IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede poteri di indirizzo e di coordinamento in materia di pubblico impiego con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di personale e alla programmazione del relativo reclutamento; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 13 che attribuisce ai commissari del Governo la competenza a sovrintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nelle regioni e al loro coordinamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna ed in particolare gli articoli 29 e 30; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali dott. Franco Frattini"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, adottato ai sensi dell'art. 41 del suindicato decreto legislativo n. 29 del 1993; Visto il combinato disposto degli articoli 19 e 20 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i quali prevedono rispettivamente che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi, e che per gli uffici aventi sedi in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria; Visto l'art. 3, comma 8, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 in base al quale le amministrazioni possono provvedere a nuove assunzioni in misura pari al 10 per cento dei posti resisi disponibili a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche definite sulla base dei carichi di lavoro; Visto l'art. 22, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale, successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, continuano ad applicarsi, in materia di assunzioni, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, sopracitato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1992 con il quale e' stata conferita, per un periodo di tre anni, la delega al Rappresentante di Governo per la regione Sardegna per l'espletamento dei concorsi ed assunzioni dei vincitori; Visto il "protocollo d'intesa" relativo al piano di "Rinascita Sardegna" sottoscritto in data 19 dicembre 1990 dal Governo e dal presidente della regione autonoma della Sardegna ed in particolare l'art. 5 con il quale il Governo si e' impegnato ad equiparare gli standards qualitativi e quantitativi dei servizi della pubblica amministrazione ai livelli medi-nazionali mediante il riequilibrio delle risorse umane e la promozione di progetti speciali finalizzati al recupero di efficienza e produttivita', tuttora in corso di realizzazione; Considerata, pertanto, l'esigenza di provvedere al reclutamento di personale per i profili professionali di qualifiche funzionali per i posti vacanti negli organici degli uffici delle amministrazioni statali ubicati in Sardegna; Considerato che si puo' provvedere alla proroga della delega in questione solo per la parte concernente l'espletamento dei concorsi unici circoscrizionali per il reclutamento di personale per i profili professionali di qualifiche funzionali dei posti vacanti negli organici degli uffici delle amministrazioni statali ubicati in Sardegna, compatibilmente col limite del 10 per cento delle cessazioni cosi' come previsto dall'art. 22, comma 7, della menzionata legge n. 724 del 23 dicembre 1994; Su proposta del Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Il rappresentante di Governo nella regione autonoma della Sardegna e' delegato per un periodo di anni tre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - in conformita' alla legislazione vigente - a: bandire concorsi unici circoscrizionali per gli uffici periferici dei Ministeri ubicati nell'isola; nominare le commissioni esaminatrici; approvare le singole graduatorie di merito; assegnare i vincitori dei concorsi alle amministrazioni interessate.