Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui l'art. 13, comma 10, in oggetto aveva demandato l'emanazione di appositi decreti di attuazione della norma ivi recata, ha, come e' noto, provveduto con i decreti del 15 e 16 marzo 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1995, n. 89. Successivamente alla predetta pubblicazione, lo stesso Ministero, con lettera del 25 maggio 1995, n. 7/61073/ L. 724/94, ha fornito i seguenti chiarimenti in relazione ai decreti in questione: "Recentemente dubbi interpretativi sono stati avanzati in merito alle decorrenze previste nei predetti decreti e precisamente se le date del 1 gennaio e 1 giugno 1995 debbano essere considerate termini dall'inizio dei quali i soggetti considerati possano accedere al beneficio di cui trattasi ovvero ritenersi date rigidamente fisse. Al riguardo occorre rilevare che il legislatore con l'art. 13, comma 10, ha ritenuto, in sostanza, di dover escludere dalla sospensione dei pensionamenti anticipati i lavoratori con elevate anzianita' contributive, gia' possedute alla data del 31 dicembre 1993. Ne consegue che nei predetti decreti attuativi del comma 10 dell'art. 13, nel rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate, sono state fissate per dette deroghe, in analogia con quelle stabilite con i commi 3 e 4, del citato art. 13, due distinte date quali termini iniziali, a partire dai quali i soggetti interessati possano ottenere il trattamento di pensione anticipata. Si precisa pertanto - in particolare per i lavoratori che si avvalgono del decreto 16 marzo 1995 - la possibilita' di ottenere il trattamento pensionistico anche con una qualunque data di decorrenza successiva. Per i dipendenti pubblici, inoltre, la deroga teste' citata si estende anche alla normativa di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Si fa presente, infine, che per la determinazione dell'anzianita' contributiva o di servizio richiesta dai predetti decreti, alla data del 31 dicembre 1993, vanno osservati gli stessi criteri di arrotondamento previsti per il calcolo della pensione nei singoli ordinamenti previdenziali". Pertanto, nel senso sopra esposto deve ritenersi modificata ed integrata la circolare di questo Istituto n. 24 del 3 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1995. Il presidente: SEPPIA