IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di scienze politiche (sede di Alessandria) nella riunione del 22 dicembre 1993; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 24 gennaio 1994 e dal consiglio di amministrazione integrato, riunione del 25 gennaio 1994; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 luglio 1994; Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facolta' di scienze politiche (sede di Alessandria), nella riunione del 16 febbraio 1995, dal consiglio di amministrazione integrato nell'adunanza del 21 marzo 1995 e dal senato accademico nell'adunanza del 20 marzo 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in scienze politiche - facolta' di scienze politiche (sede di Alessandria), dopo l'elencazione degli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo politico-amministrativo, viene aggiunto il seguente comma: "Gli esami di profitto devono essere sostenuti nell'ordine indicato nel curriculum della facolta'. In ogni caso gli esami di profitto del III e IV anno non possono essere sostenuti se non dopo aver completato tutti gli esami previsti a curriculum per il primo anno di corso piu' lingua inglese". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 20 maggio 1995 Il rettore: DIANZANI