Con decreto ministeriale 11 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Modena, sede in Modena, unita' di Modena. Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Modena, con sede in Modena, unita' di Modena, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 1 febbraio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Modena, con sede in Modena, unita' di Modena, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta: S.p.a. Italsanita' - Gruppo Iritecna, sede in Roma, unita' di Roma. Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italsanita' - Gruppo Iritecna, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italsanita' - Gruppo Iritecna, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1994 con effetto dal 1 agosto 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano), unita' di Roma - Nomentana, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 14 giugno 1994, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese), unita' di: Centri assistenza di Bari, Centri assistenza di Bergamo, Centri assistenza di Napoli, Centri assistenza di Roma, Centro assistenza di Arezzo, Centro assistenza di Cassano Magnago (Varese), Centro assistenza di Firenze, Centro assistenza di Modena, Centro assistenza di Padova, Centri assistenza di Torino, Centro assistenza di Verona e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italcementi - Gruppo Italcementi, con sede in Bergamo, unita' di: Offic. elett.che di Bergamo e cent. ele., Officine meccaniche di Alteno Lombardo (Bergamo), sede centrale e magazzino centrale di Bergamo, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 15 settembre 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.