IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1984,
n. 1219, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  27  della  legge  29  marzo 1983, n. 93, che prevede
poteri di indirizzo e di coordinamento in materia di pubblico impiego
con particolare  riferimento  all'individuazione  dei  fabbisogni  di
personale e alla programmazione del relativo reclutamento;
  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 13
che  attribuisce  ai  commissari  del   Governo   la   competenza   a
sovrintendere  alle  funzioni  amministrative  esercitate dallo Stato
nelle regioni e al loro coordinamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.
250, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la
Sardegna ed in particolare gli articoli 29 e 30;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26
gennaio 1995 concernente  "Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica e per gli affari regionali dott. Franco Frattini";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive
modificazioni,  concernente la razionalizzazione della organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e la revisione  della  disciplina  in
materia  di  pubblico  impiego  a  norma  dell'art.  2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme sull'accesso agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, adottato ai sensi dell'art. 41  del
suindicato decreto legislativo n. 29
del 1993;
  Visto  il  combinato disposto degli articoli 19 e 20 del menzionato
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  i
quali  prevedono  rispettivamente  che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica,  le  amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a
svolgere direttamente i concorsi, e che per gli uffici aventi sedi in
determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi  concorsi
circoscrizionali  per l'accesso ai profili professionali di qualifica
o categoria;
  Visto l'art. 3, comma 8, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 in
base  al  quale  le  amministrazioni  possono  provvedere   a   nuove
assunzioni   in  misura  pari  al  10  per  cento  dei  posti  resisi
disponibili  a  seguito  della   rideterminazione   delle   dotazioni
organiche definite sulla base dei carichi di lavoro;
  Visto  l'art. 22, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
base al quale, successivamente  al  30  giugno  1995  e  fino  al  31
dicembre 1997, continuano ad applicarsi, in materia di assunzioni, le
disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
gennaio 1992 con il quale e' stata conferita, per un periodo  di  tre
anni,  la delega al Rappresentante di Governo per la regione Sardegna
per l'espletamento dei concorsi ed assunzioni dei vincitori;
  Visto il "protocollo d'intesa"  relativo  al  piano  di  "Rinascita
Sardegna"  sottoscritto  in  data  19 dicembre 1990 dal Governo e dal
presidente della regione autonoma della Sardegna  ed  in  particolare
l'art.  5  con  il quale il Governo si e' impegnato ad equiparare gli
standards qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  della  pubblica
amministrazione  ai  livelli  medi-nazionali mediante il riequilibrio
delle risorse umane e la promozione di progetti speciali  finalizzati
al  recupero  di  efficienza  e  produttivita',  tuttora  in corso di
realizzazione;
  Considerata, pertanto, l'esigenza di provvedere al reclutamento  di
personale  per i profili professionali di qualifiche funzionali per i
posti vacanti  negli  organici  degli  uffici  delle  amministrazioni
statali ubicati in Sardegna;
  Considerato  che  si  puo'  provvedere alla proroga della delega in
questione solo per la parte concernente l'espletamento  dei  concorsi
unici circoscrizionali per il reclutamento di personale per i profili
professionali  di  qualifiche  funzionali  dei  posti  vacanti  negli
organici  degli  uffici  delle  amministrazioni  statali  ubicati  in
Sardegna,   compatibilmente   col  limite  del  10  per  cento  delle
cessazioni  cosi'  come  previsto  dall'art.  22,  comma   7,   della
menzionata legge n. 724 del 23 dicembre 1994;
  Su proposta del Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  rappresentante di Governo nella regione autonoma della Sardegna
e' delegato per un periodo di anni tre, a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del presente provvedimento, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949,  n.  250,  e  con  le
procedure  previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 - in conformita' alla legislazione vigente - a:
   bandire concorsi unici circoscrizionali per gli uffici  periferici
dei Ministeri ubicati nell'isola;
   nominare le commissioni esaminatrici;
   approvare le singole graduatorie di merito;
   assegnare   i   vincitori   dei   concorsi   alle  amministrazioni
interessate.