Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata la domanda intesa ad otterere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli", ha  espresso
parere   favorevole   al   suo   accoglimento   proponendo   ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata
    dei vini "Bagnoli" e del relativo disciplinare di produzione
 
                               Art. 1.
                            Denominazione
 
   La denominazione di  origine  controllata  "Bagnoli  di  sopra"  o
"Bagnoli"  e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
                               Art. 2.
                           Vitigni ammessi
 
   La denominazione  "Bagnoli  di  Sopra"  o  "Bagnoli"  senza  altra
qualificazione,  tranne la menzione facoltativa "Rosso", e' riservata
al vino rosso  ottenuto  dalle  uve  provenienti  dai  vitigni  delle
varieta' presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:
    Merlot 15% - 60%;
    Cabernet  Franc  e/o Cabernet-Sauvignon e/o carmenere - in misura
non inferiore al 15%;
    Raboso Piave e/o Raboso Veronese in misura non inferiore al 15%.
   Possono inoltre concorrere le uve di altri  vitigni  a  frutto  di
colore  analogo,  non  aromatici,  purche' raccomandati o autorizzati
nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale,
in misura non superiore al 10% del totale delle viti.
   La denominazione  "Bagnoli  di  Sopra"  o  "Bagnoli"  accompagnata
obbligatoriamente  con  la  specificazione  tipologica  "Rosato",  e'
riservata al vino rosato ottenuto dalle uve provenienti  dai  vitigni
delle   varieta'   presenti   in   ambito  aziendale  nelle  segnenti
proporzioni:
    Raboso Piave e/o Raboso Veronese in misura non inferiore al 50%;
    Merlot fino ad un massimo del 40%.
   Possono inoltre concorrere da sole  o  congiuntamente  le  uve  di
altri  vitigni,  non  aromatici,  purche'  raccomandati o autorizzati
nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale,
in misura non superiore al 10% del totale delle viti.
   La  denominazione  "Bagnoli  di  Sopra"  o  "Bagnoli" accompagnata
obbligatoriamente  con  la  specificazione  tipologica  "Bianco",  e'
riservata  al  vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni
delle  varieta'  presenti  in   ambito   aziendale   nelle   seguenti
proporzioni:
    Chardonnay in misura non inferiore al 30%;
    Tocai italico e/o Sauvignon in misura non inferiore al 20%;
    Raboso Piave e/o Raboso Veronese (vinificate in bianco) in misura
non inferiore al 10%.
   Possono  inoltre  concorrere  da  sole  o congiuntamente le uve di
altri vitigni a frutto  di  colore  bianco,  non  aromatici,  purche'
raccomandati  o  autorizzati  nella provincia di Padova, presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, in misura  non  superiore  al  10%  del
totale delle viti.
   La   denominazione   "Bagnoli   di   Sopra"  o  "Bagnoli"  con  la
specificazione  tipologica  "Spumante"  deve  essere  impiegata   per
designare vini spumanti naturali bianchi e rosati ottenuti da cuve'es
di  mosti  o  vini,  di  uve  provenienti  dai vitigni delle varieta'
presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:
    Chardonnay in misura non inferiore al 20%;
    Raboso Piave e/o Raboso Veronese in misura non inferiore al 40%.
   Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni, non aromatici,
purche'  raccomandati  o  autorizzati  nella  provincia  di   Padova,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al
10% del totale delle viti.
   La  denominazione  "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" accompagnata con
la menzione  tradizionale  "Friularo"  e'  riservata  al  vino  rosso
ottenuto dalle uve del biotipo locale della varieta' Raboso Piave.
   Possono  inoltre  concorrere  da  sole  o congiuntamente le uve di
altri vitigni a frutto di  colore  analogo,  non  aromatici,  purche'
raccomandati  o  autorizzati  nella provincia di Padova, presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, in misura  non  superiore  al  10%  del
totale delle viti.
   La  denominazione  "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" accompagnata con
la specificazione tipologica "Passito", e' riservata  al  vino  rosso
ottenuto  esclusivamente  dalle  uve,  appassite  in  vigneto  e/o in
fruttaio, delle varieta' Raboso Piave e/o Raboso Veronese per  almeno
il 70%.
   La  denominazione  "Bagnoli  di Sopra" o "Bagnoli" e' riservata ai
vini con le seguenti specificazioni di vitigno:
    Cabernet;
    Merlot,
provenienti  da   vigneti   costituiti   per   almeno   l'85%   dalle
corrispondenti varieta' di vitigno.
   Possono  inoltre  concorrere  le  uve di altri vitigni a frutto di
colore analogo, non aromatici,  purche'  raccomandati  o  autorizzati
nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale,
in misura non superiore al 15% del totale delle viti.
   Per   la   produzione   del   vino  Cabernet  possono  concorrere,
congiuntamente o disgiuntamente, le uve  delle  varieta'  di  vitigno
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carme'nere.
 
