LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto il proprio provvedimento 30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei  medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visti  i  propri  successivi  provvedimenti  17  gennaio  1994,  28
febbraio 1994, 31 marzo 1994, 18 aprile  1994,  26  luglio  1994,  18
ottobre  1994,  24  novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale  n.  15  del  20  gennaio  1994,  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  54  del 7 marzo 1994, nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994, nella Gazzetta  Ufficiale
n.  94  del  23  aprile 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17
agosto 1994, nella Gazzetta Ufficiale  del  3  novembre  1994,  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 3 gennaio 1995, con i quali sono state
apportate   modifiche   e   integrazioni    al    provvedimento    di
riclassificazione dei medicinali;
  Rilevato  che  per  alcune  specialita'  medicinali collocate nella
classe c) dell'art. 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  per  motivazioni  inerenti  al  costo della terapia, le aziende
interessate hanno dichiarato la loro disponibilita'  a  diminuire  il
prezzo dei prodotti;
  Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al testo delle note
di  cui  ai  provvedimenti  30  dicembre  1993,  18  aprile 1994 e 28
dicembre 1994 pubblicati, rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  306  del  31 dicembre 1993, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23
aprile 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1995;
  Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 19 dicembre
1994, del 6 e del 13 febbraio 1995;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Le voci  relative  alle  confezioni  di  specialita'  medicinali
indicate,   in   ordine   alfabetico,  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento  sostituiscono   le   corrispondenti   voci   contenute
nell'elenco   costituente   l'allegato   2   al  provvedimento  della
Commissione unica del farmaco del 30 dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, modificato con i provvedimenti richiamati in premessa.