IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni che dispone l'emanazione di un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplini, tra l'altro, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l'art. 18 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici per tutti i tipi di concorso; Considerato che in sede di individuazione dei criteri per la determinazione degli importi della misura dei compensi occorre tener conto sia della professionalita' che dell'impegno richiesti per l'esame dei candidati in relazione alle qualifiche messe a concorso; Ritenuto di dover determinare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici, nonche' del personale addetto alla sorveglianza, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dei concorsi; Decreta: Art. 1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue: 1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica funzionale o categorie equiparate; 2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate; 3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale o categorie equiparate e supefiori.