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
 
    a)  La  zona  di  produzione  del vino a denominazione di origine
controllata  "Bagnoli  di  Sopra"  o  "Bagnoli"  comprende   l'intero
territorio  dei  comuni  di  Agna,  Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia
Terme, Bovolenta, Candiana, Carrara S. Giorgio, Carrara  S.  Stefano,
Cartura,   Conselve,   Monselice,   Pernumia,  S.  Pietro  Viminario,
Terrassa, Tribano.
    b) La zona di produzione delle uve  atte  a  produrre  i  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Bagnoli" designabili con la
menzione classico interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli
di Sopra.
 
                               Art. 4.
                    Condizioni ambientali e rese
 
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei  vini  di  cui  all'art.  2,  devono  essere  quelle
tradizionali della zona di produzione e  comunque  atte  a  conferire
alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'.
   Sono pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo dei vigneti di cui alla presente denominazione, unicamente i
vigneti  ubicati  in  terreni di origine sedimentaria-alluvionale, di
medio  impasto,  tendenti  allo  sciolto,  anche  con   presenza   di
concrezioni calcaree.
   Sono  assolutamente  da  escludere,  invece,  i vigneti ubicati in
terreni ricchi di sostanza organica  e  quelli  in  terreni  umidi  o
freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non  modificare  le  caratteristiche  delle  uve  e dei vini; i nuovi
impianti dovranno avere un minimo di 1.800 piante per ettaro.
   Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e doppia, e  sono
vietate invece le forme di allevamento espanse.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Le  produzioni  massime di uva per ettaro in coltura specializzata
delle varieta' di viti destinate alla  produzione  dei  vini  di  cui
all'art.  2  ed  i  rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:
 
                                    Prod. max   Titolo alcometrico
                                      uva/Ha         volumico
              Tipologia                tonn.      naturale minimo
                 __                     __             __
Rosso ................................  14           10,0% *
Rosato ...............................  14            9,5%
Bianco ...............................  14            9,5%
Spumante .............................  14            9,0%
Friularo .............................  12            9,5%
Cabernet .............................  13           10,0%
Merlot ...............................  14           10,5%
   *  In  deroga  a  quanto previsto al comma precedente le uve delle
varieta' Raboso Piave e  Raboso  Veronese  destinate  a  produrre  la
tipologia rosso devono presentare al momento della raccolta un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 9,5%.
   Le  produzioni  massime di uva per ettaro in coltura specializzata
destinate a produrre i vini di cui all'art.  3,  lettera  b),  devono
essere rispettivamente:
 
                                             Prod. max
                                              uva/Ha
                Tipologia                      tonn.
                   ___                          __
Rosso ......................................    13
Rosato .....................................    13
Bianco .....................................    13
Friularo ...................................    11
Cabernet ...................................    12
Merlot .....................................    13
   Fermo  restando i limiti massimi sopra indicati, le produzione per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva
superficie coperta dalle viti.
   A detti limiti anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione stessa non superi del 20% il  limite
medesimo.
   La  regione  Veneto  su richiesta motivata delle organizzazioni di
categoria  interessate,  e  previo  parere  espresso   dal   comitato
tecnico-consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale
n. 55/1985 puo', allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini,
con   proprio   provvedimento  da  emanarsi  ogni  anno  nel  periodo
immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva
per ettaro ammessi  alla  certificazione,  rispetto  a  quelli  sopra
fissati,  dandone  immediata comunicazione al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela
della denominazione di origine dei vini ed alla Camera  di  commercio
di Padova.
   In  annate  con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e'
ammessa, con provvedimento della giunta regionale,  adottato  secondo
le  procedure  di  cui  all'art.  10  della  legge  n.  164/1992 e al
precedente comma 9, la riduzione del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale  minimo  delle uve destinate alla produzione dei vini di cui
alla presente denominazione entro i limiti stabiliti dalla normativa.
   E' consentita la tradizionale pratica dell'appassimento delle  uve
di Raboso Piave e Raboso Veronese, in fruttaio e/o in vigneto.
 
                               Art. 5.
                     Operazioni di vinificazione
 
   Le  operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per
l'appassimento  delle  uve,  l'invecchiamento  e   l'affinamento   in
bottiglia  laddove  obbligatori,  devono aver luogo all'interno della
zona di produzione delimitata nelll'art. 3.
   Tuttavia,  tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate dal
Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  previa
istruttoria  della  regione Veneto, in cantine aziendali od associate
site in comune di Cona,  sempreche'  all'atto  dell'approvazione  del
presente  disciplinare  dimostrino  di vinificare tradizionalmente le
uve provenienti dai vigneti di propria pertinenza idonee a produrre i
vini di cui alla presente denominazione.
   La spumantizzazione puo' essere fatta in tutto il territorio della
Regione Veneto.
   E' consentito  l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite  dalle
norme  comunitarie  e  nazionali,  fermi restando i limiti massimi di
resa alle uve in vino di cui al precedente art. 4.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti  e  comunque  atte  a  conferire  ai  vini le loro
peculiari caratteristiche.
   La tipologia "Passito" del vino "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"  e'
ottenuta  attraverso  un appassimento naturale delle uve sulle viti o
in locali idonei. Questo vino non potra' essere  immesso  al  consumo
prima  di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno due anni
in botti  di  rovere,  a  decorrere  dal  31  dicembre  dell'anno  di
produzione  delle uve. Durante questo periodo che precede la messa in
bottiglia il vino  puo'  compiere  una  fermentazione  lenta  che  si
attenua nei mesi freddi.
   La  resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non
deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi  questo
limite,  ma  non  oltre  il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna
denominazione di  origine;  oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla
denominazione  di  origine  per  tutto  il prodotto. Per la tipologia
"Passito" la resa massima dell'uva fresca in vino finito  pronto  per
il consumo non deve essere superiore in ogni caso al 45%.
 
