Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/1104/95  del  20 marzo 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia  di  Roma  e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della rata di febbraio 1996 del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  26.360.149.800,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 60% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per  il  Lazio,  sezione
staccata  di  Roma,  dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/2095/95  del  20 marzo 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio  1996  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  60.424.278.671,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  I/2/2236/95  del  22 marzo 1995 al
titolare  della  concessione  del  servizio  di   riscossione   della
provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio  1996  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  48.462.083.243,
corrispondente, al netto dei  compensi  di  riscossione,  del  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.
   La  direzione  regionale  delle  entrate  per la Campania, sezione
staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al
predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento  nonche'
alla  revoca  o  riduzione della dilazione concessa in relazione alle
riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta  accordati
ai contribuenti.