IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  che  dispone
l'emanazione  di  un  regolamento  da  adottarsi  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  che  disciplini,  tra  l'altro, la composizione e gli
adempimenti delle commissioni esaminatrici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  ed  in  particolare  l'art.  18  che  demanda ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con  il
Ministro  del  tesoro,  la  determinazione  dei  compensi  dovuti  al
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni  esaminatrici
per tutti i tipi di concorso;
  Considerato  che  in  sede  di  individuazione  dei  criteri per la
determinazione degli importi della misura dei compensi occorre  tener
conto  sia  della  professionalita'  che  dell'impegno  richiesti per
l'esame dei candidati in relazione alle qualifiche messe a concorso;
  Ritenuto di dover determinare i compensi  per  i  componenti  delle
commissioni   esaminatrici,   nonche'   del  personale  addetto  alla
sorveglianza, allo scopo di assicurare il  regolare  svolgimento  dei
concorsi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  ciascun  componente  delle  commissioni esaminatrici di concorsi
indetti dalle pubbliche amministrazioni viene corrisposto,  per  ogni
tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:
   1)  L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino
alla quarta qualifica funzionale o categorie equiparate;
   2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della
quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate;
   3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della
settima qualifica funzionale o categorie equiparate e supefiori.