Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni  e  delle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza  sociale - Gabinetto del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle sezioni regionali della  Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui l'art. 13,
comma 10, in oggetto aveva demandato l'emanazione di appositi decreti
di attuazione della norma ivi recata, ha, come  e'  noto,  provveduto
con  i  decreti  del  15  e  16 marzo 1995, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale del 15 aprile 1995, n. 89.
  Successivamente alla predetta pubblicazione, lo  stesso  Ministero,
con  lettera  del 25 maggio 1995, n. 7/61073/ L. 724/94, ha fornito i
seguenti chiarimenti in relazione ai decreti in questione:
  "Recentemente dubbi interpretativi sono stati  avanzati  in  merito
alle  decorrenze  previste  nei predetti decreti e precisamente se le
date del 1 gennaio e 1 giugno 1995 debbano essere considerate termini
dall'inizio dei quali i  soggetti  considerati  possano  accedere  al
beneficio di cui trattasi ovvero ritenersi date rigidamente fisse.
  Al  riguardo  occorre  rilevare  che  il legislatore con l'art. 13,
comma  10,  ha  ritenuto,  in  sostanza,  di  dover  escludere  dalla
sospensione  dei  pensionamenti  anticipati  i lavoratori con elevate
anzianita' contributive, gia' possedute alla  data  del  31  dicembre
1993.  Ne  consegue  che  nei predetti decreti attuativi del comma 10
dell'art.  13,  nel  rispetto   dei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie  indicate,  sono  state  fissate  per  dette  deroghe, in
analogia con quelle stabilite con i commi 3 e 4, del citato art.  13,
due  distinte  date  quali  termini  iniziali,  a partire dai quali i
soggetti interessati possano  ottenere  il  trattamento  di  pensione
anticipata.
  Si  precisa  pertanto  -  in  particolare  per  i lavoratori che si
avvalgono del decreto 16 marzo 1995 - la possibilita' di ottenere  il
trattamento  pensionistico anche con una qualunque data di decorrenza
successiva.
  Per i dipendenti pubblici, inoltre,  la  deroga  teste'  citata  si
estende  anche  alla  normativa  di  cui all'art. 1, comma 2-ter, del
decreto-legge  n.  384  del  19  settembre  1992,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.
  Si  fa  presente, infine, che per la determinazione dell'anzianita'
contributiva o di servizio richiesta dai predetti decreti, alla  data
del   31  dicembre  1993,  vanno  osservati  gli  stessi  criteri  di
arrotondamento previsti per il calcolo  della  pensione  nei  singoli
ordinamenti previdenziali".
  Pertanto,  nel  senso  sopra  esposto  deve ritenersi modificata ed
integrata la circolare di questo Istituto n. 24 del  3  maggio  1995,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10
maggio 1995.
                                                Il presidente: SEPPIA