                               Art. 6.
                 Caratteristiche dei vini al consumo
 
   I  vini  di  cui  all'art.  2  all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Rosso:
    colore:  rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al  granato   con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, piuttosto intenso, con profumo gradevole;
    sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Rosato:
    colore: rosato tendente al rubino, vivace;
    odore: leggermente vinoso, con profumo gradevole;
    sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
    sapore: asciutto o amabile, fine, sapido, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Cabernet:
    colore:  rosso  rubino  intenso,  tendente  al rosso mattone o al
granato con l'invecchiamento;
    odore:  vinoso,  caratteristico  con  profumo  piu'  intenso   se
invecchiato;
    sapore:  asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, tannico, di
corpo, austero e vellutato se invecchiato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
  Friularo:
    colore:  rosso  rubino  carico,  tendente  al  granato   con   il
prolungato invecchiamento;
    odore:  vinoso,  marcato,  tipico,  con  sentori  di marasca e di
violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
    sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico,  leggermente
acidulo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
  Merlot:
    colore:  rosso  rubino  vivo  se  giovane, tendente al granato se
invecchiato;
    odore: intenso, fruttato, un po'  erbaceo  caratteristico  e  con
profumo gradevole;
    sapore: asciutto, morbido, giustamente tannico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
  Spumante (bianco):
    Spuma: vivace, fine;
    perlage: fine, regolare, persistente;
    colore: paglierino tenue;
    odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Spumante (rosato):
    spuma: vivace, fine;
    perlage: fine, regolare, persistente;
    colore: rosato tendente al rubino delicato;
    odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;
    sapore:   asciutto  fresco  o  leggermente  amabile,  armonico  e
gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Passito:
    colore:  rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato se
invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: amabile, vellutato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 24 per mille.
 
                               Art. 7.
                            Etichettatura
 
   La qualificazione classico e' riservata ai vini di cui all'art.  2
ottenuti  dalle  uve provenienti dai vigneti della zona di produzione
originaria piu' antica che comprende tutto il territorio  del  comune
di Bagnoli di Sopra.
   Nella  designazione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  puo'  essere
utilizzata la menzione "vigna" ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della
legge n.  164/1992, a condizione che sia seguita  dal  corrispondente
toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata
nell'albo  dei  vigneti,  che  la   conservazione   delle   uve   per
l'appassimento,  la vinificazione e la conservazione del vino avvenga
separatamente e  che  tale  menzione,  seguita  dal  toponimo,  venga
riportata  sia  nella  denuncia  delle  uve,  sia  nei registri e nei
documenti di accompagnamento.
   La qualificazione aggiuntiva riserva puo'  essere  utilizzata  dai
vini  "Bagnoli" rosso, Cabernet, Friularo e Merlot immessi al consumo
dopo un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a due anni,  di
cui  almeno  una  in  botte  di  legno, con decorrenza dal 1 novembre
dell'annata di produzione delle uve.
   La menzione "Vendemmia Tardiva"  e'  riservata  esclusivamente  al
vino  "Bagnoli  di Sopra" o "Bagnoli" Friularo prodotto con almeno il
60% delle  uve  raccolte  e  vinificate,  come  e'  tradizione,  dopo
l'"Estate di San Martino" (11 novembre).
   E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
"Bagnoli   di   Sopra"   o   "Bagnoli"   qualsiasi  specificazione  e
qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi "Extra", "Fine", "Scelto",
"Selezionato" e similari.
   Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i  vini  di  cui  al
presente   disciplinare   designati   con   le   menzioni  aggiuntive
"Superiore",  "Classico",  "Riserva"  e  "Vendemmia   Tardiva"   deve
figurare  obbligatoriamente  l'indicazione  dell'annata di produzione
delle uve.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche'
l'indicazione   dei   nomi   di   aziende  e  di  vigneti  dai  quali
effettivamente provengano le uve da cui il vino,  cosi'  qualificato,
e' stato ottenuto.
 
                               Art. 8.
                             Recipiente
 
   Tutti  i vini della denominazione di origine controllata "Bagnoli"
se confezionati in recipienti fino a litri 5, devono  essere  immessi
al  consumo  obbligatoriamente in bottiglie di vetro. Sono vietate le
chiusure tipo corona  e  strappo.  Per  la  tipologia  passito  e  le
specificazioni  riserva e classico e' obbligatorio in ogni caso l'uso
del tappo sughero, tuttavia per le confezioni  di  contenuto  fino  a
litri 0,250 e' ammesso l'uso del tappo a vite.