comprese nei fondovalle, in zone umide perche' adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura. 5. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (in controspalliera e a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 6. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicita' del vino e non piu' di due volte per campagna. 7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, la resa massima in ettolitri di vino finito e i rispettivi titoli alcolometrici volumici minimi naturali devono essere i seguenti: Q.li/Ha Hl/Ha Vol. % - - - Terre di Franciacorta (bianco) 115 78,2 10,5 Terre di Franciacorta (rosso) 115 78,2 10,5 Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione di uva per ettaro dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% detti limiti. 8. La raccolta delle uve deve essere fatta in modo da non compromettere la integrita' degli acini. 9. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatto salvo per i nuovi vigneti a sylvoz o pergola la cui densita' ad ettaro non potra' essere inferiore a 2.500 ceppi. Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e di reimpianto e' consentito esclusivamente sui terreni a terrazzamento. 10. Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 11. La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire un limite massimo di uva per ettaro, diverso da quello fissato nel presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte ricompresi nel perimetro delimitato. 3. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche. 5. La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" e' del 68%. 6. Le eventuali eccedenze, purche' fino ad un massimo del 5% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. 7. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata. 8. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti, anche per il vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco), ma non viceversa. 9. E' altresi' consentito che a seguito della scelta in cantina, da effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo zuccherino, il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" passi a vino tranquillo a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco) ma non viceversa, purche' detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta". 10. I vini a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" possono utilizzare la menzione "vigna" seguita dal toponimo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti all'art. 6 della legge n. 164 del 1992 e purche' la resa massima in uva per ettaro, in ettolitri di vino finito per ettaro e il titolo alcolometrico minimo naturale siano i seguenti: Q.li/Ha Hl/Ha Vol. % - - - Terre di Franciacorta (bianco e rosso) 115 78,2 11 11. Il vino "Terre di Franciacorta" (bianco), recante la menzione "vigna" seguita dal toponimo, puo' essere affinato anche in legno, immesso al consumo solo dal 1 settembre dell'anno successivo alla vendemmia, avendo maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia. 12. Il vino "Terre di Franciacorta" (rosso), recante la menzione "vigna" seguita dal toponimo, puo' essere immesso al consumo solo dopo un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ai due anni, a partire dalla data di inizio della vendemmia, come determinato dal conforme decreto prefettizio, di cui almeno sei mesi in legno e seguito da un ulteriore periodo di almeno sei mesi in vasca d'acciaio e/o in bottiglia. Art. 6. 1. I vini a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Terre di Franciacorta" (bianco): colore: paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Terre di Franciacorta" (rosso): colore: rosso vivo con riflessi violacei, se giovane; odore: fruttato, erbaceo, caratteristico; sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" con la menzione "vigna" seguita dal toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Terre di Franciacorta" (bianco): colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Terre di Franciacorta" (rosso): colore: rosso intenso con riflessi granati; odore: etereo, caratteristico con sfumature erbacee; sapore: asciutto, di corpo, vellutato, complesso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. 3. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare. Art. 7. 1. E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare anche l'attivita' dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia. 2. Alle condizioni previste dal presente disciplinare e nella presentazione e designazione dei vini "Terre di Franciacorta", la menzione "vigna" seguita dal toponimo senza alcuna interposizione di altri termini puo' essere utilizzata soltanto ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 164/92 e alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. 3. E' inoltre consentito nella designazione e presentazione dei vini, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonche' a marchi privati non aventi significato laudativo purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 4. E' vietato l'uso di indicazioni geografiche, finche' non opportunamente previste in lista positiva facente parte integrante del disciplinare di produzione, che facciano riferimento a frazioni, comuni, localita' o sottozone comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici e quelli di vigna. 5. La specificazione tradizionale "denominazione di origine controllata" deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione "Terre di Franciacorta" senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie. 6. Nella presentazione e designazione del prodotto i termini "bianco" e "rosso" sono facoltativi; se espressi, seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione "Terre di Franciacorta" che la specificazione "denominazione di origine controllata" e devono figurare sempre con caratteri di stampa di altezza e di dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione. 7. Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione "vigna" seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente al di sotto sia della denominazione "Terre di Franciacorta" che della specificazione "denominazione di origine controllata". In tal caso e' vietato fare riferimento al colore (bianco e rosso). 8. Sulla etichetta principale delle bottiglie contenenti i vini "Terre di Franciacorta" con la menzione "vigna" seguita dal toponimo, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 9. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, fatte salve quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili. Art. 8. 1. I vini a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" possono essere commercializzati in contenitori di qualunque capacita' prevista per legge. 2. I vini "Terre di Franciacorta" con la menzione "vigna" seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di capacita' inferiore e/o uguale a cinque litri. 3. Tutti i vini della denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta", se confezionati in recipienti inferiori a cinque litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero. E' ammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri il tappo a vite e/o a strappo.