Con decreto ministeriale 11 aprile 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta:  S.c.  a
r.l.  Consorzio agrario provinciale di Modena, sede in Modena, unita'
di Modena.
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di
Modena, con sede in Modena, unita' di Modena, per il  periodo  dal  1
febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 1 febbraio 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
e'   autorizzata   l'ulteriore   corresponsione    del    trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta:
S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale di Modena, con sede in
Modena, unita' di Modena, per il periodo dal  1  agosto  1994  al  31
gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 13 luglio 1994 con decorrenza 1
agosto 1994.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 18 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della
ditta: S.p.a. Italsanita' - Gruppo Iritecna, sede in Roma, unita'  di
Roma.
   Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta:  S.p.a.  Italsanita'  -  Gruppo
Iritecna,  con  sede  in  Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 18
gennaio 1994 al 17 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza  18
gennaio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  con  effetto dal 18 gennaio 1994, in favore
dei  lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta:   S.p.a.
Italsanita'  - Gruppo Iritecna, con sede in Roma, unita' di Roma, per
il periodo dal 18 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994  con  decorrenza  18
luglio 1994.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1995:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 marzo
1994  con  effetto  dal  1  agosto  1993  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede
in Rozzano Milanofiori (Milano), unita' di Roma - Nomentana,  per  il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 12 luglio 1994 con decorrenza 1
agosto 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 14 giugno 1994,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  1  aprile  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bianchi Mare',  con  sede  in  Caronno
Pertusella  (Varese),  unita'  di:  Centri assistenza di Bari, Centri
assistenza di Bergamo, Centri assistenza di Napoli, Centri assistenza
di Roma, Centro assistenza di Arezzo, Centro  assistenza  di  Cassano
Magnago  (Varese), Centro assistenza di Firenze, Centro assistenza di
Modena, Centro assistenza di Padova,  Centri  assistenza  di  Torino,
Centro  assistenza di Verona e unita' di Caronno Pertusella (Varese),
per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza
1 ottobre 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con  effetto  dal  13  settembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italcementi -
Gruppo Italcementi, con sede in Bergamo, unita' di: Offic.  elett.che
di  Bergamo  e  cent.  ele.,  Officine  meccaniche di Alteno Lombardo
(Bergamo), sede centrale e magazzino  centrale  di  Bergamo,  per  il
periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza
15 settembre 1994.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.